Italian Court quashes detention extension order for foreigner due to lack of concrete evidence and insufficient reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed a detention extension order issued by a judge of peace against a Nigerian national. The applicant argued the lower court failed to provide concrete evidence of identification necessity and merely referenced administrative requests without specific justification. The court agreed, ruling that such generic reasoning violates constitutional rights and procedural requirements for extending detention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, 14 d.lgs. n. 286/1998; Art. 24, 111 Cost.: A detention extension order is invalid if it lacks concrete evidence of identification necessity or fails to provide specific justifications beyond generic administrative references.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da OBI Michael,nato in Nigeria il 09.12.1986 , rappresentato e difeso dall'Avv. Mariani Giuseppe e d elettivamente domiciliato presso lo studiodell’Avv. Vinci Luciano Natale in Roma , Via Taranto n. 90 -ricorrente- Contro Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Potenza, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 ope legis domiciliano -intimati- avverso il provvedimentodel Giudice di Pace di Melfi, del 29.5.2023 pronunciato mediante lettura in udienza.
Oggetto: proroga trattenimento Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 21.12.2023dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSA hapresentato ricorso per cassazione con un motiv o . RAGIONI DELLA DECISIONE Ilricorrente deduce: 4.Con il primo motivo: Violazione dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. – Falsa o erronea applicazione o interpretazione di una norma di legge.L’ Ordinanza impugnata è stata resa in violazione e/o errata applicazione delle seguenti norme di diritto: -Artt. 13 e 14 del Testo Unico Immigrazione; -Art. 24 e 111 Costituzione. 4.1La censura è fondata.
In tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), la modifica dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, operata dalla l. n. 161 del 2014, ha introdotto una disciplina più rigorosa per la concessione della seconda proroga e di quelle successive, in modo tale da garantire una più stretta osservanza dell'art. 13 Cost., essendo necessario accertare l'esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del giudice di pace che aveva concesso la seconda proroga in base alla sola dimostrazione che l'Amministrazione non era rimasta inerte nel tentativo di acquisire la documentazione occorrente per l'espulsione). ( Cass., n. 25875/2021;
Cass., n. 610 /2022 ). In tema di convalida della proroga del trattenimento del cittadino straniero, la decisione del Giudice di pace che si limiti ad un mero richiamo delle motivazioni della questura, senza indicare le ragioni giustificative della proroga, integra una motivazione apparente, denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass., n. 30178/2023). Nella specie, il provvedimento del GDP è assolutamente apodittico, facendo generico riferimento alla richiesta della p.a. exart. 14 d.lgs. n.286/1998, senza ulteriori specificazioni.
5. Il decreto impugnato, pertanto, va cassato senza rinvio, essendo ormai decorso il termine di legge per provvedere alla convalida. 6.Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art. 142 del d.P.R. n. 115/2002, deve ritenersi (in conformità a quanto giàsancito, da Cass., n. 7749 / 2023 e Cass. , n. 13113/2023) che, in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualorala parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in unacontroversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compensoe le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e piùprecisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di ca ssazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata ingiudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr.
Cass., n. 11028 / 2009 e Cass. , n.23007 / 2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito). L’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass. , n. 18583/2012; Cass., n. 22882 / 2018; Cass. , n. 30876 / 2018; Cass. , n. 19299/2021, nonché Cass., S.U., n. 24413 / 2021). Pertanto , le spese processuali, relative al giudizio sia dimerito che di legittimità, dovranno essere liquidate dal Giudice di pace diMelfi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa, senza rinvio, il decreto impugnato. Cos