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Decreto — n. 8132/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 8132/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the lawsuit extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. Pelletterie Katia S.r.l. had previously withdrawn the case, and the opposing party accepted this withdrawal. Consequently, the court ruled that no further proceedings were necessary and the judgment was dismissed without awarding costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of a lawsuit or appeal, when accepted by the opposing party, results in the immediate extinction of the proceedings without the need for further judicial intervention.

Parole chiave

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withdrawal of lawsuit extinction of proceedings Civil Procedure Code accepted withdrawal dismissal of appeal no costs awarded formal renunciation ritiro delle conclusioni civili

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 12822/2023 R.G. proposto da: Pelletterie Katia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Gudini Mirco, Gudini Paolo, rappresentati e difesi dall’avvocato Paolo Leucalitti e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; -ricorrenti - contro Purple SPV s.r.l., e per essa quale procuratrice la Cerved Credit Management S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Fiammetta Brilli e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; -controricorrente– avverso la sentenza n. 2704/22 della Corte di Appello di Firenze pubblicata il 5/12/22; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 25 marzo