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Ordinanza — n. 7164/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as bankruptcy proceedings extinguished by debtor's commitment to simplified debt resolution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7164/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the bankruptcy proceedings extinguished because the debtor had committed to a simplified debt resolution scheme. Equitalia appealed the tribunal's rejection of its claim, arguing jurisdictional errors and ultra petita, while the bankruptcy administrator confirmed the debtor's adherence to the agreement. The court ruled that under Article 391 of the Civil Procedure Code, the lawsuit must be terminated when the debtor voluntarily renounces the litigation.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; When a debtor in bankruptcy proceedings commits to a simplified debt resolution scheme and renounces the litigation, the proceedings are extinguished by law regardless of pending appeals.

Parole chiave

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bankruptcy proceedings simplified debt resolution extinguishment of lawsuit debtor's renunciation civil procedure code equity collection agency ultra petition compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
art. 391 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17915/21
391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente (in tal senso, Cass. n. 17915/21; n.
Cass. n. 668/24
Cass. n. 9535/24
668/24), oppure perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora egli sia resistente o intimato (Cass. n. 9535/24; n.
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Testo completo

’anno 2016, proposto da s.p.a. Equitalia servizi di riscossione, subentrata a s.p.a. Equitalia Centro, in persona d’un procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Fiorenza Solaini, con la quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via Caio Mario, n. 7, presso lo studio dell’avv. Maria Teresa Barbantini -ricorrente- contro Fallimento di s.p.a. AERADRIA, in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato congiunto materialmente al controricorso, dall’avv.

Andrea Carinci, col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via Giuseppe Mazzini, n. 134, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Maria Cipolla Oggetto: Fallimento- Adesione alla rottamazione delle cartelle di pagamento. -controricorrente- per la cassazione del decreto del Tribunale di Rimini, emesso in data 14 luglio 2016; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 10 gennaio 2024 dal consigliere Angelina-Maria Perrino. Rilevato che: - emerge dal decreto impugnato che l’agente per la riscossione presentò domanda d’insinuazione tempestiva nello stato passivo del Fallimento di s.p.a.

Aeradria per la complessiva somma di euro 2.671.825,00, compresi interessi, compensi e spese, ma ottenne l’ammissione del minore importo di euro 2.372.154,96 in privilegio e di euro 17.188,13 in chirografo; -l’importo non ammesso corrispondeva a quello oggetto della cartella di pagamento n. 137R137201100008244870000, in relazione alla quale era stata presentata istanza di annullamento, seguita da provvedimento dell’Inps di sospensione della riscossione, nonché a parte di quello oggetto della cartella n. 137R137201300054530250000, perché già versato, oltre agli interessi, agli aggi, ai diritti di notifica e agli oneri tabellari relativi alla cartella n. 137R20130001912351000, notificata successivamente alla domanda di concordato preventivo con riserva, che aveva preceduto la dichiarazione di fallimento; - il Tribunale di Rimini ha poi parzialmente accolto l’opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo proposta dall’agente per la riscossione, limitatamente all’importo per crediti previdenziali oggetto della cartella n. 137R137201100008244870000, mentre l’ha respinta per il resto, rispettivamente perché ha ritenuto accertati, in base ai risultati di una consulenza tecnica d’ufficio, i pagamenti degli importi in discussione e ha escluso il carattere concorsuale degli aggi, degli oneri tabellari e delle spese d’insinuazione al passivo, in quanto relativi ad attività compiute dopo la domanda di concordato; - contro questo decreto propone ricorso s.p.a.

Equitalia Servizi di riscossione per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui il Fallimento replica con controricorso. Considerato che: - va premesso che col ricorso si aggredisce il decreto limitatamente al rigetto del capo di opposizione concernente gli importi non ammessi perché già pagati; -col primo motivo di ricorso , difatti, la ricorrente lamenta la violazione delle norme riguardanti la giurisdizione, sostenendo che, a fronte dell’eccezione di pagamento, il credito avrebbe dovuto essere ammesso con riserva, e col secondo denuncia il conseguente vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il tribunale fallimentare, che avrebbe determinato la nullità del decreto emesso; - in relazione alla materia giustiziabile così circoscritta, il Fallimento ha rappresentato e documentato di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente per la riscossione (cd.

“rottamazione quater”), impegnandosi a rinunciare ai giudizi pendenti, ed entrambe le parti hanno proposto istanza di dichiarazione di estinzione; -al cospetto della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, questo deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente (in tal senso, Cass. n. 17915/21; n. 668/24), oppure perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora egli sia resistente o intimato (Cass. n. 9535/24; n. 668/24, cit.); -il giudizio è estinto.

Per questi motivi La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il 1