Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 8103/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8103/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8103/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 4481/2021 R.G. proposto da: Pellegrino FabioCosentino, rappresentato e difeso da se medesimo unitamente all’avvocato Leonardo Alesii ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Via Dardanelli n.13, Roma; -ricorrente - contro Curatela del Fallimento Opera Scolastica l’Ausiliatrice s.r.l., in persona del curatore avv. Rodolfo Giungi, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Battista ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Gabriele Maria Panini in Via Plana n.4, Roma; -controricorrente– avverso il decreto del Tribunale di Chieti del 04/1/21; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Decreto — n. 8103/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 4481/2021 R.G. proposto da: Pellegrino FabioCosentino, rappresentato e difeso da se medesimo unitamente all’avvocato Leonardo Alesii ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Via Dardanelli n.13, Roma; -ricorrente - contro Curatela del Fallimento Opera Scolastica l’Ausiliatrice s.r.l., in persona del curatore avv. Rodolfo Giungi, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Battista ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Gabriele Maria Panini in Via Plana n.4, Roma; -controricorrente– avverso il decreto del Tribunale di Chieti del 04/1/21; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali assunzione delle spese anticipo delle spese ritiro delle conclusioni civili abbandono del procedimento ripetibili dell'avvocato
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 4481/2021 R.G. proposto da: Pellegrino FabioCosentino, rappresentato e difeso da se medesimo unitamente all’avvocato Leonardo Alesii ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Via Dardanelli n.13, Roma; -ricorrente - contro Curatela del Fallimento Opera Scolastica l’Ausiliatrice s.r.l., in persona del curatore avv. Rodolfo Giungi, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Battista ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Gabriele Maria Panini in Via Plana n.4, Roma; -controricorrente– avverso il decreto del Tribunale di Chieti del 04/1/21; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 25 marzo