Italian Court dismisses expulsion appeal as generic grievances fail to prove social integration or public safety risks.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Singh Gurwinder's appeal against an expulsion order, ruling his arguments regarding family ties and religious persecution were too generic. The applicant failed to provide concrete evidence of social integration in Italy or specific facts proving the lower court omitted decisive elements. Consequently, the court determined the grievances did not meet the admissibility threshold required to overturn the expulsion decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19, commi 1 e 1.1., TUI; Art. 20 del d.lgs. n. 30/2007: Appeals against expulsion orders are inadmissible if grievances are generic, lack specific factual basis, or fail to demonstrate the omitted examination of decisive facts regarding social integration or public safety.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12548/2023 R.G. proposto da : SINGH GURWINDE, rappresentato e difeso dall'avvocato MELE LORENZO, come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., e PREFETTURA DI BERGAMO, in persona del Prefetto p.t., elettivamente domiciliato -intimati Avverso l’ ORDINANZA d el GIUDICE DI PACE di BERGAMO n. 110/2023depositata il 04/04/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal Consigliere LAURA TRICOMI. RITENUTO CHE: 1.- Sing Gurwinder, nato in India il 21/11/1979, venne attinto in data 27 maggio 2022 dal decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Bergamo, avverso il quale propose opposizione dinanzi al Giudice di pace di Bergamo, che la rigettò.
Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi, illustrati con memoria. L’Amministrazione ha depositato mero atto di costituzione. È stata disposta la trattazione camerale. CONSIDERATO CHE: 2.- Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.19, commi 1 e 1.1., TUI. Il ricorrente espone di essere giunto in Europa dal 2009 e di vivere in Italia, dove avrebbe svolto vari lavori, da tempo, di essere stato condannato e di avere scontato la pena; sostiene che il rientro in patria danneggerebbe la sua famiglia, rimasta in India che conta sul suo apporto economico, che teme per persecuzioni di tipo religioso, che non precisa, posto che oramai i suoi costumi si sono occidentalizzati e non si troverebbe a suo agio nel Paese di origine.
Il motivo è inammissibile. Le doglianze proposte risultano generiche, riguardano il merito e non indicano alcun fatto decisivo di cui sia stato omesso l’esame. La dedotta lunga permanenza in Europa avrebbe potuto consentire al ricorrente di dimostrare l’inserimento sociale, ma egli non illustra di avere chiaramente rappresentato e dimostrato specifiche evenienze in tal senso al Giudice di pace. In particolare, non viene indicato alcun riscontro concreto in merito alle attività lavorative che avrebbe svolto, né viene denunciato l’omesso esame i fatti decisivi da parte del giudice di merito.
Anche la circostanza che avrebbe conseguito il versamento di contributi durante lo svolgimento di attività lavorative è dedotta senza assolvere l’onere di autosufficienza e di specificità circa la tempestiva allegazione e dimostrazione di ciò in fase di merito. La circostanza, pure apprezzabile, che il ricorrente abbia svolto attività lavorativa durante il periodo di detenzione non risulta decisiva perché non è atta a dimostrare l’inserimento sociale in Italia. 3.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.20 del d.lgs. n. 30/2007.
Il ricorrente sostiene che il Giudice di pace ha errato nel ritenere che il decreto di espulsione non era fondato su motivazioni ed esigenze di sicurezza pubblica, bensì sulla ragione del rifiuto del permesso di soggiorno emesso dal Questore il 20/3/2022, perché nel decreto di espulsione era indicato che la causa era dovuta al diniego del permesso di soggiorno secondo quanto stabilito dall’art.13, comma 2, lett.
b) del TUI e ne ha dedotto che ciò implicava la sussistenza di ragioni e motivazioni di pubblica sicurezza alla base della decisione. Sulla scorta di tale ricostruzione assume la violazione dell’art.20 cit. Il motivo è infondato. Il decreto di espulsione è stato adottato per la ipotesi specifica (diniego del permesso di soggiorno, peraltro non impugnato, come rilevato dal Giudice di pace) in esso richiamato e l’applicazione dell’art.20 del d.lgs. n.30/2007 relativo a “Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno” esorbita dalla fattispecie in esame. Il motivo risulta, inoltre, aspecifico sulla non corrispondenza del titolo relativo alla fattispecie espulsiva contestatagli, atteso che risulta che gli sia stato negato il permesso di soggiorno richiesto per motivi familiari per mancanza dei presupposti e non per la pericolosità. 4.-In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla spese in assenza di attività difensiva dell’intimato. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto (Cass. S.U. n. 23535/2019).
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso; - Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per