Cassation court allows fideiussor's claim against society and partners for prior social debts under civil code provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the appellate court's dismissal of a fideiussor's claim for reimbursement against a partnership and its partners. The lower court had rejected the claim because it found the share price did not account for the company's prior bank debt, but the cassation court held this reasoning was flawed. The court ruled that the fideiussor must first establish the society's liability for the debt under the principle of recourse, and that new partners are jointly liable for pre-existing social obligations under the Civil Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1950 c.c.; Art. 2269 c.c.; Art. 2293 c.c.: When a fideiussor pays a social debt, they have a right of recourse against the society and all partners, including those who joined after the debt was incurred, who are jointly liable for prior social obligations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16224 R.G.anno 2021 proposto da: Stigliano Attilio Carmelo, rappresentato e difes o dall’avvocato Francesco Antonio Rizzo; ricorrente contro Stigliano Carmela e Battaf ara n o Carolin a in proprio e quali socie amministratrici diIl Terrazzo di Battafarano Carolina e Stigliano Carmela s.n.c., rappresentate e difes e dall’avvocato Vincenzo Paolo Pavese; controricorrenti avverso la sentenza n. 650/2020 depositata il 9 dicembre 2020 del la Corte di appello di Potenza. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023 dal consigliere relatore Massimo Falabella.
Sez. I–RG 16224/2021 camera di consiglio 18.1.2024 FATTI DI CAUSA 1. ― Con atto di citazione notificato in data 16 ottobre 1997 Attilio Carmelo Stigliano ha convenuto in giudizio Carolina Battafarano e Carmela Stigliano , in proprio e nel la qualità di socie amministratrici della società Il Terrazzo di Battafarano Carolina e Stigliano Carmela s.n.c., deducendo quanto segue.Egli ed Annunziata Stigliano , già soci di Pizzeriadel Corso di Stigliano Attilio Carmelo C. s.n.c., avevano ceduto le proprie quote di partecipazione nella citata societàal prezzo di lire 1.000.000 per ciascuna quota e tale corrispettivo era stato determinato anche in considerazione della situazione economica e patrimoniale della società.
Successivamente a tale cessione era stato disposto il mutamento della ragione sociale in Il Terrazzo di Stigliano Carmela e Battafarano Carolinas.n.c. . Gli istanti hanno rilevato che, avendo prestato, prima della cessione, fideiussione per garantire un’apertura di credito concessa in favore di Pizzeria del Corso s.n.c., successivamente revocata, ave vano dovuto corri s ponde r e alla banca Carical, che aveva concesso il finanziamento, la somma di lire 5.500.000. Gli attori h anno qui ndi ag ito per ottenere il rimborso di quanto pagato. Il T ribunale di Matera, sezione distaccata di Pisticci, ha pronunciato,in data 25 giugno 2012, sentenza con cui ha condannato la società Il Terrazzo, Carolina Battafarano e Carmela Stigliano al pagamento della sommadi euro 2.840,51. 2.
― La decisione è stata impugnata avanti al la Corte di appello di Potenza. Questa ha pronunciato la sentenza,pubblicata il 9 dicembre 2020,con cui, in riforma della decisione di primo grado, la domanda di Attilio Carmelo Stiglianoè stata respinta. Per quanto qui rileva,e in estrema sintesi, la Corte del merito ha escluso potesse dirsi provato che il prezzo della cessione delle quote sociali fosse stato determinato anche in considerazione della situazione economico-patrimoniale della società e che, quindi,quel corrispettivo Sez. I–RG 16224/2021 camera di consiglio 18.1.2024 fosse stato«già scontato del valore della quota del debito con l'istituto bancario gravante sul cedente».Il Giudice di appello ha in altri termini escluso il diritto al rimborso fatto valere dall’originario attore «nella totale mancanza di elementi di giudizio che [autorizzassero]a ritenere che in sede di stipulazione del contratto in data 31maggio 1990 le parti contraenti [avessero] provveduto ad una specifica regolamentazione della ripartizione interna, tra cedenti e cessionarie, delle obbligazioni già contratte dalla società al momento della cessione e non ancora estinte»: obbligazioni tra cui rientravaquella avente ad oggetto il saldo debitore, alla data della conclusione dell'atto di cessione, del conto corrente assistito da apertura di credito. 3.
― R icorre per c assazione, facendo valere due motivi, Attilio CarmeloStigliano. Resistono con controricorso Carolina Battafarano e CarmelaStigliano, in proprio e nella qualità di soci amministratori della società Il Terrazzo.Le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― Col primo motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c. e dell’art. 1950 c.c.. Si imputa alla Corte di appello di aver erroneamente sussunto la fattispecie concreta portata al suo esame nella disciplina dei rapporti interni tra socio cedente e socio cessionario di quote di partecipazione di società di cessione; rileva il ricorrente che il Giudice distrettuale avrebbe dovuto di contro fondare la decisione sullaprevisione dell’art. 1950 c.c., circa l’azionedi regresso del fideiussore nei confronti del debitore principale.
Col secondo mezzo è opposta la violazione degli artt. 132, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.. Si lamentail vizio motivazionale in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, posto che la Corte di appello, occupandosi della disciplina dei rapporti interni tra soci cedenti e soci cessionari di partecipazioni in società di persone rispetto ai debiti contratti con i terzi,ha poi reso una statuizione anche nei confronti della società della qualeCarolina Battafarano e Carmela Stigliano erano soci e Sez. I–RG 16224/2021 camera di consiglio 18.1.2024 ed amministratrici. 2.
― Il ricorso è fondato . Il ricorrente si duole, in buona sostanza, della riqualificazione della domanda da parte della Corte di appello: secondo l’istante, il Giudice del gravame avrebbe dovuto pronunciarsi sull’azione di regresso da lui svolta, quale fideiussore, nei confronti dei debitori principali― azione contemplata dall’art. 1950 c.c. ―, mentre aveva invece statuito sulle ragioni di credito che lo stesso Stigliano poteva vantare nei confront i delle controparti sulla base dei rapporti intercorrenti tra il cedente eil cessionario della quota di partecipazione di una società di persone.
Ora, il giudice del gravame risulta vincolat o alla qualificazione delladomanda operata dal giudice di grado inferiore: infatti, il potere - dovere del giudice di qualificazione della domanda nei gradi successivi al primo va coordinato con i principi propri del sistema delle impugnazioni, sicché è precluso al giudice dell'appello di mutare d'ufficio la qualificazione ritenuta dal primo giudice, sulla quale, in difetto di gravame, si è formato giudicato interno(Cass. 3 luglio 2014, n. 15223; cfr. pure: Cass.1 dicembre 2010, n. 24339 ; Cass. 30 luglio 2008, n. 20730;
Cass.12 aprile 2006, n. 8519). La qualificazione della domanda posta all a base dell’impianto motivazionale della sentenza impugnata in tanto può essere allora censurata nella presente sede, in quanto risulti difforme da quella assunta dal Tribunale,in assenza di gravame sul punto, o , all’opposto, in quantola Corte si sia conformata a tale qualificazione nonostante questafosse stata oggetto di impugnazione. Si legge nella sentenza impugnata (pag.
2) che le odierne controricorrenti avevano lamentato, con l’appello, che la motivazione della decisione di primo grado fosse « incoerente e del tutto svincolata dalla natura della domanda azionata dalla controparte», oltre che dalle risultanze istruttorie e dai principi di diritto regolanti la fattispecie,e Sez. I–RG 16224/2021 camera di consiglio 18.1.2024 che il Giudice di prime cure avesse«errato nel ritenere che l’attore, in qualità di socio cedente, avesse preteso il ‘rimborso’ della somma corrisposta alla banca, avendo invece egli agito in veste di fideiussore sulla base del disposto dell’art.1950 c.c. senza tuttavia che fosse emergente in atti che le sigg.re Battafarano Carolina e Stigliano Carmela avessero assunto la qualità di debitrici principali».Erano state, quindi, proprio le odierne controricorrenti a domandare che la Corte di merito riconducesse la decisione sul piano del diritto di regresso azionato dall’attuale ricorrente.
In presenza di detta impugnazione, la Corte di appello non poteva ritenersi vincolata alla qualificazione operata dal Tribunale(quale che essa fosse), ma avrebbe dovuto riconsiderare la stessabasandosi sulla prospettazione originaria dell’attore, il quale(cfr. sempre pag. 2 della sentenza)aveva fondato la propria domanda sulla fideiussione da lui prestata, sull’ingiunzione di pagamento emessa in favore della banca (beneficiaria della garanzia) per lo scoperto di conto corrente, sulla successiva corresponsionedella somma di lire 5.000.000, in favore di Carical,da parte di esso Stigliano, e sulla conseguente pretesa che il medesimo istante aveva fatto valere nei confronti dei «debitori principali»: locuzione, questa, che si spiega proprio nella logica del regresso di cui all’art. 1950 c.c..
Ne discende che la pronuncia impugnata non avrebbe dovuto prendere le mosse dall’esistenza o meno di unadisciplina degli accordi intercorsi tra cedenti e cessionari con riguardo alle obbligazioni contratte dalla società nel periodo anteriore alla cessione. Avrebbe dovuto, invece, anzitutto apprezzare se la società, quale debitrice principale, fosse tenuta a corrispondere , in forza del l’obbligazione di regresso,la somma per cui è causa all’odierno ricorrentenella sua veste di fideiussore. Con riguardo alla predetta società, del resto, la sentenza sconta pure il vizio di motivazione denunciato col secondo motivo: la Sez.
I–RG 16224/2021 camera di consiglio 18.1.2024 circostanza, rimarcata nella sentenza, per cui Carolina Battafarano e CarmelaStigliano non si sarebbero fatte carico dell'obbligazione relativa all'estinzione del saldo debitore del conto corrente, non spiega, infatti, per quale ragione la società Il Terrazzo, che pure aveva contratto il debito nei confronti della banca, si potesse sottrarre alla domanda di pagamentoazionata, nei confronti di essa, da Attilio Carmelo Stigliano che tale debito aveva estinto. Quanto, poi, alle due cessionariedelle quote, la loro posizione, in un giudizio basato sull’azione di regresso del fideiussorenei confronti della società, è marcata dall’art. 2269 c.c. (dettato per la società semplice, ma richiamato dall’art. 2293 c.c. per la società in nome collettivo), secondo cui chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio.
La norma, come insegna la giurisprudenza di questa Corte, riguarda, appunto, la responsabilità verso i creditori sociali (Cass. 12 gennaio 2011, n. 525 ) , e tra questi deve essere ricompresoil fideiussore della società che, avendo estinto l’obbligazione sociale, agisca in via di regresso verso la società e verso i soci. Nel trattare della domanda proposta nei confronti delle dette Battafarano e Stigliano, l a Corte di merito doveva quindi anzitutto misurarsi con la richiamata disciplina. Solo una volta ricondotta ad essa la fattispecie dedotta in lite avrebbe potuto interessarsi di altre questioni, attinenti ai rapporti personali tra i soci entranti e uscenti (sempre che essefosserostate tempestivamente introdott e in giudizio ), al fine di accertare se si fossero mostrate in grado di paralizzare la domanda fondata sul diritto di regresso. 3.
― Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. La causa è rinviata alla Corte di Potenza che giudicherà in diversa composizione, regolando pure le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Sez. I–RG 16224/2021 camera di consiglio 18.1.2024 La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello diPotenza, che giudi