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Ordinanza — n. 7875/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against appellate court ruling on cooperative society member payment obligations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7875/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the appeal filed by Moa Soc Coop A RL against the Rome Court of Appeal's decision to revoke an injunction against Giovanni Croppo SNC. The lower court held that a 2010 board resolution ordering additional payments was ineffective because the cooperative lacked statutory authority to impose such financial contributions on members. The Court of Cassation found the appeal inadmissible, noting the contradictory nature of the appellant's arguments regarding the board resolution and confirming that without specific statutory clauses, administrators cannot demand further funds from members.

Regesto Legislator

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Art. 132 c.p.c.; Art. 2909 c.c.; Art. 112 c.p.c.; Art. 1362 c.c.; Art. 31 cooperative statutes: In the absence of a specific statutory clause authorizing it, a cooperative's board of directors lacks the power to impose additional financial contributions on members beyond their initial capital contribution.

Parole chiave

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cooperative society board resolution member contributions statutory authority inadmissible appeal civil procedure contractual obligation obbligo di versamento supplementare del socio

Disposizioni normative citate

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Art. 132 c.p.c.
violazione dell’art. 132 c.p.c., esponendo la sentenza impugnata una motivazione contenente affermazioni inconciliabili in contrasto fra loro, dal momento che la sentenza avrebbe, dapprima, ritenuto la causa petendi della pretesa creditoria basata sulla citata deliberazione del c.d.a.
Art. 2909 c.c.
violazione dell’art. 2909 c.c., per violazione del giudicato interno, posto che il tribunale aveva ritenuto esistere l’ulteriore rapporto obbligatorio, fondato sulla citata deliberazione del 29 marzo 2010, statuizione non impugnata ed ormai passata in giudicato; 3)violazione dell’art.
Art. 112 c.p.c.
Art. 1173 c.c.
Art. 1362 c.c.
Diviene, dunque, inammissibile anche la censura di violazione dei canoni ermeneutici sanciti nell’art. 1362 c.c., norma peraltro solo invocata nella rubrica del motivo, ma non riferita dalla ricorrente a nessun particolare testo.
Art. 2377 c.c.
Art. 2378 c.c.
Art. 2388 c.c.
Art. 31 cooperative statutes
Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
–Il quarto motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360- bis , n.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12374
Cass. 9 maggio 2008, n. 11555
12374, non massimata; Cass. 9 maggio 2008, n. 11555; si vedano, altresì, Cass., sez.
Cass., sez. I, 22 gennaio 1994, n. 654
11555; si vedano, altresì, Cass., sez. I, 22 gennaio 1994, n. 654; Cass.
Cass. 29, sez. I, ottobre 1999, n. 12157
654; Cass. 29, sez. I, ottobre 1999, n. 12157; Cass.
Cass., sez. I, 18 aprile 1998, n. 3942
Cass., sez. I, 25 settembre 2013, n. 21903
3942; Cass., sez. I, 25 settembre 2013, n. 21903).
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Testo completo

4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17890/2020 R.G. proposto da : MOA SOC COOP A RL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5, presso lo studio dell’avvocato PALLAVICINI GIORGIO (PLLGRG76R27H501E) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro DITTA GIOVANNI GROPPO SNC, CROPPO ALESSANDRA, CROPPO GIANPIERO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA APPIANO 40, presso lo studio dell’avvocato BONOLI FEDERICO (BNLFRC56R02H501G) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1724/2020 depositata il05/03/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2024 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE. FATTI DI CAUSA Con sentenza del 5 marzo 2020, n. 1724, la Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda proposta dalla Moa soc. coop. a r.l., confermando la revoca del decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto alla Giovanni Croppo s.n.c., socia della prima, ed ai soci di essa pagare la somma di € 15.935,34, quale residuo corrispettivo per la partecipazione della società alla manifestazione fieristica Moacasa della primavera del 2009.

Ha ritenuto la corte territoriale che restava inefficace, a fondare il credito preteso, la deliberazione del consiglio di amministrazione della società cooperativa, assunta in data 29 marzo 2010, con la quale erano state imposte ulteriori obbligazioni pecuniarie in capo ai soci con riguardo a quella manifestazione, dovendosi ritenere unica fonte del credito il contratto concluso tra le parti il 2 gennaio 2009, il cui prezzo era stato interamente pagato. Avverso questa sentenza propone ricorso la Moa soc. coop. a r.l., sulla base di quattro motivi.

Resistono gli intimati con controricorso. La ricorrente ha depositato la memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. –I motivi del ricorso vanno come segue riassunti:

1) violazione dell’art. 132 c.p.c., esponendo la sentenza impugnata una motivazione contenente affermazioni inconciliabili in contrasto fra loro, dal momento che la sentenza avrebbe, dapprima, ritenuto la causa petendi della pretesa creditoria basata sulla citata deliberazione del c.d.a. della società cooperativa e, poi, invece, reputato fondata la domanda stessa unicamente sul contratto concluso tra le parti;

2) violazione dell’art. 2909 c.c., per violazione del giudicato interno, posto che il tribunale aveva ritenuto esistere l’ulteriore rapporto obbligatorio, fondato sulla citata deliberazione del 29 marzo 2010, statuizione non impugnata ed ormai passata in giudicato; 3)violazione dell’art. 112 c.p.c., perché l’atto di appello verteva sulla sola validità di tale deliberazione, ma la corte territoriale ha ritenuto di non esaminarla, pronunciando invece solo sul preteso già avvenuto pagamento di altra obbligazione, fondata sul contratto concluso tra le parti il 2 gennaio 2009;

4) violazione degli artt. 1173, 1362, 2377, 2378 e 2388 c.c., oltre che dell’art. 31 dello statuto della cooperativa che rinvia alle norme sulla s.p.a., in quanto la sentenza impugnata ha errato nel ritenere non vincolante la deliberazione consiliare del 29 marzo 2010, il cui verbale recava, tra le “varie ed eventuali”, proprio la decisione di richiedere ai soci ulteriori versamenti con riguardo alla manifestazione dell’anno precedente, pari a 30 euro per ogni metro quadro occupato, mentre invece le delibere consiliari obbligano tutti i soci e quella deliberazione non è stata impugnata entro novanta giorni. 2.

–Il primo motivo è manifestamente infondato, esponendo la sentenza impugnata certamente una motivazione superiore al c.d. minimo costituzionale e perfettamente comprensibile e chiara. 3. – Il secondo ed il terzo motivo, da trattare insieme perché connessi, sono inammissibili: non si avvede la ricorrente della loro intima contraddittorietà, atteso che, mentre il secondo motivo sostiene che il tema della validità della deliberazione consiliare del 29 marzo 2010 non era stato portato alla cognizione del giudice di appello onde al riguardo si sarebbe formato il giudicato, il terzo motivo sostiene, in modo affatto contraddittorio, la violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la corte di appello avrebbe omesso di esaminare il profilo della validità di tale deliberazione, unico innanzi a sé devoluto.

Lo stesso poco perspicuo incedere dei due motivi li rende, dunque, inammissibili. 4. –Il quarto motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360- bis , n. 1, c.p.c. Questa Corte ha già evidenziato come, nelle società cooperative, in difetto di una clausola statutaria che attribuisca detto potere – o comunque preveda la possibilità di chiedere contributi finanziari per l’espletamento dell’attività della cooperativa e per il perseguimento dello scopo sociale – non spetta né al consiglio di amministrazione, né all’assemblea il potere di imporre al socio un versamento in denaro ulteriore, rispetto non solo all’iniziale conferimento, ma anche ad esempio ad un piano finanziario, che preveda l’importo delle spese che ciascun socio è tenuto ad erogare per il raggiungimento del fine sociale (Cass., sez.

I, 17 maggio 2017, n. 12374, non massimata; Cass. 9 maggio 2008, n. 11555; si vedano, altresì, Cass., sez. I, 22 gennaio 1994, n. 654; Cass. 29, sez. I, ottobre 1999, n. 12157; Cass. , sez. I, 18 aprile 1998, n. 3942; Cass., sez. I, 25 settembre 2013, n. 21903). Di tale clausola non è parola nella sentenza impugnata e neppure nel ricorso. Non trattandosi di un atto demandato ai poteri degli amministratori, è corretto quindi l’accertamento compiuto dalla corte territoriale circa l’inefficacia nel presente giudizio di detta deliberazione, che restava inidonea a fondare la pretesa, né soggiaceva ai limiti temporali o alla necessità stessa di una sua impugnazione.

Diviene, dunque, inammissibile anche la censura di violazione dei canoni ermeneutici sanciti nell’art. 1362 c.c., norma peraltro solo invocata nella rubrica del motivo, ma non riferita dalla ricorrente a nessun particolare testo. 5. –Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore solidale dei controricorrenti, delle spese sostenute per il giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.000,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge. Dichiara che sussistono presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato p