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Decreto — n. 8091/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to parties' mutual waiver of rights under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 8091/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the parties' mutual waiver of their appeals. Gelmini Costruzioni s.r.l. and the Consorzio di Bonifica Brenta had previously accepted each other's renunciations, satisfying the requirements of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that no further judicial determination was necessary, effectively ending the dispute without addressing the underlying merits.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: When parties mutually waive their appeals, the proceedings are extinguished by decree without further adjudication on the merits.

Parole chiave

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mutual waiver of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code decreto di estinzione reciprocal renunciation condono delle spese procedurali decisione sulla contribuzione restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 19216/2021 R.G. proposto da: Gelmini Costruzioni s.r.l., in proprio e quale mandataria dell’Associazione temporanea d’imprese costituita con la mandante Co.Ma.C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Cacciari, Roberto Roberti, Alessandro Alessandri ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Reno n.30; - ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – contro Consorzio di Bonifica Brenta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pierfrancesco Zen, Daniele Vagnozzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via G.

Bazzoni n.3; -controricorrente e ricorrente incidentale– avverso la sentenza n. 25/21 della Corte d’Appello di Venezia pubblicata il 13/01/2021; letta le rinunce a i ricors i principale e incidentale e le reciproche accettazionidelle parti; ritenuto che le rinunce hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione delle rinunce;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 25 marzo 2025