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Ordinanza Interlocutoria — n. 8075/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to suspend ordinary proceedings until ordinary court resolves preliminary contract termination issue.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8075/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case to a hearing to suspend ordinary proceedings pending the resolution of a preliminary contract termination issue. Mario Tripoli argued that the bankruptcy court lacked competence to decide on contract resolution without suspending the ordinary opposition proceedings against the enforceable title. The court agreed that while the ordinary court decides the preliminary question, the bankruptcy court can still rule on consequential claims without suspending the ordinary trial.

Regesto Legislator

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Art. 98 l.fall.; Art. 295 c.p.c.: The bankruptcy court may decide on consequential claims arising from contract resolution without suspending ordinary proceedings, provided the resolution does not aim to liberate the party in bonis from contractual obligations or enforce third-party guarantees.

Parole chiave

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bankruptcy proceedings contract termination suspension of proceedings ordinary court jurisdiction party in bonis consequential claims preliminary issues risarcimento contrattuale del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 98 l.fall.
– Mario Tripoli ha proposto ricorso per cassazione in tre mezzi avverso il decreto, indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Trento ha r igettato l ’ opposizione ex art. 98 l.fall. al passivo del Fallimento Inoxpiù s .
Art. 1454 c.c.
delle domande riconvenzionali di restituzione delle somme pagate e di risarcimento del danno , formulate dal Tripoli, ha accolto la domanda di risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c.
Art. 1455 c.c.
Art. 295 c.p.c.
art. 1454 c.c
delle domande riconvenzionali di restituzione delle somme pagate e di risarcimento del danno , formulate dal Tripoli, ha accolto la domanda di risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c.
art. 1453 c.c
( diffida ad adempiere ) e non di natura costitutiva ex art. 1453 c.c.
art. 295 c.p
art. 2909 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. Civ.I, 7 febbraio 2020, n. 2990
e la sua riassunzione nei confronti della curatela fallimentare” (fra le più recenti: Cass. Civ.I, 7 febbraio 2020, n. 2990)» ( conf .
Cass. 2991/2020
Cass. 2991/2020 e Cass.25393/2023); 4.1.
Cass. 25393/2023
Cassation court allows opposition to injunction despite bankruptcy, but dismisses contract resolution claim due to lack of bankruptcy registration.
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Testo completo

4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.9323/2017 R.G. proposto da : TRIPOLI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PUCCINI 9, presso lo studio dell’avvocato RUVITUSO ANTONIO (RVTNTN74E23G273R) rappresentato e difeso dagli avvocati LOJACONO MAURIZIO (LJCMRZ61C17F839U), MARESCALCO FRANCESCO (MRSFNC73P12F839V) -ricorrente- contro FALLIMENTO INOXPIU' SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato TADDEI GABRIELE (TDDGRL66T29L378V), indirizzo PEC: avvgabrieletaddei@recapitopec.it -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di TRENTO n. 2222/2017 depositatoil 16/03/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere PAOLA VELLA.

Rilevato che: 1. – Mario Tripoli ha proposto ricorso per cassazione in tre mezzi avverso il decreto, indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Trento ha r igettato l ’ opposizione ex art. 98 l.fall. al passivo del Fallimento Inoxpiù s . r . l ., dal quale era stato escluso il credito chirografario di euro 237.089,00 insinuato a titolo di risarcimento dei danni subiti per l’inadempimento del contratto di appalto per la realizzazione e posa in opera di una cucina domotica , essendo pendente il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’appaltatrice Inoxpiù in bonis , dopo la riassunzione da parte della curatela fallimentare del giudizio interrotto ex art. 43 l.fall.; 1.1.

– in particolare il t ribunale, avvalendosi della c.t.u. espletata nel giudizio ordinari o , ha esclu so che l'inadempimento d i Inoxpiù fosse di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto, perciò negando l’invocato risarcimento dei danni, posto che i l minor valore della cucina per inesatta esecuzione del contratto avrebbe potuto essere compensato con il corrispettivo azionato per via monitoria, previa revoca (totale o parziale) del decreto ingiuntivo; 2. – il Fallimento intimato ha resistito con controricorso ; entrambe le parti hanno depositato memorie.

Considerato che: 2.1. –il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 72, comma 5, e 96 l.fall. nonché degli artt. 1454 e 1455 c.c. e 295 c.p.c., sull’assunto che il tribunale fallimentare avrebbe dovuto disporre la sospensione necessaria del procedimento ex art.98 l.fall., in attesa del passaggio in giudicato della decisione del giudice ordinario investito della opposizione a decreto ingiuntivo , stante la sua incompetenza funzionale a decidere le questioni prodromiche e pregiudiziali relative alla invocata r isoluzione per inadempimento o esatto adempiment o – con domanda di accertamento ex art. 1454 c.c. ( diffida ad adempiere ) e non di natura costitutiva ex art. 1453 c.c. – potendo decidere in sede fallimentare solo le conseguenti domande restitutorie e risarcitorie; 2.2.

– il secondo de duce la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 1454 e 1455 c.c., poiché il tribunale, pur ritenendo sussistente l'inadempimento di Inoxpiù, ne ha tuttavia escluso la gravità, determinante ai fini della risoluzione, senza valutare adeguatamente l'incidenza dell'inadempimento sull'interesse del committente e il pregiudizio arrecatogli, ma limitandosi ad una valutazione, per giunta errata, dell'entità meramente economica del valore dell'inadempimentorispetto al valore del contratto ; 2.3. –il terzo lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.116 c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, poiché, nel concludere che la gravità dell'inadempimento non era tale da giustificare la risoluzione, il tribunale avrebbe condotto un giudizio apodittico, senza valutare l'inadempimento all'obbligazione ritenuta essenziale dalle parti; 3.

– dalle memorie delle parti emerge che, nelle more del giudizio di cassazione, la Corte d’appello di Brescia ha accolto parzialmente l’appello proposto dal Fallimento Inoxpiù avverso la sentenza del Tribunale di Brescia – che, previa declaratoria di improcedibilità ex artt. 52 e 93 l.fall. delle domande riconvenzionali di restituzione delle somme pagate e di risarcimento del danno , formulate dal Tripoli, ha accolto la domanda di risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c. per inadempimento di non scarsa importanza d i Inoxpiù , con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, nulla essendo dovuto dall’opponente – e ha condanna t o ilTripoli alla restituzione del la cucina , oggetto del contratto risolto ; 3.1.

– dalle stesse memorie risulta altresì che le parti del giudizio ordinario hanno stabilito, in via transattiva, la rinuncia del Tripoli alle spese legali e la rinuncia del Fallimento alla restituzione della cucina installata ( perciò a ttribuitagli in proprietà ), con rinuncia reciproca alla proposizione del ricorso per cassazione; 4. – osserva il Collegio che , per quanto rileva nel presente giudizio, la corte territoriale ha affermato che « la domanda di accertamento della risoluzione del contratto proposta da Tripoli non è in questa sede direttamente volta a conseguire solamente una pronuncia restitutoria e di risarcimento del danno, bensì tale domanda in primo luogo è direttamente legata all’azione di opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore dell’impresa appaltatrice, in quanto con la stessa si chiede accertarsi che nulla è dovuto dal committente in relazione al rapporto contrattuale per cui è causa.

Trova pertanto applicazione il principio affermato dalla Corte regolatrice, alla cui stregua “la domanda di risoluzione diretta a conseguire finalità estranee alla partecipazione al concorso (come la liberazione della parte “in bonis” dagli obblighi contrattuali o l’escussione di una garanzia di terzi) è procedibile in sede di cognizione ordinaria, dopo l’interruzione del processo ex art. 43 l.fall. e la sua riassunzione nei confronti della curatela fallimentare” (fra le più recenti: Cass. Civ.I, 7 febbraio 2020, n. 2990)» ( conf .

Cass. 2991/2020 e Cass.25393/2023); 4.1. –sulla scorta dei riferiti principi, il Fallimento sostiene in memoria che, «ferma la competenza del giudice ordinario del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo a decidere sulla domanda redibitoria ivi azionata dall’opponete sig. Tripoli in via riconvenzionale per essere liberato, quale parte in bonis, dagli obblighi contrattuali nei confronti del Fallimento Inoxpiù in termini di pagamento del prezzo nell’importo ingiunto, il giudice fallimentare è comunque competente a decidere sulla medesima domanda redibitoria quivi azionata dallo stesso Tripoli, in quanto pregiudiziale alle consequenziali pretese risarcitorie e restitutorie promosse dal medesimo in sede concorsuale, senza che si debba ricorrere alla sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. di questo giudizio in attesa della definizione del giudizio ordinario»; 4.2.

– in effetti, secondo il più recente orientamento di questa Corte«vanno dichiarate improcedibili in sede di cognizione ordinaria, ed attratte al rito di cui alla L. Fall., artt. 92 e ss., solo le domande pregiudiziali strumentali all'ammissione al passivo fallimentare (ad es. domanda di risoluzione per inadempimento del promittente venditore promossa dal promissario acquirente per la restituzione degli acconti versati), non anche quelle dirette a conseguire finalità del tutto estranee alla partecipazione al concorso (ad esempio l'azione di risoluzione finalizzata ad escutere una garanzia di terzi, o a liberare la parte in bonis dagli obblighi contrattuali, ovvero destinata a farsi valere nei confronti del fallito tornato in bonis).

In simili casi, infatti, la procedibilità della domanda di risoluzione in sede di cognizione ordinaria non sembra incompatibile con una pronuncia incidenter tantum del giudice fallimentare sulla questione pregiudiziale alle domande risarcitorie o restitutorie, il rischio di conflitto tra giudicati restando escluso per la diversa attitudine alla stabilità dei provvedimenti conclusivi dei rispettivi giudizi (il primo con autorità di giudicatoex art. 2909 c.c., il secondo con valenza endoconcorsuale L. Fall., ex art. 96, u.c.)» (Cass. 2990/2020); 5.

–il Collegio, considerato che analoghe questioni sollevate in altri ricorsi pendenti sono state ritenute meritevoli di approfondimento in pubblica udienz a e saranno trattate il 17 maggio 2024, reputa opportuno che anche il ricorso in esame sia trattato unitariamente

P.Q.M.

rimette la causa all’udienza camerale della prima sezione civile del 17 maggio 2024, ferma restando l’assegnazione del ricorso alla consigliera Pao