Cassation court dismisses investor's appeal for lack of proof regarding specific omitted information and damages.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed Roberto Perlini's cassation appeal against the Venice Court of Appeal's rejection of his claims against Unicredit. Perlini argued that the lower court failed to address specific issues raised in a prior 2018 ruling regarding the bank's informational duties and the specific nature of his losses. The court held that the investor must specifically identify omitted information and prove the causal link between the bank's alleged negligence and his financial loss, which he failed to do.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 384 c.p.c.; Art. 132 n. 4 c.p.c.: The investor bears the burden of specifically identifying omitted information and proving the damage and causal link, while the intermediary must prove compliance with informational duties and required diligence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14567/2020 R.G. proposto da : PERLINI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato ANTONUCCI ARTURO (NTNRTR42H26H501Q) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati VASSALLE ROBERTO (VSSRRT51A08E897L), VIRGILI FRANCESCA (VRGFNC74T44B110Q) -ricorrente- contro UNICREDIT SPA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall ’ avvocato FERRINI GIOVANNI (FRRGNN65E15L840Z) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO VENEZIA n. 1157/2020 depositata il28/04/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE. FATTI DI CAUSA Nell’ambito di un contenzioso originato da un contratto quadro di intermediazione finanziaria stipulato da Perlini Roberto con la Unicredit Spa in data 30 giugno 1992, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 1 luglio 2014, confermando le sentenze impugnate (non definitiva e definitiva) del Tribunale di Verona, rigettò le domande di risoluzione del contratto quadro per inadempimento e di condanna della banca al risarcimento del danno, reputandole del tutto generiche, senza precisare quali fossero i titoli acquistati, quali le ragioni della inadeguatezza delle informazioni fornite all’investitore e quale il danno subìto.
Le predette sentenze furono impugnate e, in accoglimento del settimo motivo di ricorso del Perlini, furono cassate da questa Corte di legittimità con ordinanza n. 30879 del 2018. All’esito del giudizio di rinvio, la Corte veneziana, con sentenza del 20 aprile 2020, ha confermato il rigetto del gravame di Perlini, ritenendo le sue domande non provate e, quindi, infondate. Avverso questa sentenza il Perlini propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, resistito da Unicredit. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE Con un unico motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 384 c.p.c. e nullità della sentenza impugnata per grave illogicità e contraddittorietà, ai sensi dell’art. 132 n. 4 c.p.c., in considerazione del mancato rispetto delle seguenti statuizioni che questa Corte avrebbe espresso nell’ordinanza n. 30879 del 2018:
a) le operazioni contestate dovevano ritenersi individuate nei documenti allegati alla citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
b) l’investitore aveva contestato l’inadempimento agli obblighi informativi (attivi e passivi) a carico della banca;
c) tutte le operazioni dovevano ritenersi inadeguate per non avere la banca provato di avere acquisito e fornito al cliente le informazioni dovute; inoltre, il ricorrente afferma di avere precisato di avere depositato in banca tutto il proprio patrimonio che all’epoca ammontava a circa un miliardo di lire, andato disperso, al fine di effettuare gli investimenti, così assumendo di avere dimostrato il danno risultante dal saldo passivo del conto che derivava anche dagli investimenti effettuati utilizzando le aperture di credito concesse dalla banca.
Il motivo è infondato. Con l’ordinanza n. 30879 del 2018 questa Corte, accogliendo il ricorso di Perlini, si è limitata a censurare la sentenza d’appello del 2014 per avere dichiarato la sostanziale inammissibilità della domanda attorea per indeterminatezza, mentre la domanda era sufficientemente determinata quanto al petitum (la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno attestato dal saldo passivo del conto riferibile all’esito negativo degli investimenti) e alla causa petendi (era dedotto l’inadempimento della banca agli obblighi informativi nei confronti del cliente circa le caratteristiche dei titoli acquistati, individuati nei documenti contabili allegati all’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo a favore della banca).
Al giudice di rinvio era rimesso il compito di esaminare nel merito le domande di risoluzione e risarcimento tramite analisi della documentazione richiamata dal ricorrente a sostegno dei propri argomenti difensivi, ma “la cui verificazione in fatto – come puntualizzato dalla Corte di legittimità – è, ovviamente, questione di fondatezza della domanda, non già di determinatezza della stessa”. L’ordinanza cassatoria non ha quindi espresso, neppure indirettamente, alcuna valutazione circa l’assolvimento dell’onere probatorio da parte della banca e/o circa l’adeguatezza o inadeguatezza delle informazioni rese dalla stessa, rimettendo al riguardo ogni valutazione al giudice di rinvio.
Di conseguenza, la Corte veneziana ha accertato in fatto che l’attore non aveva indicato quali fossero le informazioni omesse dalla banca in relazione ai tanti titoli acquistati (nel lungo periodo dal 1997 al 2002) e quali tra questi fossero rischiosi e per quali ragioni, avendo lamentato l’inadeguatezza delle sole azioni Tim senza allegarne la rischiosità, e quindi non aveva provato il carattere pregiudizievole degli investimenti, non potendosi identificare il danno con il saldo passivo del conto corrente ove erano contabilizzate anche le aperture di credito, gli interessi passivi e le uscite per spese personali.
La Corte ha aggiunto che tra i titoli nel portafoglio della banca (tra i quali le azioni Tim) alcuni avevano realizzato incrementi di valore, come sarebbe dimostrato dal fatto che, a fronte di una esposizione debitoria consistente del cliente (€ 1241371,05), la banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per un importo sensibilmente inferiore (€ 300000,00), essendo in possesso di titoli che avevano incrementato il loro valore e che quasi coprivano quella esposizione. La Corte di merito ha quindi accertato in concreto l’infondatezza della domanda per non avere l’attore assolto all’onere allegativo e probatorio su di esso incombente, all’esito di un accertamento di fatto incensurabile, in quanto plausibilmente argomentato e in linea con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità.
E’ infatti acquisito il principio secondo cui nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall’investitore il riparto dell’oneredella prova si atteggia nel senso che l’investitore ha l’onere di allegare specificamente l’inadempimento delle obbligazioni da parte dell’intermediario mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l’intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, che sussiste se, ove adeguatamente informato, l’investitore avrebbe desistito dall’investimento rivelatosi poi pregiudizievole; l’intermediario, a sua volta, ha l’onere di provare l’avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la diligenza richiesta (Cass. n. 14335/2019, n. 10111/2018, n. 4727/2018 ).
In conclusione, il ricorso è rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrent e alle spese, liquidate in € 4200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di