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Ordinanza — n. 7758/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to mutual withdrawal of suit by both parties before judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7758/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following a mutual withdrawal of the lawsuit by both the bankrupt company and the shipyard. The appellant formally renounced the recourse while the respondent accepted this withdrawal, leading to the termination of the proceedings. Consequently, the Court ruled that the litigation ended without issuing a condemnation for costs under Article 391 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; The withdrawal of the appeal by the appellant, accepted by the respondent, extinguishes the cassation proceedings and precludes the award of costs.

Parole chiave

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mutual withdrawal of suit extinction of cassation proceedings Article 391 Code of Civil Procedure bankruptcy appeal termination of litigation abbandono definitivo del procedimento ritiro delle conclusioni civili rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
1 - CC del 1 4 febbraio 20 2 4 controparti, la condanna alle spese non è pronunciata (art. 391 c.p.c.).
art. 391 c.p
1 - CC del 1 4 febbraio 20 2 4 controparti, la condanna alle spese non è pronunciata (art. 391 c.p.c.).
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Testo completo

o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 2212-2023proposto da: FALLIMENTO UNINAVAL S.R.L., rappresentat o e difes o dall’Avvocato ANTONINO DI SOMMA per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro FINCANTIERI S.P.A., rappresentat a e difes a da ll ’ Avvocat o MAURIZIO CONSOLIper procura in calce al contro ricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATAdepositato il 13/12/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/2/2024 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; rilevato che il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che la società controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso; considerato che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell’adesione delle relative Ric. 2023n.2212 - Sez. 1 - CC del 1 4 febbraio 20 2 4 controparti, la condanna alle spese non è pronunciata (art. 391 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civil