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Ordinanza — n. 7276/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses asylum appeal claiming family ties were ignored in expulsion order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7276/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Roberto Cuellar's appeal against an expulsion order issued by the Milan Prefecture. Cuellar argued that the lower court failed to consider his family bonds in Italy under Article 13 of Law 286/1998, citing a specific judicial interpretation regarding non-formal family reunification applicants. The court ruled that the first-instance judge properly evaluated the lack of relevant family ties, noting Cuellar's only Italian relative was a third-degree aunt and his siblings resided abroad, thus dismissing the claim of insufficient motivation.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 8, D.Lgs. 286/1998; Art. 19, comma 2, lett. c), D.Lgs. 286/1998: The court must assess family ties for expulsion, but a distant relative like a third-degree aunt does not constitute a sufficient bond to prevent removal absent specific evidence of cohabitation or assistance.

Parole chiave

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expulsion order family reunification Article 13 D.Lgs 286 family ties assessment judicial motivation third degree relative asylum appeal esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 8, D.Lgs. 286/1998
14676/2022, con la quale è stato rigettato il ricorso ex art. 13, comma 8, D.
Art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
4 c.p.c., per omessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in violazione dell’art. 132, co.
Art. 19, comma 2, lett. c), T.U.I.
4, c.p.c perché il Giudice di Pace non ha motivato il provvedimento non potendosi prendere in considerazione l’elenco dell’art. 19 in relazione alla valutazione dei legami familiari.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia: Nullità del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, co.1 n.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale
Direttiva comunitaria 2008/115/CE
8 CEDU, tale previsione debba trovare applicazione - con valutazione caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE -anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché NON nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10574/2023 R.G. proposto da : CUELLAR HERNANDEZ ROBERTO ANTONIO, elettivamente domiciliato in MILANO VIA E. BESANA N. 3 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato NANULA VALENTINA (NNLVNT66L42F205Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MILANO -intimato- MINISTERO DELL'INTERNO, -intimato- QUESTURA DELLA PROVINCIA DI MILANO, -intimato- avverso ORDINANZA di GIUDICE DI PACE MILANO n. 14676/2022 depositata il31/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023dal Consigliere MARINA MELONI.

FATTI Dl CAUSA Con ricorso davanti a questa Corte di Cassazione il Sig. CUELLAR HERNANDEZ Roberto Antonio, nato a Chalatenango (El Salvador) il 17.09.1991 impugna l’ordinanza di rigetto emessa dal Giudice di Pace di Milano, Dott. Sergio Gallo, in data 31.10.2022 e depositata in pari data, a conclusione del giudizio di primo grado R.G. n. 14676/2022, con la quale è stato rigettato il ricorso ex art. 13, comma 8, D. Lgs. 286/98, proposto avverso il provvedimento di espulsione n. 5387/2022, adottato dal Prefetto della Provincia di Milano in data 22.03.2022 e notificato in pari data con un motivo.

In particolare con ricorso ex art. 13, co. 8, del D. Lgs. 286/98, il sig. Cuellar lamentava davanti al Giudice di Pace la violazione del comma 2bis del medesimo articolo, ai sensi del quale “nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, sottolineando che, a seguito della sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale e in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU, tale previsione debba trovare applicazione - con valutazione caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE -anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché NON nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare.

Nel caso di specie, il ricorrente, dopo essere rimasto orfano di madre ed aver subito intimidazioni da parte di appartenenti alle pandillas presenti nella sua zona di origine, nella quale non era rimasto alcun familiare, nell’ottobre 2017 si trasferiva in Italia dalla zia naturalizzata italiana,previo rilascio da parte di quest’ultima di dichiarazione di garanzia e/o alloggio ex art. 14 p. 4 Codice Visti e art. 9 p. 4 Regolamento VIS (cfr. docc. nn. 2-3 allegati al ricorso introduttivo di I grado, doc. n. 2 allegato al presente ricorso). Il medesimo precisava di avere in El Salvador solo una sorella, non residente nella sua stessa città, e che altri suoi familiari si trovano negli Stati Uniti.

Il Ministero dell’Interno, il Prefetto ed il Questore di Milano non hanno spiegato difese. RAGIONI DELLA DECISIONE Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia: Nullità del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, co.1 n. 4 c.p.c., per omessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in violazione dell’art. 132, co. 1 n. 4, c.p.c perché il Giudice di Pace non ha motivato il provvedimento non potendosi prendere in considerazione l’elenco dell’art. 19 in relazione alla valutazione dei legami familiari.

Il ricorso è infondato. Il Giudice di Pace di Milano ha motivat o il provvedimento seppure sinteticamente, posto che ha affermato: per quanto riguarda i legami familiari in Italia il ricorrente risulta avere in Italia solo una zia naturalizzata, parente di 3° grado non prevista ai fini dell’inespellibilità dall’art. 19 comma 2 lett c) del T.U.I. e risulta avere il padre e due sorelle residenti negli Stati Uniti e una sorella residente nel Salvador. Ritenuto pertanto che i motivi di doglianza non risultano idonei a fare ritenere”. Il rigettoè già motivato sulla base del richiamo ai presupposti di cui all’art. 19 D.L.gs 25 luglio 1998 nr. 286.

L’atto contiene dunque gli elementi necessari e sufficienti affinchè il destinatario con la normale diligenza possa individuare il nucleo della decisione che sottende alla misura adottata. In ogni caso trattandosi di una parente così lontana il ricorrente non allega nulla di specifico (convivenza, assistenza) dato che comunque sia quell’elenco sia quello relativo ai permessi per motivi familiari riguardano la famiglia nucleare. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione del Prefetto intimato.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l’art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consi