Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8102/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses detention extension order against foreigner due to lack of concrete evidence for repatriation organization.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8102/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed a peace judge's order extending the detention of a foreign national at a repatriation center. The applicant argued the extension violated constitutional rights because the administration failed to provide concrete proof of identification or repatriation logistics. The court ruled that the stricter legal standard for second extensions requires tangible evidence, not just administrative inactivity, leading to the order's invalidation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998; Art. 13 Cost.: The extension of detention for foreign nationals at repatriation centers requires concrete evidence of identification or repatriation organization, rejecting extensions based solely on administrative inactivity.

Parole chiave

Generato dall'IA
detention extension foreign national repatriation center concrete evidence administrative inactivity Cassazione Art. 14 d.lgs. 286 motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 n. 4 c.p.c.
La Ordinanza impugnata è stata resa in violazione e/o errata applicazione delle seguenti norme di diritto: -Art. 132 n. 4 c.p.c. -Art.
Art. 111, comma 6, Cost.
-Art. 111, comma 6, Cost. 3.1La censura è fondata.
Art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998
In tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), la modifica dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, operata dalla l.
l. n. 161 del 2014
286 del 1998, operata dalla l. n. 161 del 2014, ha introdotto una disciplina più rigorosa per la concessione della seconda proroga e di quelle successive, in modo tale da garantire una più stretta osservanza dell'art.
Art. 13 Cost.
La Ordinanza impugnata è stata resa in violazione e/o errata applicazione delle seguenti norme di diritto: -Art. 132 n.
Art. 142 del d.P.R. n. 115/2002
5.Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art. 142 del d.P.R. n. 115/2002, deve ritenersi (in conformità a quanto giàsancito, da Cass., n.
Art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
Art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
Art. 133 d.P.R. n. 115/2002
L’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr.
art. 13 Cost
La Ordinanza impugnata è stata resa in violazione e/o errata applicazione delle seguenti norme di diritto: -Art. 132 n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 25875/2021
Cass., n. 610/2022
Cass., n. 7749/2023
Cass., n. 13113/2023
Cass., n. 11028/2009
Cass., n. 23007/2010
Cass., n. 18583/2012
Cass., n. 22882/2018
Cass., n. 30876/2018
Cass., n. 19299/2021
Cass., S.U., n. 24413/2021
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da ELSAYED Shaaban Kabaki Abdelkhalek, nato in Egitto il 01.02.1994 , rappresentato e difeso dall'Avv. Mariani Giuseppe e d elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Vinci Luciano Natalein Roma, Via Taranto n. 90 -ricorrente- Contro Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Potenza, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 ope legis domiciliano -intimati- avverso il provvedimentodel Giudice di Pace di Melfi, del 26.5.2023 pronunciato mediante lettura in udienza.

Oggetto: proroga trattenimento Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 21.12.2023dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSA hapresentato ricorso per cassazione con un motiv o . RAGIONI DELLA DECISIONE Ilricorrente deduce: 3.Con il primo motivo: Violazione dell’art. 360, comma 1 , n. 4 , c.p.c. –Omessa motivazione e/o motivazione apparente. La Ordinanza impugnata è stata resa in violazione e/o errata applicazione delle seguenti norme di diritto: -Art. 132 n. 4 c.p.c. -Art. 111, comma 6, Cost. 3.1La censura è fondata. In tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), la modifica dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, operata dalla l. n. 161 del 2014, ha introdotto una disciplina più rigorosa per la concessione della seconda proroga e di quelle successive, in modo tale da garantire una più stretta osservanza dell'art. 13 Cost., essendo necessario accertare l'esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del giudice di pace che aveva concesso la seconda proroga in base alla sola dimostrazione che l'Amministrazione non era rimasta inerte nel tentativo di acquisire la documentazione occorrente per l'espulsione). ( Cass., n. 25875/2021;

Cass., n. 610/2022).

4. Il decreto impugnato, pertanto, va cassato senza rinvio, essendo ormai decorso il termine di legge per provvedere alla convalida. 5.Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art. 142 del d.P.R. n. 115/2002, deve ritenersi (in conformità a quanto giàsancito, da Cass., n. 7749 / 2023 e Cass. , n. 13113/2023) che, in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualorala parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in unacontroversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compensoe le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che hapronunciato la sentenza impugnata (cfr.

Cass.,n. 11028/ 2009 e Cass., n.23007 / 2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito). L’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass. , n. 18583/2012; Cass., n. 22882 / 2018; Cass. , n. 30876 / 2018; Cass. , n. 19299/2021, nonché Cass., S.U., n. 24413 / 2021). Pertanto , le spese processuali, relative al giudizio sia dimerito che di legittimità, dovranno essere liquidate dal Giudice di pace diMelfi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa, senza rinvio, il decreto impugnato. Così decis