Cassation court allows appeal against bankruptcy opposition ruling for failure to address second debt claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Giuseppe Uderzo's appeal against the bankruptcy court's rejection of his opposition to the debtor's asset list. The lower court had ruled on only the 2010 debt claim while dismissing the 2015 claim based on the short three-year limitation period. The Supreme Court found this a violation of the principle of contradictory proceedings because the lower court failed to examine the second claim despite it being within the limitation period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; Art. 360 n. 4 c.p.c.: The court must examine all claims presented in the opposition; omitting a valid claim violates the principle of contradictory proceedings and warrants cassation with remittal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 5683-2020proposto da: UDERZO GIUSEPPE, rappresentat o e difes o da ll’ Avvocat o ALESSANDRO VENTURAper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro FALLIMENTO SOLDÀPILLONI S.R.L.; -intimato - avverso il DECRETO N . 11525 /20 19 DEL TRIBUNALE DI VICENZA, depositatoil 31/12/2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’8/2/2024 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; FATTI DI CAUSA 1.1. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione proposta daGiuseppe Uderzo allo stato passivo del fallimento di Soldà Pilloni s.r.l., dichiarato nel 2017, condannandolo al pagamento delle spese del giudizio. 1.2.
Il tribunale, in particolare, ha ritenutoche: - “ al di là del risultato probatorio dell’istruttoria orale, i testi hanno collocato la prestazione nel 2010”; - “ l’opposto ha eccepito la prescrizione breve triennale, presuntiva del pagamento di Ric. 2020n. 5683 - Sez. 1 - CC del l’8 febbraio 2 0 2 4 quanto dovuto al professionista, il quale, per parte sua, non ha provato di aver compiuto atti interruttivi”, con la conseguente necessità di accogliere l’indicata eccezione e di dichiarare l’assorbimento delle questioni non trattate. 1.3.
Giuseppe Uderzo, con ricorso notificato i n data 30/1/2020, ha chiesto, per duemotivi, la cassazione del decreto. 1.4. Il Fallimento è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, pronunciandosi unicamente sull’opposizione proposta relativamentealla domanda di ammissione al passivo del credito per €. 35.000,00, conseguente all’incarico conferito all’istante nel 2010, ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di ammissione al passivo del credito per €. 15.000,00, che riguarda, invece, l’incarico conferitogli nel 2015 e rispetto al quale, a fronte di una domanda depositata il 21/11/2017, non era, pertanto, decorso il termine di prescrizione di tre anni dalla maturazione dello stesso. 2.2.
Il motivo è fondato, con assorbimento del secondo. 2.3. Il decreto impugnato, infatti, si è pronunciato esclusivamente sulla domanda con la quale l’opponente aveva chiesto l’ammissione al passivo del credito al compenso dallo stesso maturato in conseguenza di una “prestazione” eseguita “nel 2010”,tant’è che (solo) rispetto a tale credito “l’opposto ha eccepito la prescrizione breve triennale, presuntiva del pagamento di quanto dovuto al professionista, il quale, per parte sua, non ha provato di aver compiuto atti interruttivi”: non anche, invece, così violando l’art. 112 c.p.c., sulla domanda con la quale (come emerge dal ricorso in opposizione allo stato Ric. 2020n. 5683 - Sez. 1 - CC del l’8 febbraio 2 0 2 4 passivo e dalle relative conclusioni di merito e istruttorie, direttamente esaminato dalla Corte in ragione della natura processuale del vizio dedotto) l’istante aveva chiesto l’ammissione al passivo (anche) del diverso credito al compenso maturato in conseguenza delle prestazioni professionali, asseritamente svolte dallo stesso su incarico ricevuto dalla società fallita nel 2015 ed, a suo dire, “ aventi ad oggetto la realizzazione di uno studio preliminare e di fattibilità di una struttura alberghiera”, “per € 15.000,00”. 2.4.
Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Vicenza che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e, per l’effetto, cassa il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Vicenza che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizi