Cassation court dismisses appeal as withdrawn, declaring the lawsuit extinguished per procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the lawsuit extinguished following the appellant's formal withdrawal of the appeal. The appellant, Banco di Sardegna, had previously withdrawn the initial suit, which the lower court accepted, leading to the current procedural status. The court ruled that the withdrawal met the requirements of the Civil Procedure Code, necessitating no further substantive review on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings, and the court must declare the lawsuit terminated without ruling on the merits or costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 13946/2018 R.G. proposto da: Banco di Sardegna s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Sadurny, Giuseppe Cudoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Via G. Mazzini n. 134, Roma; - ricorrente – contro Sotgiu Francesco C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Emilia Spanedda e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 44/18 della Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari del 02/02/18; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione de lla controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 25 marzo