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Ordinanza Interlocutoria — n. 8107/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court remands immigration detention case to lower court due to procedural delay in accelerated international protection procedure.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8107/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new hearing after the applicant argued that administrative delays in the accelerated international protection procedure violated his right to have detention lifted. The administration contended that the statutory framework allows for extending detention terms solely to facilitate a complete merits examination of the asylum claim. The court ruled that such extensions do not justify indefinite detention when the administration fails to act within the prescribed time limits, necessitating a fresh procedural review.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 142/2015; Art. 28, comma 5, D.Lgs. n. 25/2008: Administrative delays in the accelerated international protection procedure, attributable to the public authority, do not justify the maintenance of detention beyond the statutory limits, as the extension of terms is permitted only for the substantive examination of the request.

Parole chiave

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accelerated protection procedure administrative detention limits international protection delay detention extension grounds procedural time limits allegazioni insufficientemente motivate cognizione del ricorso per cassazione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 142/2015
La vigente formulazione dell'art. 6, comma 6, D.
Art. 28, comma 5, D.Lgs. n. 25/2008
Sull'impossibilità di mantenimento del trattenimento in caso di superamento dei termini della procedura accelerata ex art. 28, comma 5, d.lgs .
Art. 27, commi 3 e 3-bis, D.Lgs. n. 25/2008
Sull'impossibilità di mantenimento del trattenimento in caso di superamento dei termini della procedura accelerata ex art. 27, commi3 e 3-bis, d.lgs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 2458/21
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da RAYENI Aleddine, nato in Tunisia, il 19 gennaio 1993, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al presente atto dall’Avv. Maurizio Veglio, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Laura Barberio, in Roma, Viadel Casale Strozzi, n. 31 -ricorrente- contro il Questore della Provincia di Torino, in persona del Questore pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato,domiciliato in Torino, via Arsenale, n. 21; Ministro dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato edifeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, viadei Portoghesi, n. 12; -intimati- Oggetto:

Immigrazione decreto di espulsione avverso l’ordinanza d e l Tribunale di Torino del 14 ottobre 2022, comunicata il 17 ottobre 2022, nell’ambito del procedimento R.G. n. 17562/22, con cui è stata respinta l'istanza di riesame del trattenimento ex art. 9, par. 5, Direttiva 2013/33/UE. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 21.12.2023dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSAhapresentato ricorso per cassazione con un motivo. L’amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE Ilricorrente deduce:5.

C on il primo motivo : V iolazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 6, comma6, d.lgs. n. 142/ 20 20, 15, 27, 28 - bis, d. lgs. n.25/08 – violazione dei termini per la procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale –cessazione della misura del trattenimento presso il C.P.R. (Cass., n. 2458/21). Sull'impossibilità di mantenimento del trattenimento in caso di superamento dei termini della procedura accelerata ex art. 28, comma 5, d.lgs . n. 25/ 20 08 . Sull'impossibilità di mantenimento del trattenimento in caso di superamento dei termini della procedura accelerata ex art. 27, commi3 e 3-bis, d.lgs. n.25/2008 .

La vigente formulazione dell'art. 6, comma 6, D. Lgs. n. 142/15, come modificato dal D.L. 130/20, convertito dalla L. 173/20,essendo stato soppresso il rinvio all'attuale comma 5, impedisce il trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale oltre i termini stabiliti dai commi 1 e 2 di detta norma. L a richiamata facoltà di superamento dei termini prevista dall'art 28, comma 5, d.l gs. n.25/2008, è comunque consentita all'esclusivo fine di “un esame adeguato e completo della domanda”, vale a dire un’attività squisitamente di merito volta alla decisione, mentre nella vicenda odierna veniva denunciato il ritardo della pubblica amministrazione nell’avvio della procedura.

L’art. 6, comma 6, d.l gs. n. 142/ 20 15 precisa che eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate all'esame della domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento. Ed inoltre la possibilità di superare i termini della procedura accelerata è consentita unicamente ai fini dell’adozione della decisione e non della mera preparazione dell’esame della domanda e il ritardo nell’adozione della decisione deveessere debitamente comunicato al richiedente trattenuto, oltre che alla Questura competente, unitamente ai motivi che lo giustificano.

6. N ella camera di consiglio del 14 novembre 2023, un ricorso identico, n. 10220/2023, con ordinanza interlocutoria è stato rimesso alla pubblica udienza; è necessario , pertanto, rinviare a nuovo ruolo il giudizio.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo il giudizio. Così deciso in Roma nella camera di cons