Cassation court dismisses appeal for extinction of proceedings due to plaintiff's waiver under CPC articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal admissible but ultimately dismissed the request for extinction of proceedings. The plaintiff, Unicredit Factoring, had previously waived the lawsuit, which the lower court accepted under Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that no further judicial action was necessary and the case was formally extinguished.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The court may declare proceedings extinguished upon the plaintiff's waiver, provided the waiver meets statutory requirements and the defendant accepts the termination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 32282/2019 R.G. proposto da: Unicredit Factoring s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Natale ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Maria Teresa Pagano in via G. Nicotera n. 29, Roma; -ricorrente – Contro Fallimento CE.DI Sisa Centro Nord s.p.a., in persona del curatore dott. Riccardo Bonivento, rappresentato e difeso dall’avvocato Federico Casa ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Federica Scafarelli in via Borsi n.4, Roma; -controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Vicenza del 23/9/2019; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione del controricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,25 marzo 2