Cassation court quashes bankruptcy court decree for omitting ruling on separate shareholder loan claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court quashed the bankruptcy court's decree, which had rejected a creditor's claim without addressing a specific request for a shareholder loan. The lower court dismissed the main construction contract claim due to lack of certain dates on private documents and pending litigation, but completely ignored the distinct €200,000 loan repayment request. The Court ruled that the bankruptcy judge violated procedural law by failing to issue a decision on this autonomously formulated and ritually presented claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; Art. 360 nr. 4 c.p.c.: A bankruptcy court must rule on every autonomously formulated and ritually presented claim; omission of a decision on a distinct request constitutes a violation of the principle of contradiction and requires the cassation judgment to be quashed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 8345/2018 proposto da Consorzio Cooperative Costruzioni-CCC società cooperativa, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Baimonti nr. 10 presso lo Studio dell’avv. Antonio Blandini che lo rappresenta e difende unitamente all’avv.to Maria Francesca Caldoro; - ricorrente - contro Fallimento Interporto Romano spa in liquidazione elettivamente domiciliato in Roma, Viale Regina Margherita nr 278, presso lo Studiodell’avv. Giovanni Cabras che lo rappresenta e difende, controricorrente avverso il decreto nr. cron. 5 9 4/2018 depositato in data 8 /2/2018 dal Tribunale di Roma; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024 dal cons. Cosmo Crolla.
FATTI DI CAUSA 1. Consorzio Cooperative Costruzioni , - CCC società cooperativa (CCC) chiese l’ammissione al passivo del Fallimento Interporto Romano spa, in via privilegiata, ex art. 2751 bis nr. 5 c.c. e art. 82 comma 3 bis d.l. 60/2013, del credito di € 42.907.724,93, per il mancato pagamento degli stati di avanzamento dei lavori edili, delle varianti e per le riserve, oltre agli interessi sino al Fallimento, relativi ai contratti di appalto, poi risoltisi per inadempimento della committente Interporto Romano spa, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria al servizio della piattaforma logistica di Fiumicino e della costruzione di dieci capannoni industriali di dimensioni complessive pari ad oltre 320.000 mq, corredati da edifici, impianti ed opere di urbanizzazione interne alla piattaforma a servizio di detti capannoni e, in via chirografaria, del credito € 200.000 a titolo di rimborso del finanziamento soci. 2 Il G.D, aderendo alle conclusioni e alle osservazioni del curatore, escluse il credito in quanto fondato su documentazione priva di data certa o non opponibile alla curatela, operando il regime degli artt. 2709 e 2710 c.c. solo tra imprenditori; ulteriore elemento ostativo all’ammissione del credito veniva individuato nella pendenza di non meglio identificato contenzioso in cui la società in bonis prima e il Fallimento successivamente avevano proposto domanda riconvenzionale anche nei confronti della creditrice insinuante. 3 Sull’opposizione di CCC, il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso osservando che l’opponente non aveva assolto all’onere di fornire la prova della data certa della documentazione posta a sostegno della domanda; in particolare:
i) i contratti di appalto non erano stati stipulati per atto pubblico o scrittura autenticata, né erano rinvenibili segni o timbri dai quali potesse evincersi l’anteriorità della scrittura alla dichiarazione di fallimento; ii) CCC non aveva articolato prove testimoniali per dimostrare l’autenticità e il contenuto degli stati di avanzamento; iii) il Consorzio non aveva prodotto l’integrale copia della domanda di ammissione al concordato preventivo, né aveva chiesto l’acquisizione ex art . 210 c.p.c. precludendosi di provare l’ an e il quantum del credito attraverso un atto proveniente dalla committente. 2 CCC ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi; il Fallimento ha svolto difese con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art.380 bis 1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2704 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art . 74 disp. att. c.p.c, in relazione all’art. 360 nr. 3 c.p.c.; il ricorrente ascrive al Tribunale di aver ritenuto inopponibili al fallimento i contratti di appalto, le relative integrazioni e la documentazione per lo svolgimento dell’attività per difetto di data certa senza verificare ex art. 2704 comma 1 ultimo inciso c.c., l’esistenza di fatti idonei a stabilire l’anteriorità dei documenti che si evincevano dalla copiosa documentazione allegata al fascicolo di parte. 2 Il motivo è fondato. 2.1 Sovviene l’interpretazione corrente dell’art. 2704 c . c ., ove al primo comma stabilisce che “la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento”. 2.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in sede di accertamento dello stato passivo e ai fini della decisione circa l'opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non di data certa, mediante la quale voglia darsi la prova del momento in cui il negozio è stato concluso, il giudice di merito, ove sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati e sopra trascritti, ha il compito di valutarne, caso per caso, la sussistenza e l'idoneità a stabilire la certezza della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, il quale non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere, altresì, sottratto alla sua disponibilità (cfr.
Cass. 18938/2016 e 4509/2018). 2.2 Nella vicenda in esame, risulta dagli atti di causa, con indicazione nel corpo del ricorso, dunque in ossequio al principio di autosufficienza degli atti ed evidenziazione della sede nella quale essi sono stati dedotti in giudizio, che CCC si era proposto di fornire prova dei fatti storici da cui poter inferire l’anteriorità della conclusione dei contratti di appalto rispetto alla dichiarazione di fallimento attraverso plurimi elementi documentali costituiti da : atto costitutivo dell’ Associazione Temporanea di Imprese avente data certa; e stratto conto dei finanziamenti del 16/11/2006; verbale di assemblea straordinaria della insolvente del 21/12/2006; comunicazioni aventi data certa di CCC del 3/6/2009, 31/7/2009 e 10/3/2010 e analoghe comunicazioni del 26/6/2012 prot. nr 3021. 2.3 A fronte di siffatte deduzioni e allegazioni, il Tribunale ha completamente omesso l’esame della documentazione versata in atti, ritenendo non accertata la data dei contratti di appalto e quale anteriore all’apertura della procedura concorsuale di una delle parti contraenti, ciò solo sul presupposto che le scritture non erano state redatte con atto pubblico né erano munite di sottoscrizione autenticata o di altri timbri o bolli dai quali si potesse ricavare la data certa, che gli stati di avanzamento non erano autentici e che non era stata prodotta copia del ricorso per ammissione al concordato preventivo che avrebbe potuto fornire indicazioni sull’anteriorità della data alla dichiarazione di fallimento. 3 Il secondo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2702 , 2709 c . c . e degli artt. 112 e 116, in relazione all’art.360 nr 3 c.p . c . , espressamente formulato in via gradata, per avere il decreto erroneamente ritenuto privi di estrinseca valenza probatoria gli stati di avanzamento dei lavori, resta assorbito dal buon esito del primo motivo. 4 Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art . 360 nr. 4 c.p.c . per non essersi il decreto pronunciato in merito alla domanda di ammissione allo stato passivo del finanziamento soci. 4.1 La censura è meritevole di accoglimento. 4.2 Affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria e ineludibile e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza relativo, nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività circa le questioni prospettate ( cfr.
Cass. 15367/2014 ,21926/2014 e 28072/2021). 4.2 Nel caso di specie risulta, oltre che dagli estratti, riportati nel corpo del ricorso, della domanda di insinuazione e dall’opposizione, dalla stessa lettura del provvedimento impugnato, che CCC abbia chiesto l’ammissione del credito di € 200.000 per una causale - rimborso finanziamento soci - del tutto scollegata dal contratto di appalto. 4.3 Il Tribunale ha completamente omesso di pronunciarsi, neanche implicitamente, su tale domanda, incorrendo nel dedotto vizio di omessa pronuncia. 5 In definitiva, accolto il primo e il terzo motivo del ricorso, il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo del ricorso , dichiara assorbito il secondo, cassa l’impugnato decreto, in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione