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Ordinanza Interlocutoria — n. 8052/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders joint retrial of appeal and revocation appeals regarding a dissolved de facto company dispute.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8052/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court ordered a joint retrial of the current appeal and a pending revocation appeal concerning a dispute over a dissolved de facto company. The parties contested the allocation of an immovable asset and the calculation of social quotas and debts. The decision was made to consolidate the proceedings to ensure a unified resolution of the conflicting claims.

Regesto Legislator

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Art. 374 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: When a revocation appeal is imminent and relates to the same subject matter as a pending appeal, the court may order a joint retrial to ensure procedural efficiency and consistent judgment.

Parole chiave

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joint retrial revocation appeal de facto company procedural economy consolidated proceedings social quotas immovable asset ritiro dell'azione di divorzio

Disposizioni normative citate

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Art. 374 c.p.c.
Art. 375 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 7 agosto 2023, n. 23919
RITENUTO CHE: Sussiste l’opportunità di disporre un rinvio a nuovo ruolo, per la trattazione congiunta del ricorso presente e di quello per revocazione della sentenza Cass. 7 agosto 2023, n. 23919.
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Testo completo

to: Società di fatto Ud.08/03/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.20536/2020 R.G. proposto da : CABIBBO GRAZIA, CULTRERA SALVATORE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell’avvocato LUDINI ELIO (LDNLEI46H30H501H) rappresentati e difesi dall'avvocato LO GIUDICE VITTORINO (LGDVTR58C16B428M) -ricorrenti, controricorrenti incidentali- contro CULTRERA MARCELLO, MONTAPERTO SILVANA, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato CONTE GIOVANNI (CNTGNN63E17C352F) rappresentati e difes i dall'avvocato MASTRANDREA LORENZO (MSTLNZ65L30B428J) -controricorrenti, ricorrentiincidentali- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO CATANIA n. 2433/2019depositata il 07/11/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2024 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE. RILEVATO CHE: La controversia tra i coniugi Salvatore Cultrera e Grazia Cabibbo, da un lato, e i coniugi Marcello Cultrera e Silvana Montaperto, dall’altro lato, fu introdotta dai primi nel 1994 innanzi al Tribunale di Caltagirone, in relazione ad una società di fatto esistente tra tali soggetti, scioltasi sin dal maggio 1993, per il contrasto insanabile insorto tra i soci, che avevano regolato i reciproci rapporti con una scrittura privata sottoscritta il 28 luglio 1993.

La domanda introduttiva era volta alla condanna dei convenuti all’adempimento di détta scrittura e, in subordine, alla liquidazione della quota sociale, previo rimborso di quanto dagli attori pagato per i debiti della società, in quanto essi di fatto erano rimasti i soli in possesso dell’immobile facente parte del patrimonio dell’ente collettivo. Nel giudizio, come sopra intrapreso, si sono, sino ad oggi, succedute una pluralità di sentenze:

1) la sentenza non definitiva del Tribunale di Caltagirone n. 101/2004, che ha risolto la scrittura privata predetta, rimettendo la causa sul ruolo per la predisposizione di un progetto di divisione dell’immobile societario, la determinazione dell’attivo e del passivo della società al 30 maggio 1993 e della quota di liquidazione spettante ad ogni socio;

2) la sentenza non definitiva del Tribunale di Caltagirone n. 294/2007, che ha accertato la misura dell’attivo societario in € 582.264,30, nonché la misura del passivo societario e la quota di liquidazione dei soci;

3) la sentenza non definitiva della Corte d’appello di Catania n. 697/2010, vertente su entrambe le precedenti decisioni, la quale ha confermato la prima e, in riforma della seconda, ha accertato solo una diversa misura del passivo societario in € 351.301,00 alla data del 1° maggio 1993, delegando il Tribunale, presso cui all’epoca era pendente il giudizio per la determinazione del valore delle quote, di accertare l’ulteriore passivo maturato successivamente;

4) la sentenza definitiva del Tribunale di Caltagirone n. 402/2017, che ha attribuito l’immobile ai convenuti, condizionando l’effetto traslativo al pagamento in loro favore della somma di € 96.002,17, oltre interessi dalla sentenza;

5) la sentenza non definitiva della Corte d’appello di Catania n. 2211/2018, che, in parziale riforma di quella che precede, ha determinato la decorrenza degli interessi non dalla sentenza, ma dal suo passaggio in giudicato, ed ha «in accoglimento del quarto e del quinto motivo dell’appello principale dei Cultrera Salvatore e Cabibbo Grazia nonché del primo motivo dell’appello incidentale dei coniugi Cultrera Marcello e Montaperto Silvana, dispo[sto], previa rimessione della causa sul ruolo – il richiamo del c.t.u. … come da separata ordinanza»;

6) la sentenza definitiva della Corte d’appello di Catania n. 2433/2019 –impugnata con l’odierno ricorso – che, in parziale riforma di quella del Tribunale n. 402/2017, ha determinato il credito dei coniugi Marcello Cultrera e Silvana Montaperto in € 119.731,93 complessivi, oltre agli interessi legali sulle singole scadenze annuali su € 129.563,34, a titolo di frutti, ed al credito per la quota societaria come determinato dal primo giudice; ed ha condannato i medesimi coniugi a pagare il conguaglio, ferma a loro l’attribuzione dell’immobile, determinato nella «differenza tra € 173.000,00 e la somma risultante dalla sottrazione dell’importo come sopra determinato a credito dei coniugi Montaperto-Cultrera (per fruttificazione e quote sociali) ed € 103.029,81, oltre agli interessi sul conguaglio sa calcolarsi secondo le modalità stabilite con sentenza non definitiva di questa Corte, tenuto conto delle quote di rispettiva spettanza, pari al 25% per ciascuno»;

7) la sentenza della Corte di cassazione del 7 agosto 2023, n. 23919, con la quale questa Corte ha respinto il ricorso proposto dai coniugi Salvatore Cultrera e Grazia Cabibbo contro la sentenza non definitiva della Corte d’appello di Catania n. 2211/2018. In questa sede, dunque, avverso la sentenza definitiva della Corte d’appello di Catania n. 2433/2019 hanno proposto ricorso Salvatore Cultrera e Grazia Cabibbo, sulla base di cinque motivi, cui hanno resistito gli intimati con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale. Le parti hanno depositato la memoria.

Con la loro memoria del 26 febbraio 2024, i ricorrenti Salvatore Cultrera e Grazia Cabibbo hanno reso noto di avere in data 25 febbraio 2024 proposto ricorso per la revocazione della sentenza di questa Corte n. 23919/2023, di imminente iscrizione. I ricorrenti hanno depositato anche una ulteriore “memoria integrativa” il 27 febbraio 2024. RITENUTO CHE: Sussiste l’opportunità di disporre un rinvio a nuovo ruolo, per la trattazione congiunta del ricorso presente e di quello per revocazione della sentenza Cass. 7 agosto 2023, n. 23919. P.Q