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Decreto — n. 8071/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal waiver of the lawsuit under CPC rules.

Numero d'incarto Decreto — n. 8071/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal waiver of the appeal. The plaintiff, G.M. s.r.l., had previously filed a decree against Banca Valsabbina S.c.p.a. and the bankruptcy of Serbatoi Veronesi s.p.a., but subsequently submitted a waiver of the appeal. The court ruled that this waiver met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, thereby terminating the case without further adjudication on the merits.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal waiver of an appeal constitutes a valid ground for the extinction of the proceedings, obviating the need for further judicial determination on the substantive claims.

Parole chiave

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waiver of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure formal waiver judicial extinction abbandono del procedimento ritiro dell'istanza giudiziaria condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law n. 68 of 2016
Law n. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 12421/2021 R.G. proposto da: G.M. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Frisina, Silvia Longo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in via G. Donizetti n. 7, Roma; -ricorrente – contro Banca Valsabbina S.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Brendolan, Sergio De Felice ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Viale delle Milizie n.34, Roma; -controricorrente – contro Fallimento Serbatoi Veronesi s.p.a.; - intimato - avverso la sentenza n. 397/2021 della Corte di Appello di Venezia pubblicata il 23/2/2021; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 25 m