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Decreto — n. 8151/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8151/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8151/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 2681/2023 R.G. proposto da: Fallimento del Consorzio Agrario Regionale della Lucania e di Taranto s.c.a.r.l., in persona del curatore dott. Massimo Di Pietro, rappresentato e difeso dall’avvocato Mauro Serra e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - ricorrente – contro Banca Popolare di Bari s.p.a. (ora BDM Banca s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avvocato Gaetano Maria Porretti e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 417/22 della Corte di Appello di Potenza del 29/6/22; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della controricorrente;

Regesto Legislator

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Decreto — n. 8151/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 2681/2023 R.G. proposto da: Fallimento del Consorzio Agrario Regionale della Lucania e di Taranto s.c.a.r.l., in persona del curatore dott. Massimo Di Pietro, rappresentato e difeso dall’avvocato Mauro Serra e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - ricorrente – contro Banca Popolare di Bari s.p.a. (ora BDM Banca s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avvocato Gaetano Maria Porretti e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 417/22 della Corte di Appello di Potenza del 29/6/22; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della controricorrente;

Parole chiave

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abbandono definitivo del procedimento chiusura della procedura di assistenza giudiziaria ritiro dell'istanza giudiziaria conseguenze del ritiro diritto di ottenere una decisione chiusura dell'istruzione penale
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 2681/2023 R.G. proposto da: Fallimento del Consorzio Agrario Regionale della Lucania e di Taranto s.c.a.r.l., in persona del curatore dott. Massimo Di Pietro, rappresentato e difeso dall’avvocato Mauro Serra e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - ricorrente – contro Banca Popolare di Bari s.p.a. (ora BDM Banca s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avvocato Gaetano Maria Porretti e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 417/22 della Corte di Appello di Potenza del 29/6/22; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 25 mar