Italian court dismisses appeal due to parties' mutual waiver of rights under Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the parties' mutual waiver of their appeals. Gelmini Costruzioni s.r.l. and the Consorzio di Bonifica Brenta had previously accepted each other's renunciations, satisfying the requirements of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that no further judicial determination was necessary, effectively ending the dispute without addressing the underlying merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: When parties mutually waive their appeals, the proceedings are extinguished by decree without further adjudication on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 19216/2021 R.G. proposto da: Gelmini Costruzioni s.r.l., in proprio e quale mandataria dell’Associazione temporanea d’imprese costituita con la mandante Co.Ma.C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Cacciari, Roberto Roberti, Alessandro Alessandri ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Reno n.30; - ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – contro Consorzio di Bonifica Brenta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pierfrancesco Zen, Daniele Vagnozzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via G.
Bazzoni n.3; -controricorrente e ricorrente incidentale– avverso la sentenza n. 25/21 della Corte d’Appello di Venezia pubblicata il 13/01/2021; letta le rinunce a i ricors i principale e incidentale e le reciproche accettazionidelle parti; ritenuto che le rinunce hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione delle rinunce;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 25 marzo 2025