Cassation appeal dismissed due to formal waiver of proceedings under Italian Civil Procedure Code articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following the appellant's formal waiver of the proceedings. The appellant, Quarta Luigi Pantaleo, had previously filed a recourse against a second-instance judgment involving Intesa Sanpaolo S.p.a. and doValue S.p.a., but subsequently submitted a waiver that met the statutory requirements of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that the appeal was no longer viable and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: A party's formal waiver of a cassation appeal results in the immediate extinction of the proceedings, thereby precluding any further judicial review of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 27324/2020 R.G. proposto da: Quarta Luigi Pantaleo, rappresentato e difes o dall’avvocato Gabriele Rampino edelettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Marco Gardin in via L. Mantegazza n.24, Roma; -ricorrente – contro Intesa Sanpaolo S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Ferraguto e Giuseppe Caputi, elettivamente domiciliata presso il loro studio in via Po n.12, Roma; -controricorrente – e contro doValue S.p.a., nella qualità di procuratrice di Castello Finance s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Malizia, elettivamente domiciliata presso il suo studio in via V.
Veneto n.108, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 705/2020 della Corte di Appello di Lecce del 17/7/2020; letta la rinuncia al ricorso dellaparte ricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che va statuito sulle spesecome da dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000 per compensi ed € 200 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15 % dei compensi ed agli accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e avvisaquesti ultimi che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Rom