Italian Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under CPC provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. Tecopress s.p.a. voluntarily relinquished the right to contest the lower court's judgment against Sace s.p.a., a move accepted by the opposing party. Consequently, the court ruled that no further substantive decision was necessary as the withdrawal met all statutory requirements for case termination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings without the need for further judicial determination on merits or costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 25178/2019 R.G. proposto da: Tecopress s.p.a., già Tecopress s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Marzola e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; -ricorrente - contro Sace s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Ferrante ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Gramsci n.22, Roma; -controricorrente– avverso la sentenza n.4271/19 della Corte di Appello di Roma pubblicata il 20/6/19; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,25 marzo