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Ordinanza — n. 7610/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy court's rejection of pre-debt claim for railway vehicle removal costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7610/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering Trenitalia to pay legal costs. Trenitalia challenged the bankruptcy court's refusal to grant pre-debt status for €572,314 in expenses related to removing and transporting its railway wagons from the bankrupt site. The court found the appeal lacked autonomy as it relied on the merits of the factual evaluation and the automatic termination of the contract under bankruptcy law, which are non-reviewable at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.; Art. 99 l.fall.: The Court of Cassation cannot review the factual evaluation or the specific qualification of facts by the trial court, even when the appeal alleges a violation of procedural principles or the adequacy of the claim.

Parole chiave

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bankruptcy pre-debt claim inadmissible appeal non-reviewable facts contract termination bankruptcy procedural adequacy spese di missione, di trasporto e di alloggio accollo delle spese spese inutili

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c.
(in relazione all’art. 360, comma 1, n n .
Art. 112 c.p.c.
– Il primo motivo lamenta la v iolazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), del principio del contraddittorio (artt.
Art. 99 l.fall.
101 e 276 c.p.c.nonché dell’art. 99 l.fall ., per avere il Tribunale di Lecco omesso di pronunciare sul primo motivo dell’opposizione ex art.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 112 c.p
– Il primo motivo lamenta la v iolazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), del principio del contraddittorio (artt.
art. 1164 c.c
38, 42, 81, 87-bis, 88, 89, 103 e 111 l.fall., dell'art. 1164 c.c., nonché degli artt.
art. 101 c.p
– Qu a nto al l 'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio – rafforzato dall'aggiunta del secondo comma nell'art. 101 c.p.c.
art. 1182 c.c
(per cui nessun obbligo contrattuale potrebbe ricadere sulla curatela fallimentare) nonché, in via residuale, dei criteri dettati dall’art. 1182 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass.10353/2016
Cass.14986/2022
Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for drug possession due to inadmissible congruity complaint.
Cass. Sez. U, 34476/2019
Cass. Sez. U, 21973/2021
Cass. Sez. U, 42093/2021
Cass. Sez. U, 23535/2019
Cass. Sez. U, 23535/2019, 4315/2020).
Cass. Sez. U, 4315/2020
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Testo completo

24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23716/2017 R.G. proposto da : TRENITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA LATTANZIO 66, presso lo studio dell’avvocato ESPOSITO MARIO (SPSMRA71C01D612C) che larappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO COSTA SISTEMI FERROVIARI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA , VIALE G. MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato GRILLO CORRADO (GRLCRD72R21H501U) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRENNA NICOLA (BRNNCL71D12E507B) -controricorrente- nonchécontro CONSUMO FINANZE SPA, INPS-CASERTA, SODEXO ITALIA SPA, DOMENICO BERNARDO, CONFUORTO MAURO, ACEA ATP 2 SPA -intimati- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di LECCO n. 2715/2016 depositata il11/08/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere PAOLA VELLA.

RILEVATO CHE 1. – Trenitalia s.p.a. propone ricorso per cassazione in due mezzi contro il decreto, indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Lecco ha rigettato la sua opposizione allo stato passivo del Fallimento Costa Sistemi Ferroviari s.p.a. (di seguito Fallimento) volta ad ottenere l’ammissione in prededuzione de l credito di euro 572.314,20 per spese – relativ e a sgombero e trasporto a Bari Lamasinata (BA) di alcuni vagoni ferroviari di sua proprietà , inventariati presso il sito di Costa Masnaga (LC), ove la Costa Sistemi Ferroviari s.p.a. (di seguito Costa Sistemi) svolgeva attività di rimessaggio in base acontratto d’appalto del 27 .6.2 005 – che il curatore aveva ritenuto non prededucibili e che, a fronte della domanda subordinata di ammissione al chirografo svolta nelle osservazioni al progetto di stato passivo, il giudice delegato aveva radicalmente escluso, in quanto «spese non documentate, non dettagliate, non autorizzate e divenute necessarie a seguito soppressione scalo ferroviario presso la fallita ad opera della società istante». 1.1.

– Il F allimento ha resistito con controricorso , mentre gli altri intimati non hanno svolto difese. 2. –Entrambe le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 2.1. – Il primo motivo lamenta la v iolazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), del principio del contraddittorio (artt. 24 e 111 Cost.), degli artt. 101 e 276 c.p.c.nonché dell’art. 99 l.fall ., per avere il Tribunale di Lecco omesso di pronunciare sul primo motivo dell’opposizione ex art. 98 l.fall., con cui Trenitalia aveva sollevato la questione preliminare di rito attinente alla mancanza di corrispondenza tra i motivi addotti dal curatore fallimentare per la esclusione del credito e quelli posti a base del decreto di esecutività dello stato passivo. 2.2.

– Il secondo mezzo denuncia violazione degli artt. 38, 42, 81, 87-bis, 88, 89, 103 e 111 l.fall., dell'art. 1164 c.c., nonché degli artt. 101, 112, 113 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n n . 3 e 5 c.p.c.) per avere il t ribunale « errato nella qualificazione giuridica dei fatti risultanti dagli atti e dai documenti di causa, peraltro alterati nella loro consistenza e nella loro efficienza causale», in quanto Costa Sistemi deteneva i beni di Trenitalia in qualità di appaltatore, con precisi obblighi di custodia e restituzione, in forza sia del contratto di appalto (art. 3.2) che dell'art. 81 l.fall., « di tal che, già prima e a prescindere dagli atti posti in essere dalla Curatela con univoco intento di impossessamento e appropriazione (inserimento nell'inventario e avvio della procedura di vendita), gravava su essa Società e, successivamente, sul Fallimento la suddetta obbligazione di riconsegna, da farsi a sue cura e spese»; in altri termini, l’inventariazione dei beni aveva integrato una condotta volta all’interversione del possesso, che aveva costretto Trenitalia ad avanzare domanda di rivendica e istanza di sospensione delle operazioni di vendita, con conseguente trasferimento dell’obbligo restitutorio sulla curatela fallimentare, tenuta a rispondere del danno cagionato dalla sua illegittima condotta. 3.

–Entrambi i motivi sono inammissibili. 4.– Con riguardo al primo, premesso che i l vizio di omessa pronuncia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito (Cass. 25154/2018), va rilevato innanzitutto che il tribunale, lungi dall’omettere di pronunciare, ha di chiara ta mente ritenuto inutile farlo, dal momento che l'opponente si era limitata a chiedere la collocazione del credito in prededuzione, senza riproporre la domanda di ammissione al chirografo; ed infatti nel decreto impugnato si legge che, «stante l'anzidetta mancata richiesta di ammissione del credito al chirografo, non v'è poi necessità di indugiare sulla adeguatezza o meno della prova delle spese e risulta altresì superata ogni questione sulla non corrispondenza fra i motivi di esclusione individuati dal Curatore nel progetto di stato passivo rispetto a quelli enunciati dal G.D. con riguardo alla mancata documentazione delle spese». 4.1.

– Qu a nto al l 'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio – rafforzato dall'aggiunta del secondo comma nell'art. 101 c.p.c. ad opera della l. n. 69 del 2009 – esso investe solo le questioni di fatto che richiedono prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti, e le eccezioni rilevabili d'ufficio, ma non anche l a diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito (Cass.10353/2016, 14986/2022), mentre nel caso di specie viene in rilievo l’idoneità del fatto costitutivo della pretesa avanzata (documentazione delle spese sostenute). 4.2.

– In ogni caso, i vizi di nullità di un provvedimento si traducono in motivi di impugnazione, sicché, anche ad ammettere che la questione delle spes e integrasse un ’ eccezione, su essa Trenitalia si è difesa con l’opposizione,e il tribunale le ha risposto. 5. – Il secondo mezzo, oltre a difettare di autosufficienza (con riguardo alla invocata clausola del contratto di appalto) , afferisce all’esame dei fatti e alla valutazione delle risultanze istruttorie operatidal giudice di merito, come tali non sindacabili in questa sede ( Cass.

Sez. U, 34476 /2019 , 21973 /2021 ) , né t iene conto delle conseguenze dello scioglimento automatico del contratto di appalto ai sensi dell’art. 81 l.fall. (per cui nessun obbligo contrattuale potrebbe ricadere sulla curatela fallimentare) nonché, in via residuale, dei criteri dettati dall’art. 1182 c.c. circa il luogo di adempimento dell’obbligo di restituzione(ossia il luogo ove si trovava la cosa quando è sorta l’obbligazione). 5.1. – A ciò si aggiunga che , con riguardo ai credit i sorti in occasione della procedura concorsuale, le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che il criterio della occasionalità va declinato non solo sul piano cronologico, ma anche con riguardo all’imputazione del rispettivo titolo all’attività degli organi della procedura (Cass.

Sez. U, 42093/2021). 5.2. –A ben vedere, infatti, il credito in questione non deriva dal ritardo nella consegna dei beni, ma dalle spese sopportate per la loro rimozione e il loro trasporto in luogo decisamente lontano, discrezionalmente scelto da Trenitalia, senza alcuna incidenza della condotta del curatore. Si trattava semmai, di un credito che, avendo la sua genesi nell’inadempimento della società fallita, avrebbe potuto essere ammesso al chirografo, ma la relativa domanda non risulta proposta in sede di opposizione, né in questa sede la ricorrente si duole del fatto che il giudice non abbia ritenuto implicitamente contenuta detta domanda in quella di ammissioneal passivo in prededuzione. 6.

– A l la declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo. 7. – S ussist ono i presupposti di cui all’ art. 13, co mma 1 - quater, d.P.R. 115/02 (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019, 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrent e al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma