Decreto — n. 8103/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sulricorso iscritto al n. 4481/2021 R.G. proposto da: Pellegrino FabioCosentino, rappresentato e difeso da se medesimo unitamente all’avvocato Leonardo Alesii ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Via Dardanelli n.13, Roma; -ricorrente - contro Curatela del Fallimento Opera Scolastica l’Ausiliatrice s.r.l., in persona del curatore avv. Rodolfo Giungi, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Battista ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Gabriele Maria Panini in Via Plana n.4, Roma; -controricorrente– avverso il decreto del Tribunale di Chieti del 04/1/21; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 8103/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 4481/2021 R.G. proposto da: Pellegrino FabioCosentino, rappresentato e difeso da se medesimo unitamente all’avvocato Leonardo Alesii ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Via Dardanelli n.13, Roma; -ricorrente - contro Curatela del Fallimento Opera Scolastica l’Ausiliatrice s.r.l., in persona del curatore avv. Rodolfo Giungi, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Battista ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Gabriele Maria Panini in Via Plana n.4, Roma; -controricorrente– avverso il decreto del Tribunale di Chieti del 04/1/21; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;
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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 4481/2021 R.G. proposto da: Pellegrino FabioCosentino, rappresentato e difeso da se medesimo unitamente all’avvocato Leonardo Alesii ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Via Dardanelli n.13, Roma; -ricorrente - contro Curatela del Fallimento Opera Scolastica l’Ausiliatrice s.r.l., in persona del curatore avv. Rodolfo Giungi, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Battista ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Gabriele Maria Panini in Via Plana n.4, Roma; -controricorrente– avverso il decreto del Tribunale di Chieti del 04/1/21; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 25 marzo