Italian Supreme Court dismisses appeal due to parties' mutual withdrawal of litigation under Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the litigation extinguished following the mutual withdrawal of appeals by both parties. Hitachi Rail STS s.p.a. and Metro C s.c.p.a. had previously engaged in a dispute over a decree, but both subsequently renounced their principal and incidental appeals. The court ruled that the procedural requirements for withdrawal under the Civil Procedure Code were met, necessitating the termination of the case without further adjudication on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: When parties mutually renounce their appeals, the court must declare the litigation extinguished by decree, terminating the proceedings without substantive judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 2305/2023 R.G. proposto da: Hitachi Rail STS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea D’Angelo, Giacomo Viotti e Luca Vianello ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in via San Nicola de’ Cesarini n.3, Roma; - ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale - contro Metro C s.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini e Marco Annoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Piazza San Bernardo n. 101, Roma; -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 7346/22 della Corte di Appello di Roma del 18/11/22; letta la rinuncia ai ricors i principale e incidentale e le reciproche accettazioni delle parti; ritenuto che le rinunce hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione delle rinunce;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,25 marzo