Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7944/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal after parties mutually withdraw the lawsuit and agree on cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7944/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct following a mutual withdrawal of the lawsuit by the appellant and the respondent. Although the appellants initially relied on three grounds against the Court of Appeal's judgment, they subsequently deposited a formal withdrawal which the respondent accepted. The court ruled that this procedural act extinguished the litigation without needing to address the merits or the specific statutory provisions cited by the parties.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390 cod. proc. civ.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: A mutual withdrawal of the lawsuit by both parties, properly executed, extinguishes the litigation without the necessity of a ruling on costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
mutual withdrawal of lawsuit extinction of litigation cassation appeal dismissal cost compensation agreement procedural extinction fiduciario tutela della buona fede fedeltà contrattuale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 cod. proc. civ.
Sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., i menzionati atti si rivelano idonei a determinare l'estinzione di questogiudizio di legittimità, senza necessità di pronuncia sulle relative spese avendone le parti costituite concordato la loro integrale compensazione.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
È inapplicabile, infine, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 390 cod. proc. civ
Sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., i menzionati atti si rivelano idonei a determinare l'estinzione di questogiudizio di legittimità, senza necessità di pronuncia sulle relative spese avendone le parti costituite concordato la loro integrale compensazione.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 6262 del 2024
Cass. n. 6262 del 2024; Cass.
Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023
6262 del 2024; Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023; Cass.
Cass. nn. 32749, 27837 e 8015 del 2022
33315 e 8770 del 2023; Cass. nn. 32749, 27837 e 8015 del 2022; Cass.
Cass. nn. 36339 e 25342 del 2021
32749, 27837 e 8015 del 2022; Cass. nn. 36339 e 25342 del 2021; Cass.nn.
Cass. nn. 23731 e 9152 del 2020
Cass. nn. 31580 e 5247 del 2019
23731 e 9152 del 2020; Cass. nn. 31580 e 5247 del 2019; Cass.
Cass. nn. 25485 e 19071 del 2018
31580 e 5247 del 2019; Cass. nn. 25485 e 19071 del 2018; Cass.
Cass. n. 23175 del 2015
25485 e 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 30965/2020r.g. proposto da: PIZZI ADRIANO e SELLA FIDUCIARIA S.P.A. (già Selfid s.p.a.), con sede in Torino, alla via Lagrange n. 20, in persona del legale rappresentante pro temporeAvv. Caterina Sella, rappresentati e difes i , giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato Prof. Mario Paccoia , con cui elettivamente domicilianoin Roma, alla via Eleonora Duse n. 35 , presso lo studio dell’Avvocato Francesco Pappalardo. - ricorrent i - contro PEPINOANGELO, rappresentat o e difes o , giusta procur a special e allegat a al controricorso, dagli AvvocatiMaria Cristina Breida e Stefano Parlatore , con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla Via di San Nicola da Tolentinon. 67 (Legance – Avvocati Associati) . - controricorrent e - avverso la sentenza, n. cron. 1011 /20 20 , del la CORTE DI APPELLO DI TORINO,pubblicata in data 13 / 10 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 08/03/2024dal Consigliere dott.

Eduardo Campese. RILEVATO CHE 1. Adriano Pizzi e Sella Fiduciaria s.p.a. (già Selfid s.p.a.) hanno promosso ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Torino del 13 ottobre 2020, n. 1011, affidandosi a tre motivi. 1.1. Angelo Pepino ha resistito con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. Successivamente alla fissazione dell’odierna adunanza camerale, è stata depositata la rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritta, con la corrispondente accettazione del controricorrente. RITENUTO CHE 1. Sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., i menzionati atti si rivelano idonei a determinare l'estinzione di questogiudizio di legittimità, senza necessità di pronuncia sulle relative spese avendone le parti costituite concordato la loro integrale compensazione.

2. È inapplicabile, infine, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012 (cfr. Cass. n. 6262 del 2024; Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023; Cass. nn. 32749, 27837 e 8015 del 2022; Cass. nn. 36339 e 25342 del 2021; Cass.nn. 23731 e 9152 del 2020; Cass. nn. 31580 e 5247 del 2019; Cass. nn. 25485 e 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015). PER QUESTI MOTIVI La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile de