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Decreto — n. 8076/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as withdrawn, ruling the procedural extinction is valid under CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 8076/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal withdrawn and the proceedings extinguished, citing the appellant's formal renunciation. The appellant, Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., had previously filed a recourse against an appellate order, but subsequently submitted a valid renunciation meeting the requirements of the Civil Procedure Code. The court ruled that no further judgment on costs was necessary due to the controricorrenti's acceptance of this withdrawal, resulting in the total extinction of the case.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A party's formal renunciation of an appeal constitutes a valid ground for the extinction of the proceedings without further judicial intervention.

Parole chiave

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Civil Procedure Code withdrawal of appeal extinction of proceedings renunciation of recourse Corte di Cassazione procedural dismissal acceptance of withdrawal condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 10031/2019 R.G. proposto da: Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Merani e Claudia Maria Cicchetti e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; -ricorrente - contro Lo Cicero Calogero, Lo Cicero Francesco, Lo Cicero Vincenzo, rappresentati e difesi dagli avvocati Carmelo Mendolia e Andrea Lazzaretti ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Largo Torre Argentina n.11, Roma; -controricorrenti– avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Milano del 18/9/18; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione dei controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 25 marzo