Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. Merlin Paolo, represented by his lawyer, withdrew the appeal against the Cassa di Risparmio di Bolzano, which the opposing party accepted without objection. The court ruled that the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, necessitating the termination of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant, accepted by the respondent, legally extinguishes the proceedings without further judicial intervention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 27375/2021 R.G. proposto da: Merlin Paolo, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Formica ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Marco Gregoris in Roma, Piazza Villa Carpegna n.43; -ricorrente – contro Cassa di Risparmio di Bolzano s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Mazzeo, Karl Reinstadler ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via E. Manfredi n.5; -controricorrente – avverso la sentenza n. 50/21 della Corte d’Appello di Trento –sez. distaccata di Bolzano pubblicata il 26/03/2021; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e l’accettazione de lla controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 25 marzo