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Ordinanza — n. 7286/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding state-funded lawyer fees in expulsion proceedings against the state administration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7286/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by an expellee against a lower court's order regarding legal fees. The appellant argued that the judge of peace omitted decisions on costs for previous appeal stages and failed to order the state administration to pay for the state-funded lawyer. The court ruled that since the appellant was granted legal aid by law, the state administration is not liable for the lawyer's fees, and no costs are assigned in cassation proceedings where the state administration loses.

Regesto Legislator

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Art. 18 comma 4 D.Lgs. 150/11; Art. 82 e 83 D.P.R. 115/2002: In proceedings against the state administration where the applicant is granted legal aid ex lege, the state administration is not liable for the lawyer's fees, and no costs are assigned in cassation.

Parole chiave

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legal aid ex lege state administration liability lawyer fees allocation expulsion proceedings cassation costs espulsione prefettizia impugnazione di decisioni amministrative ritiro dell'azione giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 18 comma 4 D.Lgs. 150/11
133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.
Art. 82 D.P.R. n. 115 del 2002
Art. 83 comma 2 D.P.R. n. 115 del 2002
Art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002
art. 112 cod. proc. civ
civ.in relazione all’art. 112 cod. proc. civ.
art. 91 cod. proc. civ
150/11, nulla decidendo in merito ai due precedenti gradi di legittimità; ii) con il secondo motivo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., nonché dell’art.
art. 360 cod. proc. civ
77 del 19 aprile 2018, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 24102/2022
Cassation court allows lawyer's fee claim for non-EU expulsion case where automatic state-funded defense applies.
Cass. S.U. 8561/2021
Cass. 11028/2009
Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art.
Cass. 23007/2010
Cass. 18583/2012
133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.
Cass. 22882/2018
Cass. 30876/2018
Cass. 19299/2021
Cass. S.U. 24413/2021
18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023).
Cass. 7749/2023
Cassation court dismisses appeal against peace judge's detention order due to lack of substantive reasoning on private life and repatriation impossibility.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10209/2023 R.G. proposto da : RIPON MD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI NR. 30, presso lo studio dell’avvocato FERRARA ALESSANDRO (FRRLSN73C28A783W) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PREFETTURA DI ROMA e MINISTERO dell’INTERNO , domiciliat i in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ex lege -resistenti- avverso l’ORDINANZA d el GIUDICE DI PACE di ROMA R.G. n. 42459/2022depositata il 16/12/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023dal Consigliere CLOTILDE PARISE.

FATTI DI CAUSA 1. Con provvedimento in data 9/12/2022, pubblicato il 16/12/2022, il Giudice di Pace di Roma, pronunciando quale giudice di rinvio all’esito delle pronunce di questa Corte n.10529/2018 e n. 27274/22 pubblicata in data 16/09/2022, ha accolto il ricorso proposto da RIPON Md, nato a Narayanganj (Bangladesh), in data 01/04/1979, avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dalla Prefettura di Roma il 3-6-2016 e ha disposto, con separato provvedimento, la liquidazione delle spese.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Prefettura di Roma, che si è costituita tardivamente, unitamente al Ministero dell’Interno, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente denuncia:

i) con il primo motivo, la violazione e mancata applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere il Giudice di Pace omesso la statuizione sulla domanda di liquidazione delle spese processuali per i due precedenti gradi di legittimità, iscritti al nr. 26409/20, deciso con ordinanza nr. 27274/22, e nr. 12189/17, deciso con ordinanza nr. 10529/18, in relazione ai quali, non essendo stata chiesta l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e provvisoria al C.O- A. di Roma ex art 126 D.P.R. nr 115/02, era stato chiesto in sede di riassunzione la condanna alle spese della resistente amministrazione, con distrazione in favore del difensore antistatario; deduce che sul punto vi è totale e completa omissione di decisione da parte dell’adito Giudice di Pace, che, con separato provvedimento, aveva liquidato il patrocinio a spese dello Stato per il grado di riassunzione, conformemente all’art. 18, comma 4, del D.

Lgs. nr. 150/11, nulla decidendo in merito ai due precedenti gradi di legittimità; ii) con il secondo motivo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., nonché dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. , come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ. n. 3, rinvenibile nella implicita statuizione di compensazione delle spese dei due precedenti gradi di legittimità, avendo con separato provvedimento l’adito Giudice di Pace liquidato il Patrocinio a spese dello Stato peril grado di riassunzione; deduce che l’implicita statuizione di compensazione delle spese processuali costituisce violazione del principio che regolamenta la ripartizione degli oneri processuali, cioè quello della “soccombenza”, non essendo rinvenibile nel caso di specie alcuna delle specifiche ed eccezionali ragioni che l’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come modificato dalla sentenza additiva n. 77 del 19 aprile 2018 della Corte Costituzionale, pone quali uniche deroghe al predetto principio della soccombenza e che, in ogni caso, non sussistono nel caso in esame (la “assoluta novità della questione”, il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, nonché, come statuito dalla Consulta, “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, oltre che, ovviamente, l’ipotesi della soccombenza reciproca).

2. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati. Ivizi denunciati, di omessa pronuncia sulle spese dei due giudizi di legittimità – primo motivo – e di illegittima compensazione “implicita” delle spese del giudizio di legittimità– secondo motivo - , sono, infatti , insussistenti . Va osservato che il dispositivo dell’ordinanza impugnatasi conclude con la frase: “liquida le spese come da separato procedimento”.Ora detta locuzione, dato che non contiene alcuna precisazione circa il grado di giudizio a cui le spese da liquidare si riferiscono, nel suo tenore letterale non può che avere il significato di decisione sulle spese a favore del ricorrente vittorioso, e non certo di compensazione “implicita”.

La medesima locuzione è da intendersi riguardante tutte le spese, anche dei due giudizi di cassazione, in assenza, si ribadisce, di espressa limitazione della relativa regolazione al solo giudizio di riassunzione, il che consente di escludere anche la sussistenza del denunciato vizio di omessa pronuncia. Si afferma, inoltre, in ricorso che il difensore del ricorrente aveva chiesto la distrazione in suo favore in relazione alle spese dei giudizi di cassazione, che per i medesimi giudizi non era stata chiesta l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che, pertanto, il Giudice di Pace avrebbe dovuto condannare la Prefettura al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Tale assunto è infondato perché, secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, n el procedimento di convalida del decreto di espulsione il cittadino extracomunitario è ammesso al gratuito patrocinio ex lege, sicché il diritto del difensore a pretendere la liquidazione dei compensi maturati per l'attività svolta nel predetto procedimento prescinde dalla presentazione di un'apposita istanza di ammissione(Cass.24102/2022) e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituire rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito (Cass.

S.U. 8561/2021). Nella specie non è dedotto, né dimostrato che il ricorrente avesse rinunciato al beneficio, attribuito ex lege a prescindere da apposita istanza, sicché la mancanza di quest’ultima, contrariamente a quanto si assume in ricorso, non è idonea ad elidere la suddetta attribuzione. Secondo il più recente orientamento di questa Corte,a conclusione del giudizio di cassazionenon vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.

Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023). Detto principio non può che trova re applicazione anche nella fattispecie in esame, vertendosi in ipotesi di soccombenza dell’Amministrazione statalenei confronti di una parte ammessa ex legeal patrocinio a spese dello Stato, sicché l’ordinanza impugnata, il cui dispositivo, come già evidenziato, è da intendersi riferito a tutte le spese, comprese quelle dei due giudizi di legittimità, è immune dalle censure sollevate dal ricorrente e il compenso e le spese spettanti al difensoreper detti giudizi andranno se del caso liquidati , nella ricorrenza dei presupposti di legge,ai sensi dei citati artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115 del 2002, come peraltro già avvenuto solo per le spese del giudizio di riassunzione.

3. Nulla va disposto sulle spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di rituale attività difensiva da parte degli intimati. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo un