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Decreto — n. 8156/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under civil procedure code.

Numero d'incarto Decreto — n. 8156/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The appellant, Peruselli, voluntarily relinquished the right to contest the lower court's judgment against Immobiliare Cavour s.r.l., a move accepted by the opposing party. The court ruled that such withdrawal satisfies the statutory requirements for extinguishing the case without further substantive review.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's voluntary withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings without the need for judicial intervention to declare the case closed.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure voluntary relinquishment Italian civil litigation condono delle spese procedurali rinuncia al dibattimento orale revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 23469/2022 R.G. proposto da: Peruselli Francesco Angelo, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Farina e Simone Marinucci ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Andrea Manzi in via Alberico II n.33, Roma; -ricorrente – contro Immobiliare Cavour s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Picone e Giuseppe Nicola Bordino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in viale Regina Margherita n. 306, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1798/2022 della Corte di Appello di Milano pubblicata il 25/5/2022; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,25 marzo 2024