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Ordinanza — n. 7765/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows creditor's appeal regarding proof of debt priority in liquidation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7765/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially dismissed the lower court's rejection of Francesca Cenci's opposition to the liquidation of Finlega Soc. Coop. While the court upheld the dismissal of the second claim due to lack of certain dates on payment mandates, it found error in rejecting the first claim based on bank transfer evidence. The court ruled that the trial judge failed to verify if the bank transfers occurred before the liquidation procedure began, a crucial step required by law to establish debt priority.

Regesto Legislator

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Art. 2704 c.c.; Art. 115, 116 c.p.c.; Art. 2697 c.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The court must verify whether bank transfers occurred prior to the opening of liquidation proceedings to establish debt priority; failure to perform this specific factual inquiry constitutes a violation of law.

Parole chiave

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bank transfer priority liquidation coatta amministrativa debt proof admissibility certain date requirement creditor opposition rights credito nel fallimento cooperazione all'adempimento cooperativa di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 2704 c.c.
1 Il motivo denuncia « violazione e falsa applicazione di legge, dell’art. 2704 c.c., degli artt.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360 n.
art. 2704 c.c
1 Il motivo denuncia « violazione e falsa applicazione di legge, dell’art. 2704 c.c., degli artt.
art. 2697 c.c
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 13943/2023 proposto da Francesca Cenci elettivamente domiciliata in Roma in Via Val di Fassa n. 54 presso lo studio dell’Avv. Mario Felli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente - contro Finlega Soc. Coop in liquidazione coatta amministrativa elettivamente domiciliata in Roma in Roma, Viale Regina Margherita, 1, presso lo Studio dell’avv. Silvio Bozzi che la rappresenta e difende giusta procura in atti. controricorrente avverso il decreto nr. c ro n. 6869/2023 depositat o in data 12/5/2023 dal Tribunale di Tivoli; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2024 dal cons. Cosmo Crolla.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Tivoli, con decreto del 12/5/2023, ha rigettato l’opposizione proposta da Francesca Cenci allo stato passivo formato dal commissario liquidatore della soc. Finlega Soc. Coop in liquidazione coatta amministrativa che non aveva ammesso il credito, in via chirografaria, di € 7.380,00, di cui la stessa ricorrente si era dichiarata titolare, derivante da versamenti effettuati in esecuzione del “Contratto di adesione al Fondo di Solidarietà e Risparmio tra soci n. 680”; e del “Contratto di adesione al Fondo Accumulo –CSFP Ordinario-annuale n. 681” 1.1 Il Tribunale di Tivoli ha osservato :

i) che i contratti di adesione sui quali si fondava la domanda non risultavano muniti di data certa con conseguente impossibilità di affermarne l’anteriorità, e dunque l’opponibilità, alla l.c.a.; ii) che la prova testimoniale volta all’accertamento dell’anteriorità della data non è stata ammessa in quanto genericamente formulata; iii) che la documentazione prodotta dall’opponente (scritture private, assegno bancario, RID bancari) provava solamente la fuoriuscita dal conto corrente bancario dell’opponente delle somme di denaro indicate nel ricorso ma non l’incasso da parte di Finlega del quale non vi era evidenza nella contabilità della fallita; in particolare dagli estratti conto di Finlega prodotti dalla ricorrente non era possibile individuare tra i numerosi movimenti presenti la loro riferibilità all’assegno e ai RID che la Cenci aveva dedotto essere stati addebitati sul proprio conto corrente. 2 Francesca Cenciha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo;

Finlega Soc. Coop in l.c.a ha svolto difese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Il motivo denuncia « violazione e falsa applicazione di legge, dell’art. 2704 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ed in riferimento alla documentazione versata in atti»; la ricorrente sostiene che il Tribunale, laddove ha escluso con argomentazioni contraddittorie che la Cenci Francesca abbia dato prova del proprio credito, non avrebbe tenuto conto della copiosa documentazione versata in atti (R.I.D., contabile, copia assegno bancario, estratti conto sia della ricorrente che della soc. resistente, attestazione e PEC della Banca Centro Lazio), dalla quale, per converso, sarebbero emersi i presupposti richiesti ai fini dell’ammissione del credito sia sotto il profilo della data certa dei contratti di adesione su cui si fonda la domanda (sottoscritti in epoca precedente alla messa in l.c.a. della soc. resistente) sia sotto quello della esistenza del credito di cui la stessa ricorrente reclama la titolarità. In particolare:

i) il versamento dell’assegno di € 3.500, tratto sulla Banca di Credito- Cooperativo, emesso dalla ricorrente in esecuzione dell’adesione al Fondo di Solidarietà e Risparmio tra soci n. 680 e il suo incasso da parte di Finlega, troverebbero conferma nel dato ricavato dalla produzione dei documenti bancari rilasciati dalla citata Banca Centro Lazio, incrociato con l’estratto conto corrente intestato alla soc. Finlega; ii) il versamento dell’ulteriore importo di € 3.850,00 del contratto di adesione n. 681 sottoscritto in data 1.09.2012 (con corresponsione di quote mensili di € 50,00) troverebbe pieno riscontro negli addebiti risultanti dagli estratti conto bancari del ricorrente.

Conclusivamente secondo la ricorrente, il Tribunale non avrebbe debitamente considerato – in spregio agli artt. 2704 e 2697 c.c. - le prove documentali sia sotto il profilo della data certa dei contratti di adesione su cui si fonda la domanda (anteriore e, quindi, opponibile alla l.c.a.) e sia sotto il profilo dell’esistenza dello stesso credito. 2 Il motivo va parzialmente accolto, nei limiti e per le ragioni che seguono. 2.1 Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, Cass., SU, n. 4213 del 2013, ribadita, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 33724 del 2022), il curatore (o il commissario liquidatore nel caso , come quello di specie, di liquidazione coatta amministrativa), in sede di formazione dello stato passivo, deve considerarsi terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l'istanza di ammissione, conseguendone l'applicabilità della disposizione contenuta nell'art. 2704, comma 1, c.c. Ne discende che l’onere probatorio incombente sul creditore istante in sede di ammissione al passivo può ritenersi soddisfatto ove questi produca documentazione idonea, perché dotata di data certa antecedente all'apertura del concorso, e come tale opponibile ai creditori, a dimostrare la fondatezza della pretesa formulata . 2.2 L’art.2704, comma 1 prima parte c.c., contempla situazioni tipiche di certezza della data (riproduzione in atto pubblico o scrittura con sottoscrizione autenticata, registrazione della scrittura, morte del sottoscrittore) mentre la seconda parte prevede altri fatti non tassativi dai quali si stabilisce in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento sia pure con il limite del carattere obiettivo del fatto, il quale non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere altresì sottratto alla sua disponibilità, di modo che il fatto atipico, da cui risulti l'anteriorità della formazione del documento, sia fornito di un livello di certezza uguale a quello dei fatti tipici menzionati nella prima parte della stessa norma (cfr.

Cass. n. 12090/2023; 27192 /2019; 26115/2017 e 19656/2015). 2.3 Ciò premesso, va rilevato che la prima ragione di credito fatta valere dalla Cenci è relativa alla sottoscrizione, in data 1.09.2012, del contratto, denominato “Contratto di adesione al Fondo di Solidarietà e Risparmio tra soci n. 680”, in esecuzione del quale la ricorrente assume di aver effettuato un versamento volontario con assegno bancario BCC di Palestrina n. 5598089812 avente ad oggetto una somma di € 3.500,00. 2.4 La ricorrente ha versato in atti il contratto di adesione n. 680 sottoscritto in data 1.09.2012 dove si dà atto della sottoscrizione da parte della socia della Cooperativa Finlega del Certificato di Credito Cooperativo dell’importo di € 3.500 e la ricevuta di tale somma sottoscritta dal Presidente della Finlega in data 1.9.2012; entrambi i documenti non sono muniti di data certa; sono stati, altresì, prodotti :

a) copia dell’assegno bancario non trasferibile n. 0055980898 12, tratto sulla Banca di Credito Cooperativo di Palestrina (oggi Banca Centro Lazio – Credito Cooperativo) dell’importo di € 3.500,00 ed emesso a favore della medesima Finlega;

b) copia integrale (fronte/retro) dell’assegno bancario dal quale evince la girata del titolo a favore della Finlega e del relativo “timbro” di incasso;

c) attestazione della Banca Centro Lazio dell’avvenuto addebito del sopra citato assegno con valuta 4.09.2012 nonché della schermata dell’istituto bancario attestante l’avvenuto pagamento della somma riportata nel predetto assegno. 2.5 L’accertamento che i giudici circondariali avrebbero dovuto compiere era anche quello di verificare se l’assegno, tratto sul conto corrente della ricorrente portante una somma, in favore di Finlega, corrispondente ad importo d e lla stessa che la Cenci si obbligava a versare con la sottoscrizione del certificato di credito, munito di timbro ed accompagnato dall’attestazione della Banca di addebito al correntista, fosse o meno un fatto idoneo, secondo criteri enunciati dalla giurisprudenza sopra richiamati, a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità all’apertura della procedura di liquidazione coatta, della formazione della scrittura di adesione al Fondo di Solidarietà e Risparmio tra soci. 2.6 Il Tribunale ha trascurato di effettuare tale accertamento in quanto, muovendo dall’assunto della inopponibilità della scrittura, che, quindi, non è stata utilizzata ai fini della decisione, ha esaminato la documentazione (assegno bancario, atti relativi alla sua negoziazione e contabili) prodotta dal ricorrente al solo scopo di fondare un giudizio di insufficienza di tali elementi probatori, a dimostrare la ricezione da parte di soc.

Finlega delle somme fuoriuscite dal conto corrente della ricorrente ed ha, quindi, ritenuto non provato, aliunde, il credito. Su questo punto e per tale circostanziata pretesa il motivo va accolto. 3 A diverse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla seconda voce di credito, relativa ad un contratto sottoscritto il 1.9.2021, denominato “ Contratto, di adesione al Fondo Accumulo - CSFP Ordinario-annuale n. 681”, in forza del quale la ricorrente sostiene di aver effettuato un versamento volontario della somma mensile, per un dato periodo, di € 50,00, il tutto per una somma di euro 3.850,00. 3.1 Il Tribunale ha, in tal caso e con accertamento non sindacabile in questa sede, riscontrato l’inidoneità dei RID, oltre che a dimostrare ex se l’esistenza del credito, anche a fornire la prova di fatti da cui desumersi la data certa della scrittura, in quanto gli addebiti riportati nel conto corrente intestato alla Cenci non indicavano in modo specifico il destinatario; né indicazioni in tal senso potevano essere fornite dall’autorizzazione permanente di addebito in c/c – R.I.D. sottoscritta in data 1.9.2012 dalla ricorrente per la somma di € 50.00 mensile a favore della soc. resistente, in quanto anche tale documento era privo di data certa.

Su questo punto e per la citata pretesa il motivo è dunque inammissibile. 4 In accoglimento parziale del motivo l’impugnato decreto va perciò cassato con rinvio della causa al Tribunale di Tivoli, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie parzialmente il ricorso, nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Tivoli, in diver