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Decreto — n. 8135/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to appellant's formal waiver of the lawsuit under civil procedure code.

Numero d'incarto Decreto — n. 8135/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal dismissed following the appellant's formal waiver of the proceedings. The appellant, Frosi Marco, had previously filed a recourse against the Brescia Court of Appeal's judgment but subsequently submitted a waiver, which the lower court accepted. The supreme court upheld this procedural outcome, ruling that the waiver met the statutory requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, thereby extinguishing the case without further analysis of the merits.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal waiver of the appeal constitutes a valid renunciation of the right to continue the litigation, resulting in the immediate extinction of the proceedings without the need for further judicial examination.

Parole chiave

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waiver of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure formal renunciation dismissal of recourse desistenza dall'azione condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 24098/2023 R.G. proposto da: Frosi Marco, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Genevini e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; -ricorrente – contro Axactor Italy s.p.a.; - intimata - avverso la sentenza n. 767/23 della Corte di Appello di Brescia pubblicata il 4/5/2023; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e l’adesione di parte intimata; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese in mancanza di difese di parte intimata;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 25 marzo 2024