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Decreto — n. 8158/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to formal waiver of proceedings under Civil Procedure Code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 8158/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal dismissed via decree, citing the appellant's formal waiver of the case. The appellant, Boden Service s.r.l., had previously filed a recourse against an appellate court judgment but subsequently renounced the proceedings. The court ruled that this waiver met the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, thereby extinguishing the litigation without further analysis of the merits.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A party's formal renunciation of proceedings constitutes a valid waiver that extinguishes the litigation, preventing the court from adjudicating the merits.

Parole chiave

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Civil Procedure Code formal waiver extinction of proceedings appellant renunciation dismissal by decree condono delle spese procedurali spese di gratuito patrocinio anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 25385/2023 R.G. proposto da: Boden Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Christoph Senoner e Alessandro Gabrielli e domiciliata presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; -ricorrente – contro C.L.E. Cooperativa Lavoratori Edili Soc. Coop. in l.c.a.; - intimata - avverso la sentenza n.161/23 della Corte di Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano pubblicata il 25/11/2023; letta la rinuncia al ricorsodella ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese in mancanza di difese di parte intimata;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 25 marzo 2024 IlP