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Decreto — n. 8077/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for procedural extinction due to valid withdrawal under Civil Procedure Code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 8077/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the proceedings were extinguished following the appellant's valid withdrawal. The appellant, AMCO, formally withdrew the lawsuit against the bankruptcy trustees of Spoleto Crediti e Servizi, an act accepted by the respondent. The court determined that the withdrawal met the statutory requirements of articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, necessitating no further substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; withdrawal of the lawsuit extinguishes the proceedings if accepted by the respondent, rendering any subsequent appeal inadmissible.

Parole chiave

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Civil Procedure Code withdrawal of lawsuit procedural extinction admissibility of appeal bankruptcy proceedings condono delle spese procedurali assunzione delle spese ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 16287/2021 R.G. proposto da: AMCO - Asset Management Company s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giancarlo Catavello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Marianna Dionigi n.43, Roma; -ricorrente - contro Fallimento Spoleto Crediti e Servizi Soc. Coop. a r.l., in persona dei curatori dott.ri Eros Faina e Paolo Sambuchi, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Fabiani ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Francesco Saltelli in Viale Parioli n.56, Roma; -controricorrente– avverso il decreto del Tribunale di Spoleto del 12/5/21; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,25 marzo