Cassation court remands case to determine if good faith applies to restitution after contract expiration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to a new hearing to resolve a specific legal question regarding the application of good faith in restitution claims. The plaintiff argued that interest should run from receipt of funds and that dividends paid in good faith should not be returned, while the bank contended the contract was resolved due to its own breach. The court decided to pause the proceedings because the lower court had not yet addressed whether the principle of good faith limits the restitution obligation when both parties had a right to the performance received.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2033 c.c.; Art. 2038 c.c.: In cases of contractual expiration, the application of the restitution of unjust enrichment is limited by the principle of good faith, meaning the recipient's psychological state is irrelevant if both parties had a right to the performance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29565 R.G.anno 2020 proposto da: Benetazzo Nazzareno, rappresentato e difes o dall’avvocato Arturo Antonucci, presso cui è domiciliato , dall’avvocato Roberto Vassalle e dall’avvocato Francesca Virgili; ricorrente contro Banca Patavina Credito Cooperativo di S ant’Elena e Piove di Sacco, rappresentata e difes a dall’avvocato Marco Ripa , domiciliat a presso l’avvocato Gianluca Della Gatta; controricorrente avverso la sentenza n. 2649/2020 depositata il 12 ottobre 2020 del la Corte di appello di Venezia.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024 dal consigliere relatore Massimo Falabella. Sez. I–RG 29565/2020 camera di consiglio 30.1.2024 LA CORTE OSSERVA1. ― Con citazio ne notificata il 19 s ettembre del 2007, Nazzareno Benetazzo, unitamente alla moglie Lucia Rizzati e ai figli Gianluca, Antonio e Caterina Benetazzo, ha convenuto avanti al Tribunale di Padova la Banca di Credito Cooperativo di Sant'Elena, lamentando la nullità di un'operazione finanziaria consistente nell’acquisto di titoli argentini, siccome compiuta in assenza di valido contratto scritto di negoziazione e, comunque, a mezzo della violazione, da parte della banca, di doveri ad essa facenti capo. 2.
─ La sentenza di rigetto del Tribunale di Padova (che aveva pure dichiarato l’assenza dl legittimazioneattiva della moglie e dei figli di Nazzareno Benetazzo) è stata riformata dalla Corte di appello di Venezia,la quale ha accertato che il contratto quadro di «mandato per la negoziazione, sottoscrizione, collocamento e raccolta degli ordini concernenti valori mobiliari»era stato sottoscritto dal solo investitore , senza che vi comparisse la sottoscrizione di alcun funzionario della banca: ha così ritenutoche il contratto, soggetto alla forma scritta ad substantiam,fosse nullo, mancando della sottoscrizione di uno dei due contraenti,e disposto la condanna alla ripetizione dell’indebito. 3.
─ La pronuncia di appelloè stata poi cassata da questa Co r te con ordinanza n. 9501 del 2019, in applicazionedel principio, enunciato dalle Sezioni Unitedella stessa Corte, per cui il requisito della forma scritta del contratto quadro relativo ai servizi di investimento è rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, essendo sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti. 4.
─ In sede di rinvio la Corte di appello di Venezia ha dichiarato la risoluzione, per inadempimento della banca, del negozio avente ad oggetto l’acquisto dei nominati titoli e ha condannato la stessa Sez. I–RG 29565/2020 camera di consiglio 30.1.2024 intermediaria a restituire a Nazzareno Benetazzo la somma di euro 218.267,80, oltre interessi legali dal 30 novembre 2006 al saldo. Per quanto qui rileva la Corte lagunare ha osservato: che, con riferimento alla decorrenza degli interessi, la parte appellante non aveva dato prova della malafede della banca; che, con riferimento alla mancata rendita del capitale investito, in conseguenza della detrazione delle cedole riscosse, mancava la prova di qualsiasi elemento da cui fosse possibile presumere che l'investitore avrebbe potuto ricavare una sicura rendita pari a quella dei bond argentini; che correttamente il Tribunale aveva ritenuto che Benetazzo avesse il dovere di limitare il danno aderendo all ’ offerta pubblica di acquisto formulata dalla Repubblica Argentina. 5.
─ Avverso la sentenza della Corte di Venezia, pubblicata il 12 ottobre 2020, ricorr e per c assazione Nazzareno Benetazzo , f acendo valere un unicomotivo di impugnazione che è articolato in tre censure . Resiste con controricorso Banca Patavina Credito Cooperativo di Sant’Elena e Piove di Sacco.Il ricorrente ha depositato memoria. 6. ─ Il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1375, 1458, 2033, 2038, 1223,820 e 1148 c.c. e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. in relazione alla ritenuta buona fede della banca , a l diritto dell'investitore di ritenere le cedole riscosse in buona fede fino al default, nonché alla disposta detrazione dalla somma investita di quanto l'investitore avrebbe potuto ricavare aderendo all'offerta pubblica di acquisto formulata dalla Repubblica Argentina nel 2005.
L'istante deduce, anzitutto, che il contraente tenuto a restituire una somma di denaro a seguito della risoluzione del contratto cagionata dal suo inadempimento non può considerarsi in buona fede, onde gli interessi sulla somma oggetto di ripetizione avrebbero dovuto essere computati non dal giorno della domanda ma da quello della ricezione del denaro. O sserva, inoltre, che le cedole dei bond argentini costituivano frutti civili riscossi in buona fede , onde non avrebbero Sez. I–RG 29565/2020 camera di consiglio 30.1.2024 dovuto essere restituite, in applicazione del disposto dell’art. 1148 c.c..
Lo stesso ricorrente assume, infine,che la mancata adesione all'offerta pubblica di scambio promossa dalla Repubblica Argentina non giustificava la riduzione dell'ammontare del risarcimento ai sensi dell’art. 1227 c.c.. 7. ─ Con ordinanza interlocutoria n. 477 dell’8 gennaio 2024 è stata rimessa alla pubblica udienza la questione « se, in caso di caducazione contrattuale, trovi limitazione l’applicazione dell’istituto della ripetizione dell’indebito, di cui agli artt. 2033 ss.c.c., quanto alla rilevanza dello stato di buona o mala fede rispetto a parti contraenti che, in forza del contratto, avevano entrambe pieno diritto alla prestazione ricevuta, onde debba escludersi la rilevanza dello stato psicologico dell’accipiens, ai fini della determinazione dell’obbligo restitutorio, che invece ─ secondo la ratio del rimedio negoziale (nella specie, risoluzione) ─ dovrebbe decorrere ragionevolmente dall’avvenuta esecuzione dellaprestazione». 8.
─ Reputa pertanto il Collegio che la trattazione del ricorso in esame, in cui si pone la questione indicata, debb a essere rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisioneche la Corte assumerà al riguardo.
P.Q.M.
La Corte rinvia il giudizioa nuovo ruolo. Co