Italian Supreme Court dismisses bankruptcy appeal after parties formally renounce the lawsuit under Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the bankruptcy proceedings extinguished following a formal renunciation of the lawsuit by the plaintiffs. The court found that the plaintiffs' representatives met all requirements under Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code to validly withdraw the appeal against the lower court's judgment. Consequently, no further ruling on costs was necessary due to the controricorrente's acceptance of the withdrawal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A party's formal renunciation of an appeal satisfies the statutory requirements for extinguishing the proceedings, thereby terminating the litigation without further adjudication on merits or costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 26760/2020 R.G. proposto da: Sammartino Francesco Emanuele, rappresentato e difeso dall’avvocato Giosuè Furnari e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; -ricorrente – contro Fallimento A.S.P.A.O. Soc. Coop. a r.l., in persona del curatore avv. Aleksander Fortini, rappresentato e difeso dall’avvocato Gaetano Franchina ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Mario Bussoletti in via L. Spallanzani n.22/a, Roma; -controricorrente – e sul ricorso successivo proposto da:
Patti Ettore in proprio, Patti Alessandro, quali eredi con beneficio di inventario di Patti Antonino, rappresentati e difesi dall’avvocato Salvatore Bonarrigo e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; -ricorrenti successivi – contro Fallimento A.S.P.A.O. Soc. Coop. a r.l., in persona del curatore avv. Aleksander Fortini, rappresentato e difeso dall’avvocato Gaetano Franchina ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Mario Bussoletti in via L. Spallanzani n.22/a, Roma;-controricorrente – e contro Giulisano Antonino, Fiorista Leonardo, Laudani Antonio Santi Maurizio, Finocchiaro Angelo, Corallo Salvatore Giuseppe, Caruso Angelo, Litrico Giuseppe, Serra Carlo, Cottone Salvatore, Chisari Gioacchino; - intimati - avverso la sentenza n. 751/2020 della Corte di Appello di Catania pubblicata il 24/4/2020; letta le rinunc e a i ricors i principale e successivo de i ricorrenti e le accettazioni del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante le accettazioni del controricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata