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Decreto — n. 8146/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses bankruptcy appeal due to formal withdrawal meeting statutory requirements under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 8146/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the bankruptcy proceeding extinguished following the formal withdrawal of the appeal by the bankruptcy trustees. The trustees, representing Farmacia Internazionale, withdrew their recourse against the Tax Agency, while the opposing party accepted this withdrawal. The court ruled that the withdrawal satisfied the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, necessitating no further judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A procedural appeal is extinguished by the plaintiff's formal withdrawal if the opposing party accepts it, rendering the court's duty to rule on the merits unnecessary.

Parole chiave

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bankruptcy appeal formal withdrawal Civil Procedure Code extinguishment of proceedings tax agency dispute accoglimento parziale del contribuente rimborso dei contributi condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 12941/2023 R.G. proposto da: Fallimento Farmacia Internazionale Dott. Nazario Matachione s.a.s., in persona dei curatori avv. Loredana Ambrosio e dott. Massimo Sommella, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Ciccarelli e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; -ricorrente – contro Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura dello Stato e domiciliata in Via dei Portoghesi n. 12, Roma; -controricorrente – avverso il decreto definitivo del Tribunale di Torre Annunziata del 02/05/2023; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,25 marzo