Cassation court dismisses appeal for extinguishing proceedings due to parties' formal renunciation of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the lawsuit extinguished following the formal renunciation of the appeal by the plaintiff companies. The lower court accepted the defendants' counter-appeal, leading to the dismissal of the original claims. The supreme court upheld this procedural outcome, confirming that the parties' voluntary withdrawal satisfied the statutory requirements for ending the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The court may declare proceedings extinguished when parties formally renounce their claims, thereby satisfying the statutory conditions for termination without further substantive adjudication.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 16159/2023 R.G. proposto da: Veneto Banca s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei commissari liquidatori pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuliano Pavan ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Marco Cecilia in Via B. Tortolini n.29, Roma; -ricorrente – e sul ricorso successivo: Kerma SPV s.r.l., rappresentata da Prelios Credit Servicing S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio U. Petraglia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Aureliana n.2, Roma; -ricorrente successivo – contro Azienda Agricola La Cicogna società semplice agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, Agostini Alberto, Soggiorato Marco, Agostini Antonio, Agostini Gianfranco, Agostini Giovanni, Agostini Piergiorgio, rappresentati e difesi dall’avvocato Dario Finardi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv.
Andrea Manzi in via Alberico II n.33, Roma;-controricorrenti – avverso la sentenza n. 1191/2023 della Corte di Appello di Venezia pubblicata il 30/5/2023; letta le rinunc e a i ricors i principale e successivo de lle ricorrenti e l’accettazione dei controricorrenti; ritenuto che le rinunc e h anno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione dei controricorrenti;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. R