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Decreto — n. 8094/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under CPC provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 8094/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. Tecopress s.p.a. voluntarily relinquished the right to contest the lower court's judgment against Sace s.p.a., a move accepted by the opposing party. Consequently, the court ruled that no further substantive decision was necessary as the withdrawal met all statutory requirements for case termination.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings without the need for further judicial determination on merits or costs.

Parole chiave

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Code of Civil Procedure formal withdrawal extinction of proceedings plaintiff's right voluntary relinquishment abbandono del procedimento fine del processo chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 25178/2019 R.G. proposto da: Tecopress s.p.a., già Tecopress s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Marzola e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; -ricorrente - contro Sace s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Ferrante ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Gramsci n.22, Roma; -controricorrente– avverso la sentenza n.4271/19 della Corte di Appello di Roma pubblicata il 20/6/19; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,25 marzo