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Decreto — n. 8110/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to formal withdrawal of the lawsuit by the plaintiff parties.

Numero d'incarto Decreto — n. 8110/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the formal withdrawal of the appeal by the plaintiff parties. The appellants, represented by their lawyer, explicitly renounced the recourse against the second-instance judgment, while the defendant company did not contest this procedural move. The court ruled that the withdrawal met the requirements of the Civil Code, necessitating no further substantive analysis or cost allocation.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; The court may declare proceedings extinguished upon the formal withdrawal of the appeal, provided the renunciation meets statutory requirements and no further substantive ruling is necessary.

Parole chiave

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Civil Procedure Code formal withdrawal extinguishment of proceedings appeal renunciation Corte di Cassazione procedural dismissal lack of defense condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 1311/2024 R.G. proposto da: Barbieri Graziana, Brianti Alessandro, Stringhini Luciana, Brianti Francesca, rappresentati e difesi dall’avvocato Luca Berni e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; -ricorrenti – contro Fallimento FB Costruzioni Edili S.r.l.; - intimato - avverso la sentenza n. 2176/23 della Corte di Appello di Bologna del 3/11/2023; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e l’adesione di parte intimata; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese in mancanza di difese di parte intimata;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,25 marzo 2024 Il