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Decreto — n. 8111/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under civil procedure code.

Numero d'incarto Decreto — n. 8111/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the lawsuit extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. Serra di Rocco Cave s.r.l. had previously lost at the appellate level and attempted to file a new recourse, but subsequently withdrew the filing. The court ruled that this withdrawal met the requirements of the Civil Procedure Code, necessitating no further judgment on the merits or costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's formal withdrawal of a recourse or appeal results in the immediate extinction of the proceedings without further adjudication on the substantive issues.

Parole chiave

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Civil Procedure Code formal withdrawal extinction of proceedings appellate recourse plaintiff withdrawal condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato assunzione delle spese

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 17435/2022 R.G. proposto da: Serra di Rocco Cave s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Potenza e Daniela De Angelis ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, Via A. Dulceri n.135; -ricorrente – contro Fallimento Transcomedil s.r.l.; - intimato - avverso la sentenza n.245/22 della Corte di Appello di Potenza del 7/4/2022; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’adesione di parte intimata; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese in mancanza di difese di parte intimata;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,25 marzo 2024 Il