Cassation court allows expulsion appeal dismissal due to insufficient and contradictory reasoning in the lower court decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the second ground of appeal regarding insufficient and contradictory reasoning in the lower court's decision to dismiss the expulsion appeal. The applicant argued the lower court failed to explain why the expulsion order was inadmissible, merely stating it relied on a prior expulsion order that should have been appealed to the Cassation Court. The Court held that the lower court's reasoning was objectively inadequate to convey its decision-making process, rendering the judgment null under established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 comma 8 dlgs 286/1998; Art. 156 c.p.c.: A judgment is null if its reasoning is insufficient or contradictory to the point where the foundation of the decision cannot be perceived, leaving the interpreter unable to reconstruct the judge's conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.9510-2023 r.g. proposto da: Khalifa Mohamed Abbas Thabet, nato in Egitto il 21.03.1985, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. Giovanni Marchese, del Foro di Milano, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Montevideo. - ricorrente - contro -Prefettura di Milano in persona del Prefetto pro tempore; -Questura di Milano, in persona del Questore pro tempore. -intimati - avverso il provvedimento reso nel giudizio RG 21544/2020, con il quale il Giudice di Pace di Milano Palma ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’odierno ricorrente, ai sensi dell’art. 13 dlgs. 286/1998; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere dott.
Roberto Amatore;RILEVATO CHE 1.Con ricorso del 17.06.2020 il ricorrente impugnava, innanzi al Giudice di Pace di Milano, il decreto del Questore di Milano prot. 10679/2020 del 26.05.2020. Con provvedimento del 28.02.2023, depositato il 07.03.2023 era dichiarata l’inammissibilità del ricorso de quo, così presentato perché il provvedimento di espulsione oggetto di impugnativa si fondava su precedente provvedimento espulsivo che avrebbe dovuto essere impugnato con ricorso per cassazione. 2.Il provvedimento, pubblicato il 7.3.2023, è stato impugnato da Khalifa Mohamed Abbas Thabetcon ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Le amministrazioni intimate non hanno svolto difese. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo il ricorrente lamentaviolazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 13 comma 8 dlgs 286/1998 e succ. modifiche, dell’art. 18 dlgs 150/2011, dell’art. 156 c.p.c., dell’art. 157 c.p.c., dell’art. 38 c.p.c. e dell’art. 50 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1numero 3) c.p.c.
2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento del 07.03.2023, con conseguente nullità del provvedimento impugnato. 2.1 Il ricorrente impugna il provvedimento in esame anche in quanto lo stesso, lungi dallo spiegare in maniera sufficiente le ragioni che avevano indotto a dichiarare inammissibile il ricorso proposto, avrebbe viceversa fondato la propria decisione solo sulpresupposto dell’asserita competenza a giudicare della Corte di Cassazione. 2.1 Il secondo motivo –che per ragioni di priorità logica – va esaminato per primo è fondato ed il suo accoglimento assorbe l’esame anche del primo motivo.
Non è infatti dato comprendere il ragionamento giuridico posto alla base della declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto innanzi al Giudice di pace perché dalla lettura del provvedimento impugnato si capisce solo che il decreto di espulsione oggetto di opposizione si fondava su altro e precedente provvedimento espulsivo che tuttavia secondo il ragionamento del giudice di prime cure avrebbe dovuto essere impugnato in cassazione. Sul punto giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass.
Sez. U., Sentenza n. 22232del 03/11/2016; N. 8053 del 2014; Cass. Sez. 6- 5 , Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019).
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo; assorbito il primo; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di pace di Milano che, in persona di diverso giudice, deciderà anche sulle spese del pres