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Decreto — n. 8142/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8142/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8142/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 8394/2023 R.G. proposto da: V.I.M. s.r.l. – Vendita Ingrosso Medicinali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Maurizio Eustachio Sarra e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; -ricorrente – contro Fallimento della Farmacia Santa Chiara s.a.s. di Rey Elsa e C., in persona del curatore dott.ssa Patrizia Meranda, rappresentato e difeso dall’avvocato Edoardo Staunovo Polacco e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 315/23 della Corte d’Appello di Milano pubblicata il 31/01/2023; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione del controricorrente;

Regesto Legislator

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Decreto — n. 8142/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 8394/2023 R.G. proposto da: V.I.M. s.r.l. – Vendita Ingrosso Medicinali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Maurizio Eustachio Sarra e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; -ricorrente – contro Fallimento della Farmacia Santa Chiara s.a.s. di Rey Elsa e C., in persona del curatore dott.ssa Patrizia Meranda, rappresentato e difeso dall’avvocato Edoardo Staunovo Polacco e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 315/23 della Corte d’Appello di Milano pubblicata il 31/01/2023; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione del controricorrente;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali abbandono del procedimento desistenza dall'azione rinuncia al dibattimento orale revoca dell'opposizione ritiro a seguito di transazione
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 8394/2023 R.G. proposto da: V.I.M. s.r.l. – Vendita Ingrosso Medicinali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Maurizio Eustachio Sarra e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; -ricorrente – contro Fallimento della Farmacia Santa Chiara s.a.s. di Rey Elsa e C., in persona del curatore dott.ssa Patrizia Meranda, rappresentato e difeso dall’avvocato Edoardo Staunovo Polacco e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 315/23 della Corte d’Appello di Milano pubblicata il 31/01/2023; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione del controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,25 marzo