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Decreto — n. 8074/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses bankruptcy appeal due to plaintiff's formal waiver of the lawsuit under CPC rules.

Numero d'incarto Decreto — n. 8074/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the bankruptcy proceeding extinguished following the plaintiff's formal waiver of the appeal. Siena NPL, represented by Cerved Credit Management, had previously withdrawn the suit, which the court validated under Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, no further judicial action was required, and the case was closed without any ruling on litigation costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal waiver of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings, thereby terminating the judicial process without the need for further substantive examination.

Parole chiave

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waiver of appeal extinction of proceedings bankruptcy appeal Code of Civil Procedure formal renunciation judicial termination CPC Articles 390 391 condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 17022/2021 R.G. proposto da: Siena NPL 2018 s.r.l., e per essa quale procuratrice Juliet s.p.a., ora Cerved Credit Management s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Eugenio Moschiano e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; -ricorrenti – contro Curatela del Fallimento FR International s.r.l., in persona del curatore dott.ssa Sandra Marra, rappresentata e difesa dall’avvocato Raffaella Argenzio e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; -controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Napoli del 19/5/2021; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 25 marzo