Cassation court dismisses appeal as withdrawn per acceptance of counterparty and statutory requirements met.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the proceedings extinguished following the appellant's formal withdrawal of the appeal. The appellant, representing the liquidation trustees of a cooperative, had previously filed a recourse against a definitive bankruptcy decree, but subsequently withdrew the action. The court ruled that the withdrawal satisfied the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, leading to the dismissal of the case without further adjudication on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party may withdraw an appeal if the opposing party accepts the withdrawal, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 19216/2022 R.G. proposto da: Fallimento Cooperativa Edificatrice Istria società cooperativa in liquidazione, in persona dei curatori fallimentari dott.ssa. Elisabetta Faggi e dott. Stefano Conti, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Santini e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; -ricorrente – Contro Silver SPV s.r.l., già ICCREA BancaImpresa S.p.a., per il tramite della procuratrice speciale Bayview Italia 106 s.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Calabresi ed Elisa Gaboardi e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; -controricorrente – avverso il decreto definitivo del Tribunale di Prato del 17/06/2022; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 25 marzo