Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's formal waiver of the legal recourse under CPC articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the legal proceedings extinguished following the plaintiff's formal waiver of the appeal. The plaintiff, Invest 88 s.r.l., had previously filed a recourse against the tax agency and INPS but subsequently renounced the right to continue the litigation. The court ruled that this waiver met the statutory requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, thereby terminating the case and ordering the plaintiff to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A formal waiver of recourse by the appellant constitutes a valid termination of the proceedings, extinguishing the legal action and subjecting the appellant to the payment of litigation expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 16971/2022 R.G. proposto da: Invest 88 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocato Fabio Santangeli, Pierpaolo Parisi e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma,Piazza Cavour; - ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi n.12 -Roma; -controricorrente – contro INPS -intimato - avverso il decreto della Corte di Appello di Catania del 23/5/2022; letta la rinuncia al ricorsodella ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che sulle spese si provvede come da dispositivo, stante la non accettazione della controricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, che liquida in € 2.500 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15 %, spese prenotate a debito e accessori di legge. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,