Italian Supreme Court dismisses appeal after parties mutually withdraw the lawsuit and agree on cost compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct following a mutual withdrawal of the lawsuit by the appellant and the respondent. Although the appellants initially relied on three grounds against the Court of Appeal's judgment, they subsequently deposited a formal withdrawal which the respondent accepted. The court ruled that this procedural act extinguished the litigation without needing to address the merits or the specific statutory provisions cited by the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 cod. proc. civ.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: A mutual withdrawal of the lawsuit by both parties, properly executed, extinguishes the litigation without the necessity of a ruling on costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 30965/2020r.g. proposto da: PIZZI ADRIANO e SELLA FIDUCIARIA S.P.A. (già Selfid s.p.a.), con sede in Torino, alla via Lagrange n. 20, in persona del legale rappresentante pro temporeAvv. Caterina Sella, rappresentati e difes i , giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato Prof. Mario Paccoia , con cui elettivamente domicilianoin Roma, alla via Eleonora Duse n. 35 , presso lo studio dell’Avvocato Francesco Pappalardo. - ricorrent i - contro PEPINOANGELO, rappresentat o e difes o , giusta procur a special e allegat a al controricorso, dagli AvvocatiMaria Cristina Breida e Stefano Parlatore , con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla Via di San Nicola da Tolentinon. 67 (Legance – Avvocati Associati) . - controricorrent e - avverso la sentenza, n. cron. 1011 /20 20 , del la CORTE DI APPELLO DI TORINO,pubblicata in data 13 / 10 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 08/03/2024dal Consigliere dott.
Eduardo Campese. RILEVATO CHE 1. Adriano Pizzi e Sella Fiduciaria s.p.a. (già Selfid s.p.a.) hanno promosso ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Torino del 13 ottobre 2020, n. 1011, affidandosi a tre motivi. 1.1. Angelo Pepino ha resistito con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. Successivamente alla fissazione dell’odierna adunanza camerale, è stata depositata la rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritta, con la corrispondente accettazione del controricorrente. RITENUTO CHE 1. Sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., i menzionati atti si rivelano idonei a determinare l'estinzione di questogiudizio di legittimità, senza necessità di pronuncia sulle relative spese avendone le parti costituite concordato la loro integrale compensazione.
2. È inapplicabile, infine, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012 (cfr. Cass. n. 6262 del 2024; Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023; Cass. nn. 32749, 27837 e 8015 del 2022; Cass. nn. 36339 e 25342 del 2021; Cass.nn. 23731 e 9152 del 2020; Cass. nn. 31580 e 5247 del 2019; Cass. nn. 25485 e 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015). PER QUESTI MOTIVI La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile de