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Ordinanza — n. 7033/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court partially allows foreign nationals' claim for reimbursement of discriminatory residence permit fees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7033/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation partially overturned the Milan Court of Appeal's decision regarding residence permit fees. The Ministry of Interior argued that the 2017 decree fully aligned with EU rulings by adjusting costs, while the applicants contended the 2011 fees remained discriminatory. The court ruled that the 2017 decree must be interpreted retroactively to eliminate the prejudicial effects of the earlier discriminatory amounts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 15 c.2 ter D.Lgs. 286/1998; Art. 52 D.Lgs. 196/2003: National laws implementing EU directives must be interpreted retroactively to remove discriminatory effects established by prior national provisions.

Parole chiave

Generato dall'IA
residence permit fees discriminatory charges retroactive application EU directive compliance foreign nationals rights

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 15 c.2 ter D.Lgs. 286/1998
Art. 52 D.Lgs. 196/2003

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Testo completo

!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024Numero di raccolta generale 7033/2024Data pubblicazione 15/03/2024REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli * * Magistrati Oggetto* * * Presidente* CC* * *n.12075/2019* * * Consigliere* * Consigliere* * * Consigliere * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 12075/2019 * proposto daMINISTERO DELL INTERNO MINISTERO * *PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI * elettivamentedomiciliati in ROMA VIA DEI * 12 pressol AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO * cheli rappresenta e difende ricorrenticontro* * * * * * * * domiciliati ex lege in ROMA PIAZZACAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONErappresentati e difesi dagli avvocati * * * * * disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024Numero di raccolta generale 7033/2024Data pubblicazione 15/03/2024 controricorrentiavverso SENTENZA di CORTE D APPELLO MILANO n. 4564/2018depositata il 22/10/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024dal Consigliere * * *1.Sonia * * * * * * * * * * * * * * * *tutti cittadini stranieri di * extracomunitari convennero ingiudizio davanti al Tribunale di Milano il Ministero dell interno ilMinistero dell * e delle * e la Presidenza delConsiglio dei * premettendo a di avere corrisposto perottenere il rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno importivariabili tra euro 80 00 per i permessi di durata superiore a tremesi e inferiore o pari a un anno euro 100 00 per i permessi didurata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni ed euro200 00 euro per i permessi di soggiornanti di lungo periodo bche tali importi determinati dall art.15 c.2 ter * Immigrazionesulla base del * 6 maggio 2011 reso in attuazione della legge15 luglio 2009 n. 94 con la quale era stato istituito il «Fondorimpatri» alimentato dalla metà del gettito conseguito dallariscossione del contributi anzidetti c che tali importi erano statiritenuti sproporzionati dalla Corte di * UE con sentenza 2settembre 2015 C 309/2014 rispetto agli obiettivi perseguiti dalladirettiva UE 2003/109/2015 CE del 23 novembre 2003 d chemalgrado tale pronunzia le autorità nazionali non avevanomodificato il * ult.cit. costringendo i ricorrenti a versare importidovuti sulla base di disposizioni discriminatorie in ragione dellanazionalità in quanto volte ad imporre a cittadini stranieri lacorresponsione di somme notevolmente superiori a quelle versate2 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024Numero di raccolta generale 7033/2024dai cittadini italiani per prestazioni dal contenuto analogo quali adData pubblicazione 15/03/2024esempio il rilascio della carta d identità .1.1. * base di tali premesse gli attori chiedevano che fosseaccertata la discriminazione posta in essere dalle amministrazioniconvenute per aver determinato l importo dovuto dai cittadinistranieri per la richiesta di rinnovo o rilascio del permesso disoggiorno in misura sproporzionata rispetto a quello richiesto alcittadino italiano per documenti di analoga natura nonché lacondanna delle convenute al risarcimento dei danni conseguentialla discriminazione da quantificare in misura corrispondente alladifferenza tra quanto effettivamente pagato e quanto dovuto se ilcontributo fosse stato fissato in modo proporzionato.2.

Il Tribunale di Milano con sentenza dell 8 luglio 2016 dopoavere disatteso l eccezione di incompetenza territoriale delTribunale di Milano a favore della competenza del Tribunale diRoma riteneva che a la Corte di * UE sent. 2.9.2015causa C 309/2014 nel dare seguito al rinvio pregiudizialeproposto dal * * nell ambito del ricorso nel quale era statoimpugnato il * 6 ottobre 2011 aveva dichiarato che «ladirettiva 2003/109 osta ad una normativa nazionale come quellacontroversa nel procedimento principale che impone ai cittadini dipaesi terzi che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso disoggiorno nello Stato membro considerato di pagare un contributodi importo variabile tra * 80 e * 200 in quanto siffattocontributo è sproporzionato rispetto alla finalità perseguita dalladirettiva ed è atto a creare un ostacolo all esercizio dei diritticonferiti da quest ultima» b lo stesso giudice di Lussemburgoaveva attribuito al giudice nazionale qualora sia stata accertatauna discriminazione incompatibile con il diritto comunitario ilpotere di disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria finchénon siano adottate misure volte a ripristinare la parità ditrattamento senza doverne chiedere o attendere la previa3 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024Numero di raccolta generale 7033/2024rimozione da parte del legislatore e il dovere di applicare aiData pubblicazione 15/03/2024componenti della categoria sfavorita lo stesso regime che vieneriservato alle persone dell altra categoria Corte * 16 gennaio2008 cause riunite da C 128/07 a C 131/07 c il * *all esito del rinvio pregiudiziale aveva annullato il DM 6.10.2011 limitatamente agli artt. 1 commi 1 che fissava i contributi di80 00 100 00 e 200 00 euro 2 2 e 3 precisando che «l effettoutile sarebbe compromesso anche dalla fissazione di un contributoeccessivo nei confronti di coloro che richiedono il rilascio dipermessi di soggiorno più brevi dato che il conseguimento diquesti ultimi costituisce il presupposto logico e giuridico per ilconseguendo status di soggiornante di lungo periodo» senzadunque limitare il criterio enunciato alla fattispecie del permesso disoggiorno di lungo periodo d le disposizioni che determinano lamisura del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso disoggiorno nei limiti indicati erano da considerare sulla base diuna valutazione compiuta in via incidentale del tutto illegittime esi traducevano in un atto dal contenuto discriminatorio e la leggeordinaria e il DM adottato a norma degli articoli 5 comma 2 ter e14 bis del decreto legislativo n. 286/1998 avevano quindiintrodotto in contrasto con il diritto comunitario una disparità ditrattamento del cittadino straniero rispetto al cittadino italianoposto che gli stessi per ottenere il permesso di soggiorno eranostati costretti a pagare una somma notevolmente superiore pari acirca otto volte a quella pagata dagli italiani per usufruire diprestazioni dal contenuto analogo come il rilascio di cartad identità nazionale f la discriminazione per motivi di nazionalitàopera in ragione del mero rilievo del trattamento deterioreriservato allo straniero quale effetto della sua appartenenza ad unanazionalità diversa da quella italiana g i ricorrenti costretti acorrispondere le somme di cui al DM 6.10.2011 per ottenere ilrinnovo del permesso di soggiorno dovevano ritenersi vittime di4 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024discriminazione fondata sulla nazionalità h l assunto prospettatoNumero di raccolta generale 7033/2024dalle amministrazioni resistenti circa l esistenza di unaD ata ptutbibvliictaàzio ne 15/03/2024istruttoria più complessa necessaria per il rilascio dei permessi disoggiorno rispetto al rilascio di titoli di contenuto analogo per icittadini italiani non era stata in alcun modo dimostrata i unavolta accertata la discriminazione stante l impossibilità dideterminare in via giurisdizionale l importo previsto per le tretipologie di permessi di soggiorno determinazione che rientra nelladiscrezionalità della * da esercitare nei limiti tracciati dallaCorte di * e dalla presente decisione così da esigere importianaloghi a quelli richiesti ai cittadini italiani per documenti dianaloga natura la domanda di restituzione così riqualificata ladomanda di condanna al risarcimento del danno proposta dairicorrenti poteva essere accolta con riferimento alla differenza tral importo previsto per il permesso di soggiorno elettronico pari adeuro 27 50 e quello versato dai ricorrenti in base all art. 28 del* 150/2001 h pertanto andavano riconosciuti a * * e * * * * cheavevano versato euro 100 00 per il permesso di soggiornobiennale nel 2012 e 200 00 euro per il permesso di soggiorno dilungo periodo la somma di euro 245 00 e a * * * * * * * che avevano corrisposto euro 200 00 ciascuno per 2 richieste dirinnovo del permesso di soggiorno la somma di euro 145 00ciascuno oltre interessi dalla data della domanda.3.Avverso la decisione del Tribunale è stato proposto appello dalle* convenute in primo grado le quali nel corso delgiudizio precisavano che il Ministero dell economia e dellecon il decreto 5/5/2017 * n. 131 del 8/6/2017 a modificarele disposizioni interessate alla vicenda oggetto di valutazionesostenendo che gli originari importi di cui all art. 1 * 6/10/20115 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024Numero di raccolta generale 7033/2024erano stati ridotti sulla base della discrezionalità riconosciuta alloData pubblicazione 15/03/2024Stato membro dalla stessa Corte di * UE di far gravare suisoggetti che ne beneficiavano una parte dei costi dell istruttorianecessaria al rilascio del permesso di soggiorno e che i nuoviimporti indicati con riferimento alla durata dei singoli permessi disoggiorno risultavano proporzionati e non ostativi all effetto utileche la direttiva comunitaria aveva inteso raggiungere.4.

La Corte di appello di Milano con sentenza n.4564/2018 harigettato l impugnazione confermando la sentenza impugnata.4.1 Per quel che qui ancora rileva la Corte di appello ha osservatoche a la domanda giudiziale del ristoro del danno patrimonialenon era stata proposta autonomamente ma dipendeva dall azionediscriminatoria alla quale i ricorrenti avevano collegato la richiestarisarcitoria per la quale vigeva la competenza funzionaleinderogabile ed esclusiva del Tribunale del luogo in cui il ricorrenteha il domicilio alla stregua dell art. 28 del d.lgs. n. 150/2011 nonvenendo in discussione alcuna azione autonoma di risarcimento deldanno per inadempimento di direttive comunitarie b era correttala decisione impugnata laddove nel condividere l assunto espressodal Consiglio di Stato con la sentenza n.4487/2016 di confermadella sentenza del * * del 24.6.2016 aveva ritenuto che lasentenza della Corte di * del 2 settembre 2015 si eraconsapevolmente e deliberatamente occupata per evidenti e benmotivate ragioni di ordine logico sistematico anche della misuradei contributi stabiliti per il rilascio o il rinnovo dei permessi dibreve durata per quanto non contemplati dalla direttiva n.2003/109/CE sicché «la realizzazione degli obiettivi perseguitidalla direttiva è un limite invalicabile al potere discrezionale degli* membri nella determinazione dei contributi anche conriferimento ai permessi di soggiorno di breve periodo tra lecondizioni per l acquisizione dello status di soggiornante di lungoperiodo vi è anche quella del soggiorno legale ed ininterrotto nel6 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024Numero di raccolta generale 7033/2024territorio del singolo Stato membro per diversi anni» ciò pureData pubblicazione 15/03/2024ricavandosi dai consideranda della direttiva n.2003/109/CE n. 910 e 18 c l attività istruttoria necessaria per il rilascio deipermessi di soggiorno non poteva ritenersi complessa e sirisolveva in adempimenti burocratici che permettono la facilereperibilità delle informazioni necessarie nemmeno differendo inbase alla tipologia di permesso di soggiorno d la destinazionedella metà del gettito del contributo al finanziamento del «Fondorimpatri» per le spese connesse al rimpatrio dei cittadini di Paesiterzi rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale versoi Paesi di origine o di provenienza era in contrasto con la finalitàrappresentata dalle * appellanti secondo cui i costisostenuti dallo Stato italiano per l accertamento dei requisiti perl acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo e per ilrilascio del permesso di soggiorno potevano essere pari o anchemaggiori al gettito del contributo e il * del 6/10/2011 avevaintrodotto un trattamento differenziato dei cittadini di Paesi terzirispetto ai cittadini italiani per motivi di nazionalità costringendolia pagare contributi di importo notevolmente superiori a quelliversati dai cittadini italiani per ottenere documenti elettronici dianaloga natura dando luogo ad una situazione di svantaggio per icittadini extracomunitari a causa di una caratteristica che pur nonsenza espressamente indicare il fattore discriminante era ad essointimamente e inscindibilmente connesso creando un ostacolo alconseguimento dell effetto utile perseguito dalle disposizionicomunitarie in aperto contrasto con la parità di trattamentogarantita anche dall art. 11 della direttiva 2003/109/CE facclarata dalla Corte di giustizia UE la natura sproporzionata deicontributi fissati dall ordinamento nazionale doveva ritenersi che laviolazione della direttiva così come accertata consentiva alcittadino straniero che ha pagato l importo sproporzionato diottenere a titolo di risarcimento danni danno patrimoniale7 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024Numero di raccolta generale 7033/2024l importo in eccedenza versato poiché la * comunitaria nonData pubblicazione 15/03/2024fissava un importo massimo da versare era condivisibile il criteriodi liquidazione adottato dal Tribunale di Milano sulla base di unprincipio di equità g la nuova normativa entrata in vigore il9/6/2017 e con cui sono stati fissati i nuovi contributi per le diversee singole tipologie di permessi non conteneva disposizionitransitorie sicché si doveva ribadire la correttezza degli importi darestituire indicati nella sentenza impugnata.5.

Il Ministero dell interno il Ministero dell * e delle *e la Presidenza del Consiglio dei ministri hanno impugnato lasentenza indicata in epigrafe con ricorso per cassazione affidato adue motivi al quale * * * * * * * * * * * * * * * hanno resistito con controricorso.6. I controricorrenti hanno depositato memoria. La causa è stataposta in decisione all udienza del 7.3.2024.7.Con il primo motivo le ricorrenti prospettano la violazionedell art.25 c.p.c. e dell art.28 del d.lgs. n.150/2011 nonchédell art.101 c.p.c. La Corte di appello avrebbe errato nel qualificarela domanda come azione di discriminazione anziché quale azionedi risarcimento del danno quantificato nelle somme versate a titolodi contributo in eccedenza rispetto al dovuto risultando dunquefondata l eccezione di incompetenza del Tribunale di Milano ai sensidell art.25 c.p.c.

Inoltre avendo i ricorrenti azionato la pretesarisarcitoria in relazione alla permanenza di una normativa incontrasto con il diritto dell * europea non potrebbe chediscenderne il difetto di legittimazione passiva del Ministerodell * e della Presidenza del Consiglio dei ministri poiché ilMinistero dell Interno era l unico soggetto deputato alla riscossionedel contributo per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.8 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024Numero di raccolta generale 7033/20247.1 Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsaData pubblicazione 15/03/2024applicazione degli artt.5 comma 2 ter 43 e 44 del d.lgs.n.286/1998 2 d.lgs. n.215/2003 1 c.22 lett.b l.n.94/2005 7viciesquater d.l.n.7/2005 * 4.4.2006 * 6.10.2011 *5.5.2017.

La Corte di appello avrebbe errato nel ritenereequiparabili gli importi dovuti per il rilascio di permessi di soggiornoa quelli sostenuti dai cittadini italiani per ottenere documentielettronici ritenuti di natura analoga parimenti errando nelconsiderare che l attività necessaria per il rilascio dei primi fossenon particolarmente complessa muovendo da un erronearicostruzione della nozione di discriminazione. Infatti nel caso dispecie l imposizione del contributo economico a tutti i richiedenti ilpermesso di soggiorno non potrebbe assurgere a comportamentodiscriminatorio risultando detti contributi fissati «in ragione dellacomplessità degli accertamenti e delle operazioni di rilascio e dirinnovo dei predetti titoli non assimilabili a quelli richiesti perl emissione di altri documenti amministrativi».

La Corte di appellonon avrebbe dunque considerato la divergenza per natura efunzione fra permessi di soggiorno e documenti di identità rilasciatiai cittadini italiani i primi legittimando la presenza dello stranierosul territorio nazionale sulla base di una attività provvedimentale acontenuto autorizzatorio ed i secondi consistendo in una meranazionale. La Corte di giustizia UE non avrebbe dunque conclamatol esistenza di un comportamento discriminatorio quale effetto del* dell ottobre 2011 essendosi limitata ad affermare la naturasproporzionata del contributo come fissato a livello nazionale.Peraltro l art.5 bis d.l.n.66/2014 convertito con modificazioni nellal.n.89/2014 aveva introdotto un contributo consolare di euro300 00 per le spese istruttorie necessarie al trattamento delladomanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iuresanguinis.

Per tali motivi dovrebbe escludersi la discriminazione a9 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024Numero di raccolta generale 7033/2024carico dei richiedenti il permesso di soggiorno anche in ragioneData pubblicazione 15/03/2024dell esiguità della misura posta a loro carico. Peraltro il *5.5.2017 nel rideterminare gli importi dovuti per il rilascio dellevarie tipologie di permesso di soggiorno in attuazione dellasentenza del Consiglio di Stato n.4487/2016 che aveva confermato* * n.6095/2016 era stato erroneamente ritenuto nonapplicabile in quanto sprovvisto di disposizioni transitorie essendostato adottato «ora per allora» proprio in relazione alla decisionedel Consiglio di Stato rendendo erronea la decisione del giudice diappello in punto di quantificazione del contributo dovuto dairicorrenti sulla base dei costi per il rilascio di documentoelettronico non afferendo minimamente alle spese istruttoriesottese al rilascio dei permessi di soggiorno.8.

I controricorrenti nel controricorso hanno dedottol inammissibilità ed infondatezza dei motivi proposti. Leamministrazioni appellanti nel precisare le conclusioni innanzi allaCorte di appello avrebbero rinunciato alla domandaoriginariamente proposta di rigetto integrale delle domandedegli importi mediante modifica del parametro di riferimento delresiduo importo dovuto ciò precluderebbe a loro dire l esamedell eccezione di incompetenza territoriale e della questione relativaall accertamento sul carattere discriminatorio apparendocomunque corretta la decisione impugnata.9.

Il primo motivo è infondato sotto tutti i profili esposti.9.1. Per un verso giova ricordare che la rilevazione edinterpretazione del contenuto della domanda è attività riservata algiudice di merito ed è sindacabile a ove ridondi in un vizio dinullità processuale nel qual caso è la difformità dell attività delgiudice dal paradigma della norma processuale violata che deveessere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360 comma 1 n. 4c.p.c. b qualora comporti un vizio del ragionamento logico10 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024decisorio eventualità in cui se la inesatta rilevazione del contenutoNumero di raccolta generale 7033/2024della domanda determina un vizio attinente alla individuazDaiotan pueb bldicaezlio ne 15/03/2024petitum potrà aversi una violazione del principio di corrispondenzatra chiesto e pronunciato che dovrà essere prospettato come viziodi nullità processuale ai sensi dell art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.c quando si traduca in un errore che coinvolge la qualificazionegiuridica dei fatti allegati nell atto introduttivo ovvero la omessarilevazione di un atto allegato e non contestato da riteneredecisivo ipotesi nella quale la censura va propostarispettivamente in relazione al vizio di error in iudicando in baseall art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. o al vizio di error facti nei limiticonsentiti dall art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. cfr.Cass.n.11103/2020 .9.2.

La decisione impugnata nel disattendere l eccezione diincompetenza ai sensi dell art.25 c.p.c. si è correttamente limitataad interpretare le domande proposte dai ricorrenti in primo gradocogliendone l inscindibile collegamento fra domanda risarcitoria econdotta discriminatoria derivate dalla normativa internaprospettata dalle parti attrici per la quale è prevista la competenzafunzionale del Tribunale del luogo nel quale il ricorrente ha ildomicilio art.28 d.lgs.n.150/2011 in tal modo coerentementeescludendo con statuizione che si sottrae alla verifica di questaCorte il radicamento della competenza in base all art.25 c.p.c.9.3.

A conferma della correttezza delle valutazioni operate in puntodi competenza dal giudice di merito è utile ricordare che lagiurisprudenza di questa Corte ha più volte evidenziato la naturaspeciale disciplina processuale dettata dal * n. 150 del 2011art. 28 individuandone il fondamento nelle preminenti esigenze ditutela delle vittime di atti e comportamenti discriminatori ericonoscendo quindi il carattere funzionale ed esclusivo del foro daessa introdotto ritenuto prevalente sugli altri fori ancheinderogabili previsti dal codice di rito o da norme speciali a11 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024Numero di raccolta generale 7033/2024garanzia di interessi ulteriori anch essi considerati meritevoli diData pubblicazione 15/03/2024particolare tutela cfr. * * VI 29/10/2013 n. 24419 .

Si èinfatti sottolineata l importanza primaria che nel nostro sistema divalori rivestono le finalità perseguite dal legislatore attraverso ladisciplina antidiscriminatoria affermandosi che in quantofinalizzata ad una piena realizzazione del fondamentale principio diuguaglianza la cui completa attuazione risulta impedita ocomunque ostacolata dai predetti atti o comportamenti essa dicerto prevale per tale connotazione ulteriore sulle normeinderogabili che nell intento di garantire il minore disagio possibilenell esercizio dei diritti in sede giudiziaria concentrano lacompetenza in un determinato foro individuato secondo criteri diprossimità con l oggetto della controversia cfr. per le controversiein materia di lavoro * n. 3936/2017 .

E stato inoltrerichiamato il principio ripetutamente affermato da questa Corte inriferimento all ipotesi in cui la medesima controversia ricadaastrattamente nell ambito applicativo di più norme che contemplinofori diversi tutti inderogabili secondo cui il conflitto dev essererisolto affermando la prevalenza di quello previsto dalla norma piùrecente alla quale dev essere riconosciuta una portata limitatrice diquelle precedenti cfr. * * I 9/10/2015 n. 20304 VI 12/03/2014 n. 5703 * * III 9/06/2011 n.12685 cfr.Cass.n.3936/2017 . * solo da aggiungere che nelvalutare nel merito la domanda proposta nei confronti di tutti isoggetti che avevano a vario titolo contribuito nella prospettivaesposta dai ricorrenti e condivisa dal giudice di merito a dareluogo ciascuno per gli atti di propria competenza alle condottediscriminatorie non può ravvisarsi alcuna violazione in punto dilegittimazione passiva come prospettato dalle ricorrentiriguardando piuttosto il tema di causa la fondatezza nel merito idest la titolarità passiva delle domande proposte dai ricorrenti inprimo grado.12 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024Numero di raccolta generale 7033/202410. * all esame del secondo motivo lo stesso si riassumeData pubblicazione 15/03/2024nelle censure che per un verso contestano l affermazione dallaritenuta natura discriminatoria in relazione alla pronunzia dellaCorte di giustizia UE che si sarebbe limitata ad accertare ilcarattere sproporzionato dei contributi originariamente dispostidalla normativa secondaria interna e non già il caratterediscriminatorio delle stesse.

Per altro verso andrebbe esclusol effetto discriminatorio in relazione alla finalità dell imposizione delcontributo collegata alla complessità degli accertamenti per ilrilascio dei permessi tutt affatto diversi da quelli correlatiall emissione delle carte di identità ai cittadini italiani unicamenterivolte a determinare l identità personale del titolare. Per altroverso ancora le ricorrenti contestano in definitiva laquantificazione del risarcimento del danno riconosciuto dal giudicedi merito ritenendo che il parametro utilizzato per tale liquidazionenon sarebbe corretto dovendosi utilizzare quello del *5.5.2017 dotato di efficacia retroattiva in quanto emesso perconformarsi alla decisione del giudice amministrativo10.1 Occorre a questo punto riflettere sul senso da attribuire alladecisione della Corte di giustizia *Non vi è dubbio che la Corte di giustizia UE con la sentenza del 2settembre 2015 in causa C 309/2014 abbia per un versoacclarato la natura sproporzionata dei contributi fissati a livellointerno senza operare alcuna distinzione fra i costi dei permessi disoggiorno richiesti o per i relativi rinnovi a carico dei soggettilungo soggiornanti e cioè di coloro che sono cittadini di paesi terzistabilitisi a titolo duraturo negli * membri da quelli previsti acarico di richiedenti altre tipologie di permessi di soggiornoall epoca dei fatti per cui è processo profondamente modificatadalla legislazione successiva.10.2.

A tale conclusione è pervenuto motivatamente il Consiglio diStato «dalla lettura della sentenza della Corte di *13 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024Numero di raccolta generale 7033/2024dell * europea del 2 settembre 2015 in C 309/14 emergeData pubblicazione 15/03/2024chiaramente che al contrario di quanto sostengono le appellantiessa abbia inteso riferirsi consapevolmente e deliberatamente perevidenti e ben motivate ragioni di ordine logico sistematico anchealla misura dei contributi stabiliti per il rilascio o il rinnovo deipermessi di breve durata per quanto non contemplati dalladirettiva n. 2003/109/CE. 12.1.

… se è pur corretto affermarecome sostiene l Avvocatura Generale dello Stato nell appello qui inesame che la direttiva n. 2003/109/CE regoli esclusivamente ipermessi UE per soggiornanti di lungo periodo non è altrettantocorretto dedurne che il diritto eurounitario sia estraneo edindifferente al percorso normativo che nel suo complesso ognisingolo Stato delinea per il conseguimento di tali permessi. 12.2.Se fosse vero che solo il segmento finale di tale percorso e cioèquello esclusivamente concernente la procedura –e il contributoper l ottenimento del permesso UE per i soggiornanti di lungoperiodo debba essere oggetto di normazione eurounitaria e diinterpretazione da parte della Corte di * ogni singolo Statopotrebbe introdurre una normativa sui permessi di più brevesoggiorno tanto restrittiva da rendere sostanzialmente impossibileo eccessivamente oneroso per gli stranieri la legale permanenza nelterritorio per cinque anni necessari a stabilizzare la loro posizioneall interno dell * europea e a consentirne l inserimento neltessuto socioeconomico. 12.3.

In questo modo la libertà distabilimento che pure la direttiva n. 2003/109/CE mira aproteggere diverrebbe puramente teorica finendo di fatto peressere vanificata perché – mediante l introduzione di unalegislativa nazionale relativa ai permessi di più breve duratasostanzialmente penalizzante o addirittura proibitiva già solo alivello economico per la stabile permanenza degli stranieri nelterritorio nazionale – l obiettivo di conseguire i permessi di lungadurata sarebbe un traguardo irraggiungibile e illusorio per molti di14 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024Numero di raccolta generale 7033/2024essi per quanto in possesso di tutti i requisiti previsti dallaData pubblicazione 15/03/2024normativa eurounitaria con evidente elusione delle finalitàperseguite dalla stessa direttiva n. 2003/109/CE. 12.4.

Quantoall aspetto qui controverso dei contributi richiesti per il rilascio e ilrinnovo dei permessi la Corte di * ha evidenziato talepercorso ed ha censurato nel suo complesso la normativa italianasullo straniero intenzionato a stabilizzarsi avente tutti i requisitiprevisti dalla direttiva perché tale normativa pone una serie diostacoli sproporzionati rispetto alle finalità perseguite dalla direttiva– l inserimento dei lungo soggiornanti – e costituenti un ostacoloall esercizio dei diritti che essa loro conferisce»* argomentazioni sono state condivise sia dal giudice diprimo grado sia dalla Corte di non sono nemmeno contrastatedalle ricorrenti le quali hanno del resto dato atto che è stata datapiena attuazione alla decisione di annullamento del *pronunziata dal giudice amministrativo per effetto dell adozione diun nuovo * 5.5.2017 .10.3. * la posizione espressa dalla Corte di appello apparepienamente condivisibile ove appunto si consideri che nellaricordata sentenza della Corte di giustizia UE il giudice diLussemburgo dopo avere espressamente ricordato il * del 2011e gli importi fissati per i permessi di breve periodo e per quellirelativi ai soggiornanti di lungo periodo ebbe ad aggiungere che«l incidenza economica di un contributo siffatto può essereconsiderevole per taluni cittadini di paesi terzi che soddisfano lecondizioni poste dalla direttiva 2003/109 per il rilascio dei permessidi soggiorno previsti da quest ultima e ciò a maggior ragione per ilfatto che in considerazione della durata di tali permessi talicittadini sono costretti a richiedere il rinnovo dei loro titoli assai difrequente e che all importo di detto contributo può aggiungersiquello di altri tributi previsti dalla preesistente normativa nazionalecosicché in tali circostanze l obbligo di versare il contributo di cui15 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024trattasi nel procedimento principale può rappresentare un ostacoloNumero di raccolta generale 7033/2024alla possibilità per i predetti cittadini dei paesi terzi di farD avtaa pluebbrlieca ziio ne 15/03/2024diritti conferiti loro dalla summenzionata direttiva.» cfr.

§ 27 Cortegiust. 2 settembre 2015 C 309/14 .10.4. Tanto è sufficiente per ritenere che la Corte di giustizia UEabbia effettivamente individuato il punto di collegamento fra i costiprevisti a livello nazionale per le diverse tipologie dei permessi disoggiorno in Italia all epoca previsti individuando la necessità che iltest di proporzionalità reso necessario dalla dir.2003/109 dovesseestendersi necessariamente a tutte le tipologie regolate dal *del 2011.10.5. A questo sindacato d altra parte era stata sollecitato ilgiudice comunitario dal * * che con l ordinanza di rinviopregiudiziale n.5290/2014 aveva per l appunto esposto nella partemotiva del rinvio il proprio avviso secondo il quale «risulta chel imposizione del pagamento di un contributo per il rilascio del titoloa soggiornare sul territorio dello Stato italiano richiesto da uncittadino di un * terzo pari nel minimo a circa 8 volte il costodel rilascio della carta d identità tenuto conto di quanto giàaffermato dalla Corte di giustizia UE nella decisione n. 508 del2012 appare confliggente con i ricordati principi di livellocomunitario e soprattutto non sembra coerente con il citatoprincipio di proporzionalità nel senso espresso dalla direttiva2003/109/CE.»10.6.

Orbene sotto questo profilo la decisione del giudice diLussemburgo resa con riferimento ai costi per i permessi deisoggiornanti di luogo periodo e dei loro familiari si riferisce alladirettiva 109 già ricordata nella quale peraltro non vi era alcunespresso riferimento alla proporzionalità dei costi diversamenteche per altri permessi disciplinati da ulteriori strumenti comunitarinei quali il riferimento alla necessità di contenere detti costi è stataespressamente considerata cfr. ad es. art.36 dir.UE 11 maggio16 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024Numero di raccolta generale 7033/20242016 2006/801 relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno deiData pubblicazione 15/03/2024cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca studio tirociniovolontariato programmi di scambio di alunni o progetti educativi ecollocamento alla pari rifusione art.19 par.1 * del26 febbraio 2014 sulle condizioni di ingresso e di soggiorno deicittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratoristagionali .10.7. * posto non è superfluo evidenziare che la Corte giustiziaUE in piena linea di continuità con quanto già ritenuto nellapronunzia che aveva riguardato la procedura di infrazione neiconfronti del Regno di Olanda e della Grecia sempre relativa aicosti sproporzionati fissati per il rilascio di permessi di soggiorno aisoggetti soggiornanti di lungo periodo aveva ritenuto che lafissazione di importi sproporzionati previsti dal * del 2011 inostacolo all esercizio dei diritti conferiti da quest ultima.10.8. * dunque al Collegio che tale precisazione abbia estremorilievo ai fini del presente giudizio dimostrando che la decisioneresa dal giudice di Lussemburgo fosse orientata ad evitare che iPaesi dell * potessero attraverso una politica relativa ai costiper i permessi di soggiorno pur riservata alla discrezionalità deglistessi tuttavia incidere negativamente sui diritti che la stessadirettiva 109 intendeva espressamente salvaguardare e fra questiquello di soggiorno insieme ai diritti fondamentali.10.9.

Né può essere senza significato che tale indicazione riflettaancora una volta il contenuto della sentenza della Corte di giustiziaUE del 2012 causa 508/10 cit. resa nel procedimento diinfrazione ricordato allorché si era espressamente affermato che«…Contributi aventi un incidenza finanziaria considerevole per icittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni previste dalladirettiva 2003/109 per il rilascio di detti permessi di soggiornopotrebbero privare tali cittadini della possibilità di far valere i diritti17 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024Numero di raccolta generale 7033/2024conferiti dalla direttiva in parola contrariamente al decimoData pubblicazione 15/03/2024considerando della medesima.

Orbene come emerge da taleconsiderando il sistema di regole procedurali per l esame delledomande intese al conseguimento dello status di soggiornante dilungo periodo non dovrebbe costituire un mezzo per ostacolarel esercizio del diritto di soggiorno» cfr. § 70 e 71 Corte giust. C508/10 .10.10. * consente di affrontare l ulteriore censura esposta nelsecondo motivo di ricorso e dunque di verificare il senso e laportata della sentenza della Corte di giustizia UE più volte ricordatae delle pronunzie del giudice amministrativo sul quale si appuntaparte della censura contestandosi dai ricorrenti l equiparazione fraritenuta «sproporzione» del contributo originariamente fissato sulpiano interno e «discriminazione» invece nel caso di specie ritenutadal giudice di merito di primo e di secondo grado .10.11.

La censura è infondata posto che il giudice di appello haargomentato sulla ritenuta sussistenza di una discriminazioneindiretta correlata al * 6.10.2011 proprio muovendo dall esamecompiuto della sentenza della Corte di giustizia e dellaprecisazione ivi già ricordata in ordine alla necessità che la politicain tema di costi per il rilascio di permessi di soggiorno non finiscacol costituire un ostacolo al diritto di soggiorno dei richiedenti e nonpregiudichi i loro diritti fondamentali in modo discriminatorio.10.12. In altri termini è stato il giudice di merito – di primo e disecondo grado ad individuare il contegno discriminatorio sotteso al* del 2011 in base alla nazionalità nei confronti dei richiedenti ipermessi di soggiorno provenienti da paesi terzi assoggettandoliad un peso economico ingiustificato destinato ad incidere sul dirittodi soggiorno nella ricorrenza dei relativi presupposti individuati dalrichiedente e appunto discriminatorio rispetto ai cittadinirichiedenti un titolo ritenuto corrispondente carta d identità per ilrilascio del quale l ordinamento positivo richiedeva costi18 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024Numero di raccolta generale 7033/2024notevolmente inferiori.

E ciò ha fatto correttamente sussumendo laData pubblicazione 15/03/2024fattispecie nel corretto quadro normativo art.43 d.lgs.n.286/1998e art.2 d.lgs.n.215/2003 .10.13. * esclude dunque di poter profilare il vizio sotto il profilodella non corretta applicazione della giurisprudenza comunitaria alcaso di specie. Ed invero il giudice di merito ha operatodirettamente una verifica in ordine alla ricorrenza nel caso di speciedi un comportamento discriminatorio in violazione dell art.2 c.2lett.b del d.lgs.n.215/2003 affermando che «il * del6/10/2011 ha introdotto un trattamento differenziato dei cittadinidi Paesi terzi rispetto ai cittadini italiani per motivi di nazionalitàpoiché li ha costretti a pagare dei contributi di importonotevolmente superiori a quelli versati dai cittadini italiani perottenere documenti elettronici che ben possono essere consideratidi analoga natura».10.14. * per cui bene ha fatto la Corte di appello a ritenerecon valutazione autonoma – ed al contempo intimamente collegata rispetto a quella relativa al giudizio di proporzionalità operatodalla Corte di giustizia UE che il * del 2011 in attuazione dellalegge già ricordata art.5 c.2 ter * aveva consapevolmentecreato una situazione di svantaggio per i cittadini non comunitarionerandoli di contributi economici necessari per l ottenimento deipermessi di soggiorno non solo sproporzionati rispetto alle finalitàperseguite dalla direttiva UE 109 cit. ma altresì idonei arappresentare un fattore discriminante per l ottenimento tanto dellostatus di lungo soggiornanti che dei permessi di soggiorni di piùbreve durata.10.15.

E altrettanto corretto deve ritenersi il giudizio di contrarietàai canoni di non discriminazione fatti propri dalla stessa direttiva CEn.109/2003 con le declinazioni contenute nell art. 11.10.16. In definitiva nelle affermazioni esposte dalla Corte diappello non si ravvisa il vizio prospettato dai ricorrenti.19 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024Numero di raccolta generale 7033/202410.17. * perché il giudice di merito ha correttamente ritenutoData pubblicazione 15/03/2024sussistente una discriminazione indiretta valutando che ladifferenza di trattamento fra i costi sopportati dai cittadini italianirichiedenti una carta d identità e quelli richiesti ai richiedenti ipermessi di soggiorno dei lungo soggiornanti e/ richiedenti cheavrebbero perciò potuto acquisire lo status anzidetto stimata inmisura pari ad otto volte costituiva una discriminazione fondatasulla nazionalità e quindi un ostacolo all ottenimento dellacertificazione fondata sulla nazionalità.Così facendo la Corte territoriale non è incorsa in alcun error iurisrispetto alla sussunzione della condotta nel tipo di discriminazioneindiretta ove solo si consideri che ai fini del giudizio sulladiscriminazione non si richiede la completa identità delle fattispecieche renderebbe inapplicabile la tutela antidiscriminatoria è invecesufficiente che le situazioni siano simili o analoghe come appuntoha ritenuto correttamente il giudice di merito.10.18. * del resto conto rilevare a conferma della soluzioneespressa dalla Corte di appello che l * * nelleconclusioni relative alla causa 508/10 presentata il 19 gennaio2012 ult.cit. relativa al procedimento di infrazione definito con lasentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 2012 avevaaffermato che «…l obiettivo perseguito dalla direttiva volta afavorire l integrazione dei soggiornanti di lungo periodo attraversola loro assimilazione sia pure parziale ai cittadini dell *debba condurre a trattare i primi in condizioni paragonabili a quelleapplicate ai secondi qualora in forza di tale direttiva essichiedano in condizioni simili il rilascio di documenti analoghi.Anche in mancanza di disposizioni relative al percepimento deicontributi tale obiettivo mi pare renda illegittima una disparità ditrattamento che non sia giustificata da alcuna ragione oggettiva.

Ilmargine di discrezionalità riconosciuto agli * membri mi pareperaltro soggetto ad una seconda serie di limiti concernenti il20 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024Numero di raccolta generale 7033/2024rispetto dei diritti fondamentali. * infatti da unaData pubblicazione 15/03/2024giurisprudenza costante della Corte che i doveri inerenti alla tuteladei principi generali riconosciuti nell ordinamento giuridicodell * tra i quali vanno annoverati i diritti fondamentalivincolano parimenti gli * membri quando danno esecuzione allenormative dell * e quindi questi sono tenuti quanto piùpossibile ad applicare siffatte normative in condizioni tali da nonviolare detti doveri.

Il terzo considerando della direttiva precisad altro canto che quest ultima rispetta i diritti fondamentali eosserva i principi riconosciuti segnatamente nella *europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertàfondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e nella Carta deidiritti fondamentali dell * europea. Ne consegue che ledisposizioni di attuazione della direttiva devono essere valutate allaluce dei diritti fondamentali e più in particolare del principio di nondiscriminazione. * nel quinto considerando della direttivala quale precisa che « g li * membri dovrebbero attuare ledisposizioni della presente direttiva senza operare discriminazionifondate su sesso razza colore della pelle origine etnica o socialecaratteristiche genetiche lingua religione o convinzioni personaliopinioni politiche o di qualsiasi altra natura appartenenza a unaminoranza nazionale censo nascita disabilità età o tendenzesessuali» il principio di non discriminazione mi pare osti allaprevisione di contributi il cui importo sia dissuasivo per i cittadini dipaesi terzi che non dispongano di capacità finanziariesufficientemente consistenti.»10.19. * tali argomentazioni espresse dall * Generalepur ovviamente non dotate di alcuna efficacia vincolante rispetto alsistema interno risultano pienamente convincenti ed utilizzabilicon l autorevolezza che può riconoscersi alle conclusioni degliAvvocati generali presso la Corte di giustizia UE per ulteriormentecorroborare il giudizio operato dalla Corte di appello poiché21 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024Numero di raccolta generale 7033/2024appaiono anch esse orientate a considerare proprio sulla baseData pubblicazione 15/03/2024dell esame diretto delle disposizioni contenute nella dir.109 cit. glieffetti discriminatori prodotti dalla determinazione sproporzionatadei costi dei permessi di soggiorno su soggetti provenienti da paesiterzi alcuni dei quali peraltro particolarmente vulnerabili proprioper la loro condizione di non soggiornanti di lungo periodo erichiedenti in Italia il rilascio di tali permessi.10.20.

D altra parte l ulteriore censura mossa dalle ricorrenti inordine al fatto che sarebbe stata operata una indebitacomparazione fra situazioni differenti è infondata. Sul punto èsufficiente rammentare che ancora una volta la Corte di giustizia Corte giust. sez. II sentenza 26/04/2012 C 508/10nell accertare l inadempimento dei Paesi * agli obblighi nascentidalla dir.109/2003 per avere introdotto costi sproporzionati per irilascio dei permessi ai lungo soggiornanti ebbe tra l altro adaffermare che «gli importi dei contributi richiesti dal Regno deiPaesi * variano all interno di una forbice il cui valore più bassoè all incirca sette volte superiore all importo dovuto per ottenereuna carta nazionale d identità.

Anche se i cittadini olandesi ed icittadini di paesi terzi nonché i loro familiari contemplati dalladirettiva UE 2003/109 non si trovano in una situazione identica unsimile divario dimostra la natura sproporzionata dei contributirichiesti in applicazione della normativa nazionale in esame» cfr.Corte giust. 26/04/2012 C 508/10 p.77 per concludere appuntoche i contributi richiesti dal Regno dei Paesi * ai sensi dellanormativa nazionale che attua la direttiva 2003/109 risultavano diper sé sproporzionati e idonei a creare un ostacolo all esercizio deidiritti conferiti da tale direttiva.10.21. * consente di affermare che la comparazione fra situazionisimili operata dal giudice di merito sia esente dal vizio prospettatoe rappresenti il fondamento dell accertata discriminazione22 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024Numero di raccolta generale 7033/2024dovendosi sul punto richiamare le considerazioni espresse subData pubblicazione 15/03/202410.17.10.22.

Né migliore sorte può riconoscersi alla censura esposta nelmotivo qui scrutinato nella parte in cui prospetta la comparazionecon i costi richiesti per il rilascio della cittadinanza italiana iuresanguinis ai sensi dell art.5 bis del d.l.n.66/2014 per desumerne laproporzionalità dei costi determinati nel * del 2011 per il rilascioo rinnovo del permesso di soggiorno non apparendo in questo casorispettato il canone della similitudine fra i permessi di soggiornorichiesti in Italia e la richiesta relativa ai diritti consolari dariscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari ai sensi della cennatadisposizione.10.23. * infine da esaminare la censura dei ricorrenti in ordinealla mancata considerazione da parte della Corte di appello ai finidel danno liquidato del * * rilevare che la Cortedi appello acclarata l esistenza di una discriminazione haconfermato la decisione di primo grado ritenendo che «la nuovanormativa in vigore dal 9.6.2017 con cui sono stati fissati i nuovicontributi per le diverse e singole tipologie di permessi …noncontiene disposizioni transitorie».10.24 Orbene occorre precisare ancora una volta che sul pianointerno all esito della sentenza del Consiglio di Stato sopraricordata il * 5.5.2017 che ha esso stesso regolato la materiain modo dissonante rispetto a quanto previsto dall art.5 comma 2ter del d.lgs. n.286/1998 ove si prevedeva che per la richiesta dirilascio o rinnovo del permesso di soggiorno era necessario versareun contributo «fra un minimo di euro 80 e un massimo di euro200».

Ed infatti l art.1 del * ult. cit. ha previsto che l art. 1comma 1 del decreto del Ministro dell economia e delle finanze diconcerto con il Ministro dell interno del 6 ottobre 2011 siasostituito dal seguente «Ai sensi dell art. 1 comma 22 lettera bdella legge 15 luglio 2009 n. 94 la misura del contributo per il23 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024Numero di raccolta generale 7033/2024rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello stranieroData pubblicazione 15/03/2024di età superiore ad anni diciotto è determinata come segue aEuro 40 00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tremesi e inferiore o pari a un anno b Euro 50 00 per i permessi disoggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a dueanni c Euro 100 00 per il rilascio del permesso di soggiorno UEper soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratorispecializzati richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi degliarticoli 27 comma 1 lettera a 27 quinquies comma 1 lettere ae b e 27 sexies comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998n.286 e successive modificazioni e integrazioni».* quest ultima che dunque è andata a modificare il testonormativo primario art.5 c.2 ter * imm. introdotto dall art.1c.22 l.n.94/2009 cit. individuando come costo per alcunipermessi importi inferiori a quelli «legali» proprio in ragione dellascelta di adottare sul piano interno una regolamentazione cheseguisse i principi espressi dalla Corte di giustizia UE nell ambitodell interpretazione dalla stessa espressa con riguardo alladir.109/2003/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi chesiano soggiornanti di lungo periodo.10.25.

Orbene non pare condivisibile l argomentazione utilizzatadalla Corte di appello per escludere la rilevanza del * ai fini dellaquantificazione della domanda di restituzione delle sommeindebitamente corrisposte così riqualificata la richiesta risarcitoriada parte del Tribunale di Milano secondo la quale nonemergerebbe alcun elemento dal * medesimo per confermare lasua efficacia retroattiva.10.26 Ed invero premesso che gli stessi controricorrenti hannodato atto nella memoria conclusionale che il Ministero dell Internoin epoca successiva al pagamento delle somme versate dagli stessiper il rilascio dei permessi si era adeguato al * del 2017sostenendone però la non applicabilità alle somme corrisposte24 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024Numero di raccolta generale 7033/2024prima della sua entrata in vigore in linea con la decisioneData pubblicazione 15/03/2024impugnata questa Corte ritiene che a prescindere dallacircostanza che il Ministero abbia ritenuto applicabile il *5.5.2017 alle vicende anteriori circolare n.44790 del 2019 èl interpretazione che la Corte di appello di Milano ha utilizzato perescludere la rilevanza del * del 2017 a non essere coerente conla giurisprudenza comunitaria.* per l assorbente ragione che conformemente allagiurisprudenza costante della Corte di giustizia UE nell applicare ildiritto nazionale e in particolare le disposizioni di una legge chesono state introdotte specificamente al fine di garantire latrasposizione di una direttiva non correttamente attuata il giudicenazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale quanto piùpossibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva ondeconseguire il risultato perseguito da quest ultima e conformarsipertanto all art. 189 terzo comma del * CE v. sentenze 13novembre 1990 causa C 106/89 * punto 8 e 16dicembre 1993 causa C 334/92 * * punto 20 .Il giudice comunitario è fermo nel ritenere che il potere di fareall atto stesso di tale applicazione tutto quanto è necessario perdisapplicare una normativa o una prassi nazionale cheeventualmente osti alla piena efficacia delle norme del dirittodell * costituisce parte integrante del ruolo di giudicedell * che incombe al giudice nazionale incaricato di applicarenell ambito della propria competenza le norme del dirittodell * v. in tal senso sentenza del 21 dicembre 2021 Euro* * e a.

C 357/19 C 379/19 C 547/19 C 811/19 eC 840/19 EU C 2021 1034 punto 257 Corte giust. 24 luglio2023 causa C 107/23 * * § 134 .In definitiva il giudice nazionale è tenuto a interpretare il propriodiritto nazionale quanto più possibile alla luce della lettera e delloscopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da25 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024quest ultima e conformarsi pertanto all art. 189 comma 3 delNumero di raccolta generale 7033/2024* CE oggi art. 249 comma 3 CE . Data pubblicazione 15/03/202410.27. * è sufficiente leggere le premesse al * del 5 maggio2017 per accorgersi che lo stesso intendeva eliminare gli effettiprodotti dal * del 2011 in modo da paralizzare la procedura diinfrazione che era stata medio tempore proposta dallaCommissione * Si legge infatti nel * che lo stesso era statoadottato «Vista la sentenza della Corte di giustizia dell *europea del 2 settembre 2015 C 309/14 Vista la lettera dellaCommissione europea * generale migrazione e affariinterni del 9 novembre 2015 con la quale viene richiesto dicomunicare le misure atte a conformarsi alla citata sentenza dellaCorte di giustizia Vista la procedura di infrazione 2014/4253.»* stati altresì aggiunti nelle premesse alcuni stralci dellasentenza del Consiglio di Stato n.4487/2016 e specificamente ilseguente capo di decisione «In ottemperanza della presentedecisione e previa disapplicazione nei limiti sopra esplicati delcomma 2 ter dell art. 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998 allaluce di quanto stabilito dalla Corte di giustizia le *competenti ridetermineranno l importo dei contributi nell eserciziodella loro discrezionalità in modo tale che la loro equilibrata eproporzionale riparametrazione non costituisca un ostacoloall esercizio dei diritti riconosciuti dalla direttiva n. 2003/109/CE».10.28 Orbene sulla base di tali argomenti testuali risulta evidenteche il * del 5 maggio 2017 nel determinare i contributi dovutidai richiedenti i permessi di soggiorno ha inteso pienamenteadeguarsi alla sentenza della Corte di giustizia UE adottando una ri modulazione dei detti costi che voleva ispirarsi alla decisioneresa dal giudice di Lussemburgo proprio al fine di risolvere ilcontenzioso preannunziato dalla Commissione con l apertura di unaprocedura di infrazione così garantendo il pieno ristoro deirichiedenti che avevano dovuto corrispondere importi26 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024sproporzionati e discriminatori per il rilascio dei permessi diNumero di raccolta generale 7033/2024soggiorno.

Data pubblicazione 15/03/202410.29 Da qui l obbligo del giudice nazionale di interpretare il *del 2017 nel senso di ritenerlo pienamente applicabile ancheretroattivamente quanto ai costi da rimborsare rispetto a quellisproporzionati fissati dal * del 2011 alla vicenda processualeche aveva riguardato le somme versate sulla base del * del2011 di contenuto discriminatorio ancorché prima che il *fosse stato adottato appunto dovendo applicarsi in modo daeliminare gli effetti pregiudizievoli prodotti dalla normativaprecedente.11. * base di tali considerazioni idonee ad assorbire ogni altracesnura proposta dalle ricorrenti in parziale accoglimento delsecondo motivo di ricorso limitatamente all importo spettante airicorrenti quale ristoro dell accertata discriminazione rigettato ilprimo motivo la sentenza impugnata va cassata con rinvio allaCorte di appello di Milano che in diversa composizioneprovvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Va disposto che ai sensi del * n. 196 del 2003 art. 52 sianoomessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusionedel presente provvedimento.Rigetta il primo motivo ed accoglie per quanto di ragione il secondomotivo di ricorso nei termini di cui alla parte motiva.* la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appellodi Milano che in diversa composizione provvederà altresì allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Dispone che ai sensi del * n. 196 del 2003 art. 52 sianoomessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusionedel presente provvedimento.27 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024Numero di raccolta generale 7033/2024Così deciso il 7 marzo 2024 nella camera di consiglio della primaData pubblicazione 15/03/2024sezione civile in *Il Presidente* * * * *28 di 28* *CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024Numero di raccolta generale 7033/2024Data pubblicazione 15/03/2024REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli * * Magistrati Oggetto* * * Presidente* CC* * *n.12075/2019* * * Consigliere* * Consigliere* * * Consigliere * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 12075/2019 * proposto daMINISTERO DELL INTERNO MINISTERO * *PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI * elettivamentedomiciliati in ROMA VIA DEI * 12 pressol AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO * cheli rappresenta e difende ricorrenticontro* * * * * * * * domiciliati ex lege in ROMA PIAZZACAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONErappresentati e difesi dagli avvocati * * * * * disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024Numero di raccolta generale 7033/2024Data pubblicazione 15/03/2024 controricorrentiavverso SENTENZA di CORTE D APPELLO MILANO n. 4564/2018depositata il 22/10/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024dal Consigliere * * *1.Sonia * * * * * * * * * * * * * * * *tutti cittadini stranieri di * extracomunitari convennero ingiudizio davanti al Tribunale di Milano il Ministero dell interno ilMinistero dell * e delle * e la Presidenza delConsiglio dei * premettendo a di avere corrisposto perottenere il rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno importivariabili tra euro 80 00 per i permessi di durata superiore a tremesi e inferiore o pari a un anno euro 100 00 per i permessi didurata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni ed euro200 00 euro per i permessi di soggiornanti di lungo periodo bche tali importi determinati dall art.15 c.2 ter * Immigrazionesulla base del * 6 maggio 2011 reso in attuazione della legge15 luglio 2009 n. 94 con la quale era stato istituito il «Fondorimpatri» alimentato dalla metà del gettito conseguito dallariscossione del contributi anzidetti c che tali importi erano statiritenuti sproporzionati dalla Corte di * UE con sentenza 2settembre 2015 C 309/2014 rispetto agli obiettivi perseguiti dalladirettiva UE 2003/109/2015 CE del 23 novembre 2003 d chemalgrado tale pronunzia le autorità nazionali non avevanomodificato il * ult.cit. costringendo i ricorrenti a versare importidovuti sulla base di disposizioni discriminatorie in ragione dellanazionalità in quanto volte ad imporre a cittadini stranieri lacorresponsione di somme notevolmente superiori a quelle versate2 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024Numero di raccolta generale 7033/2024dai cittadini italiani per prestazioni dal contenuto analogo quali adData pubblicazione 15/03/2024esempio il rilascio della carta d identità .1.1. * base di tali premesse gli attori chiedevano che fosseaccertata la discriminazione posta in essere dalle amministrazioniconvenute per aver determinato l importo dovuto dai cittadinistranieri per la richiesta di rinnovo o rilascio del permesso disoggiorno in misura sproporzionata rispetto a quello richiesto alcittadino italiano per documenti di analoga natura nonché lacondanna delle convenute al risarcimento dei danni conseguentialla discriminazione da quantificare in misura corrispondente alladifferenza tra quanto effettivamente pagato e quanto dovuto se ilcontributo fosse stato fissato in modo proporzionato.2.

Il Tribunale di Milano con sentenza dell 8 luglio 2016 dopoavere disatteso l eccezione di incompetenza territoriale delTribunale di Milano a favore della competenza del Tribunale diRoma riteneva che a la Corte di * UE sent. 2.9.2015causa C 309/2014 nel dare seguito al rinvio pregiudizialeproposto dal * * nell ambito del ricorso nel quale era statoimpugnato il * 6 ottobre 2011 aveva dichiarato che «ladirettiva 2003/109 osta ad una normativa nazionale come quellacontroversa nel procedimento principale che impone ai cittadini dipaesi terzi che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso disoggiorno nello Stato membro considerato di pagare un contributodi importo variabile tra * 80 e * 200 in quanto siffattocontributo è sproporzionato rispetto alla finalità perseguita dalladirettiva ed è atto a creare un ostacolo all esercizio dei diritticonferiti da quest ultima» b lo stesso giudice di Lussemburgoaveva attribuito al giudice nazionale qualora sia stata accertatauna discriminazione incompatibile con il diritto comunitario ilpotere di disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria finchénon siano adottate misure volte a ripristinare la parità ditrattamento senza doverne chiedere o attendere la previa3 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024Numero di raccolta generale 7033/2024rimozione da parte del legislatore e il dovere di applicare aiData pubblicazione 15/03/2024componenti della categoria sfavorita lo stesso regime che vieneriservato alle persone dell altra categoria Corte * 16 gennaio2008 cause riunite da C 128/07 a C 131/07 c il * *all esito del rinvio pregiudiziale aveva annullato il DM 6.10.2011 limitatamente agli artt. 1 commi 1 che fissava i contributi di80 00 100 00 e 200 00 euro 2 2 e 3 precisando che «l effettoutile sarebbe compromesso anche dalla fissazione di un contributoeccessivo nei confronti di coloro che richiedono il rilascio dipermessi di soggiorno più brevi dato che il conseguimento diquesti ultimi costituisce il presupposto logico e giuridico per ilconseguendo status di soggiornante di lungo periodo» senzadunque limitare il criterio enunciato alla fattispecie del permesso disoggiorno di lungo periodo d le disposizioni che determinano lamisura del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso disoggiorno nei limiti indicati erano da considerare sulla base diuna valutazione compiuta in via incidentale del tutto illegittime esi traducevano in un atto dal contenuto discriminatorio e la leggeordinaria e il DM adottato a norma degli articoli 5 comma 2 ter e14 bis del decreto legislativo n. 286/1998 avevano quindiintrodotto in contrasto con il diritto comunitario una disparità ditrattamento del cittadino straniero rispetto al cittadino italianoposto che gli stessi per ottenere il permesso di soggiorno eranostati costretti a pagare una somma notevolmente superiore pari acirca otto volte a quella pagata dagli italiani per usufruire diprestazioni dal contenuto analogo come il rilascio di cartad identità nazionale f la discriminazione per motivi di nazionalitàopera in ragione del mero rilievo del trattamento deterioreriservato allo straniero quale effetto della sua appartenenza ad unanazionalità diversa da quella italiana g i ricorrenti costretti acorrispondere le somme di cui al DM 6.10.2011 per ottenere ilrinnovo del permesso di soggiorno dovevano ritenersi vittime di4 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024discriminazione fondata sulla nazionalità h l assunto prospettatoNumero di raccolta generale 7033/2024dalle amministrazioni resistenti circa l esistenza di unaD ata ptutbibvliictaàzio ne 15/03/2024istruttoria più complessa necessaria per il rilascio dei permessi disoggiorno rispetto al rilascio di titoli di contenuto analogo per icittadini italiani non era stata in alcun modo dimostrata i unavolta accertata la discriminazione stante l impossibilità dideterminare in via giurisdizionale l importo previsto per le tretipologie di permessi di soggiorno determinazione che rientra nelladiscrezionalità della * da esercitare nei limiti tracciati dallaCorte di * e dalla presente decisione così da esigere importianaloghi a quelli richiesti ai cittadini italiani per documenti dianaloga natura la domanda di restituzione così riqualificata ladomanda di condanna al risarcimento del danno proposta dairicorrenti poteva essere accolta con riferimento alla differenza tral importo previsto per il permesso di soggiorno elettronico pari adeuro 27 50 e quello versato dai ricorrenti in base all art. 28 del* 150/2001 h pertanto andavano riconosciuti a * * e * * * * cheavevano versato euro 100 00 per il permesso di soggiornobiennale nel 2012 e 200 00 euro per il permesso di soggiorno dilungo periodo la somma di euro 245 00 e a * * * * * * * che avevano corrisposto euro 200 00 ciascuno per 2 richieste dirinnovo del permesso di soggiorno la somma di euro 145 00ciascuno oltre interessi dalla data della domanda.3.Avverso la decisione del Tribunale è stato proposto appello dalle* convenute in primo grado le quali nel corso delgiudizio precisavano che il Ministero dell economia e dellecon il decreto 5/5/2017 * n. 131 del 8/6/2017 a modificarele disposizioni interessate alla vicenda oggetto di valutazionesostenendo che gli originari importi di cui all art. 1 * 6/10/20115 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024Numero di raccolta generale 7033/2024erano stati ridotti sulla base della discrezionalità riconosciuta alloData pubblicazione 15/03/2024Stato membro dalla stessa Corte di * UE di far gravare suisoggetti che ne beneficiavano una parte dei costi dell istruttorianecessaria al rilascio del permesso di soggiorno e che i nuoviimporti indicati con riferimento alla durata dei singoli permessi disoggiorno risultavano proporzionati e non ostativi all effetto utileche la direttiva comunitaria aveva inteso raggiungere.4.

La Corte di appello di Milano con sentenza n.4564/2018 harigettato l impugnazione confermando la sentenza impugnata.4.1 Per quel che qui ancora rileva la Corte di appello ha osservatoche a la domanda giudiziale del ristoro del danno patrimonialenon era stata proposta autonomamente ma dipendeva dall azionediscriminatoria alla quale i ricorrenti avevano collegato la richiestarisarcitoria per la quale vigeva la competenza funzionaleinderogabile ed esclusiva del Tribunale del luogo in cui il ricorrenteha il domicilio alla stregua dell art. 28 del d.lgs. n. 150/2011 nonvenendo in discussione alcuna azione autonoma di risarcimento deldanno per inadempimento di direttive comunitarie b era correttala decisione impugnata laddove nel condividere l assunto espressodal Consiglio di Stato con la sentenza n.4487/2016 di confermadella sentenza del * * del 24.6.2016 aveva ritenuto che lasentenza della Corte di * del 2 settembre 2015 si eraconsapevolmente e deliberatamente occupata per evidenti e benmotivate ragioni di ordine logico sistematico anche della misuradei contributi stabiliti per il rilascio o il rinnovo dei permessi dibreve durata per quanto non contemplati dalla direttiva n.2003/109/CE sicché «la realizzazione degli obiettivi perseguitidalla direttiva è un limite invalicabile al potere discrezionale degli* membri nella determinazione dei contributi anche conriferimento ai permessi di soggiorno di breve periodo tra lecondizioni per l acquisizione dello status di soggiornante di lungoperiodo vi è anche quella del soggiorno legale ed ininterrotto nel6 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024Numero di raccolta generale 7033/2024territorio del singolo Stato membro per diversi anni» ciò pureData pubblicazione 15/03/2024ricavandosi dai consideranda della direttiva n.2003/109/CE n. 910 e 18 c l attività istruttoria necessaria per il rilascio deipermessi di soggiorno non poteva ritenersi complessa e sirisolveva in adempimenti burocratici che permettono la facilereperibilità delle informazioni necessarie nemmeno differendo inbase alla tipologia di permesso di soggiorno d la destinazionedella metà del gettito del contributo al finanziamento del «Fondorimpatri» per le spese connesse al rimpatrio dei cittadini di Paesiterzi rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale versoi Paesi di origine o di provenienza era in contrasto con la finalitàrappresentata dalle * appellanti secondo cui i costisostenuti dallo Stato italiano per l accertamento dei requisiti perl acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo e per ilrilascio del permesso di soggiorno potevano essere pari o anchemaggiori al gettito del contributo e il * del 6/10/2011 avevaintrodotto un trattamento differenziato dei cittadini di Paesi terzirispetto ai cittadini italiani per motivi di nazionalità costringendolia pagare contributi di importo notevolmente superiori a quelliversati dai cittadini italiani per ottenere documenti elettronici dianaloga natura dando luogo ad una situazione di svantaggio per icittadini extracomunitari a causa di una caratteristica che pur nonsenza espressamente indicare il fattore discriminante era ad essointimamente e inscindibilmente connesso creando un ostacolo alconseguimento dell effetto utile perseguito dalle disposizionicomunitarie in aperto contrasto con la parità di trattamentogarantita anche dall art. 11 della direttiva 2003/109/CE facclarata dalla Corte di giustizia UE la natura sproporzionata deicontributi fissati dall ordinamento nazionale doveva ritenersi che laviolazione della direttiva così come accertata consentiva alcittadino straniero che ha pagato l importo sproporzionato diottenere a titolo di risarcimento danni danno patrimoniale7 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024Numero di raccolta generale 7033/2024l importo in eccedenza versato poiché la * comunitaria nonData pubblicazione 15/03/2024fissava un importo massimo da versare era condivisibile il criteriodi liquidazione adottato dal Tribunale di Milano sulla base di unprincipio di equità g la nuova normativa entrata in vigore il9/6/2017 e con cui sono stati fissati i nuovi contributi per le diversee singole tipologie di permessi non conteneva disposizionitransitorie sicché si doveva ribadire la correttezza degli importi darestituire indicati nella sentenza impugnata.5.

Il Ministero dell interno il Ministero dell * e delle *e la Presidenza del Consiglio dei ministri hanno impugnato lasentenza indicata in epigrafe con ricorso per cassazione affidato adue motivi al quale * * * * * * * * * * * * * * * hanno resistito con controricorso.6. I controricorrenti hanno depositato memoria. La causa è stataposta in decisione all udienza del 7.3.2024.7.Con il primo motivo le ricorrenti prospettano la violazionedell art.25 c.p.c. e dell art.28 del d.lgs. n.150/2011 nonchédell art.101 c.p.c. La Corte di appello avrebbe errato nel qualificarela domanda come azione di discriminazione anziché quale azionedi risarcimento del danno quantificato nelle somme versate a titolodi contributo in eccedenza rispetto al dovuto risultando dunquefondata l eccezione di incompetenza del Tribunale di Milano ai sensidell art.25 c.p.c.

Inoltre avendo i ricorrenti azionato la pretesarisarcitoria in relazione alla permanenza di una normativa incontrasto con il diritto dell * europea non potrebbe chediscenderne il difetto di legittimazione passiva del Ministerodell * e della Presidenza del Consiglio dei ministri poiché ilMinistero dell Interno era l unico soggetto deputato alla riscossionedel contributo per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.8 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024Numero di raccolta generale 7033/20247.1 Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsaData pubblicazione 15/03/2024applicazione degli artt.5 comma 2 ter 43 e 44 del d.lgs.n.286/1998 2 d.lgs. n.215/2003 1 c.22 lett.b l.n.94/2005 7viciesquater d.l.n.7/2005 * 4.4.2006 * 6.10.2011 *5.5.2017.

La Corte di appello avrebbe errato nel ritenereequiparabili gli importi dovuti per il rilascio di permessi di soggiornoa quelli sostenuti dai cittadini italiani per ottenere documentielettronici ritenuti di natura analoga parimenti errando nelconsiderare che l attività necessaria per il rilascio dei primi fossenon particolarmente complessa muovendo da un erronearicostruzione della nozione di discriminazione. Infatti nel caso dispecie l imposizione del contributo economico a tutti i richiedenti ilpermesso di soggiorno non potrebbe assurgere a comportamentodiscriminatorio risultando detti contributi fissati «in ragione dellacomplessità degli accertamenti e delle operazioni di rilascio e dirinnovo dei predetti titoli non assimilabili a quelli richiesti perl emissione di altri documenti amministrativi».

La Corte di appellonon avrebbe dunque considerato la divergenza per natura efunzione fra permessi di soggiorno e documenti di identità rilasciatiai cittadini italiani i primi legittimando la presenza dello stranierosul territorio nazionale sulla base di una attività provvedimentale acontenuto autorizzatorio ed i secondi consistendo in una meranazionale. La Corte di giustizia UE non avrebbe dunque conclamatol esistenza di un comportamento discriminatorio quale effetto del* dell ottobre 2011 essendosi limitata ad affermare la naturasproporzionata del contributo come fissato a livello nazionale.Peraltro l art.5 bis d.l.n.66/2014 convertito con modificazioni nellal.n.89/2014 aveva introdotto un contributo consolare di euro300 00 per le spese istruttorie necessarie al trattamento delladomanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iuresanguinis.

Per tali motivi dovrebbe escludersi la discriminazione a9 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024Numero di raccolta generale 7033/2024carico dei richiedenti il permesso di soggiorno anche in ragioneData pubblicazione 15/03/2024dell esiguità della misura posta a loro carico. Peraltro il *5.5.2017 nel rideterminare gli importi dovuti per il rilascio dellevarie tipologie di permesso di soggiorno in attuazione dellasentenza del Consiglio di Stato n.4487/2016 che aveva confermato* * n.6095/2016 era stato erroneamente ritenuto nonapplicabile in quanto sprovvisto di disposizioni transitorie essendostato adottato «ora per allora» proprio in relazione alla decisionedel Consiglio di Stato rendendo erronea la decisione del giudice diappello in punto di quantificazione del contributo dovuto dairicorrenti sulla base dei costi per il rilascio di documentoelettronico non afferendo minimamente alle spese istruttoriesottese al rilascio dei permessi di soggiorno.8.

I controricorrenti nel controricorso hanno dedottol inammissibilità ed infondatezza dei motivi proposti. Leamministrazioni appellanti nel precisare le conclusioni innanzi allaCorte di appello avrebbero rinunciato alla domandaoriginariamente proposta di rigetto integrale delle domandedegli importi mediante modifica del parametro di riferimento delresiduo importo dovuto ciò precluderebbe a loro dire l esamedell eccezione di incompetenza territoriale e della questione relativaall accertamento sul carattere discriminatorio apparendocomunque corretta la decisione impugnata.9.

Il primo motivo è infondato sotto tutti i profili esposti.9.1. Per un verso giova ricordare che la rilevazione edinterpretazione del contenuto della domanda è attività riservata algiudice di merito ed è sindacabile a ove ridondi in un vizio dinullità processuale nel qual caso è la difformità dell attività delgiudice dal paradigma della norma processuale violata che deveessere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360 comma 1 n. 4c.p.c. b qualora comporti un vizio del ragionamento logico10 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024decisorio eventualità in cui se la inesatta rilevazione del contenutoNumero di raccolta generale 7033/2024della domanda determina un vizio attinente alla individuazDaiotan pueb bldicaezlio ne 15/03/2024petitum potrà aversi una violazione del principio di corrispondenzatra chiesto e pronunciato che dovrà essere prospettato come viziodi nullità processuale ai sensi dell art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.c quando si traduca in un errore che coinvolge la qualificazionegiuridica dei fatti allegati nell atto introduttivo ovvero la omessarilevazione di un atto allegato e non contestato da riteneredecisivo ipotesi nella quale la censura va propostarispettivamente in relazione al vizio di error in iudicando in baseall art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. o al vizio di error facti nei limiticonsentiti dall art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. cfr.Cass.n.11103/2020 .9.2.

La decisione impugnata nel disattendere l eccezione diincompetenza ai sensi dell art.25 c.p.c. si è correttamente limitataad interpretare le domande proposte dai ricorrenti in primo gradocogliendone l inscindibile collegamento fra domanda risarcitoria econdotta discriminatoria derivate dalla normativa internaprospettata dalle parti attrici per la quale è prevista la competenzafunzionale del Tribunale del luogo nel quale il ricorrente ha ildomicilio art.28 d.lgs.n.150/2011 in tal modo coerentementeescludendo con statuizione che si sottrae alla verifica di questaCorte il radicamento della competenza in base all art.25 c.p.c.9.3.

A conferma della correttezza delle valutazioni operate in puntodi competenza dal giudice di merito è utile ricordare che lagiurisprudenza di questa Corte ha più volte evidenziato la naturaspeciale disciplina processuale dettata dal * n. 150 del 2011art. 28 individuandone il fondamento nelle preminenti esigenze ditutela delle vittime di atti e comportamenti discriminatori ericonoscendo quindi il carattere funzionale ed esclusivo del foro daessa introdotto ritenuto prevalente sugli altri fori ancheinderogabili previsti dal codice di rito o da norme speciali a11 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024Numero di raccolta generale 7033/2024garanzia di interessi ulteriori anch essi considerati meritevoli diData pubblicazione 15/03/2024particolare tutela cfr. * * VI 29/10/2013 n. 24419 .

Si èinfatti sottolineata l importanza primaria che nel nostro sistema divalori rivestono le finalità perseguite dal legislatore attraverso ladisciplina antidiscriminatoria affermandosi che in quantofinalizzata ad una piena realizzazione del fondamentale principio diuguaglianza la cui completa attuazione risulta impedita ocomunque ostacolata dai predetti atti o comportamenti essa dicerto prevale per tale connotazione ulteriore sulle normeinderogabili che nell intento di garantire il minore disagio possibilenell esercizio dei diritti in sede giudiziaria concentrano lacompetenza in un determinato foro individuato secondo criteri diprossimità con l oggetto della controversia cfr. per le controversiein materia di lavoro * n. 3936/2017 .

E stato inoltrerichiamato il principio ripetutamente affermato da questa Corte inriferimento all ipotesi in cui la medesima controversia ricadaastrattamente nell ambito applicativo di più norme che contemplinofori diversi tutti inderogabili secondo cui il conflitto dev essererisolto affermando la prevalenza di quello previsto dalla norma piùrecente alla quale dev essere riconosciuta una portata limitatrice diquelle precedenti cfr. * * I 9/10/2015 n. 20304 VI 12/03/2014 n. 5703 * * III 9/06/2011 n.12685 cfr.Cass.n.3936/2017 . * solo da aggiungere che nelvalutare nel merito la domanda proposta nei confronti di tutti isoggetti che avevano a vario titolo contribuito nella prospettivaesposta dai ricorrenti e condivisa dal giudice di merito a dareluogo ciascuno per gli atti di propria competenza alle condottediscriminatorie non può ravvisarsi alcuna violazione in punto dilegittimazione passiva come prospettato dalle ricorrentiriguardando piuttosto il tema di causa la fondatezza nel merito idest la titolarità passiva delle domande proposte dai ricorrenti inprimo grado.12 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024Numero di raccolta generale 7033/202410. * all esame del secondo motivo lo stesso si riassumeData pubblicazione 15/03/2024nelle censure che per un verso contestano l affermazione dallaritenuta natura discriminatoria in relazione alla pronunzia dellaCorte di giustizia UE che si sarebbe limitata ad accertare ilcarattere sproporzionato dei contributi originariamente dispostidalla normativa secondaria interna e non già il caratterediscriminatorio delle stesse.

Per altro verso andrebbe esclusol effetto discriminatorio in relazione alla finalità dell imposizione delcontributo collegata alla complessità degli accertamenti per ilrilascio dei permessi tutt affatto diversi da quelli correlatiall emissione delle carte di identità ai cittadini italiani unicamenterivolte a determinare l identità personale del titolare. Per altroverso ancora le ricorrenti contestano in definitiva laquantificazione del risarcimento del danno riconosciuto dal giudicedi merito ritenendo che il parametro utilizzato per tale liquidazionenon sarebbe corretto dovendosi utilizzare quello del *5.5.2017 dotato di efficacia retroattiva in quanto emesso perconformarsi alla decisione del giudice amministrativo10.1 Occorre a questo punto riflettere sul senso da attribuire alladecisione della Corte di giustizia *Non vi è dubbio che la Corte di giustizia UE con la sentenza del 2settembre 2015 in causa C 309/2014 abbia per un versoacclarato la natura sproporzionata dei contributi fissati a livellointerno senza operare alcuna distinzione fra i costi dei permessi disoggiorno richiesti o per i relativi rinnovi a carico dei soggettilungo soggiornanti e cioè di coloro che sono cittadini di paesi terzistabilitisi a titolo duraturo negli * membri da quelli previsti acarico di richiedenti altre tipologie di permessi di soggiornoall epoca dei fatti per cui è processo profondamente modificatadalla legislazione successiva.10.2.

A tale conclusione è pervenuto motivatamente il Consiglio diStato «dalla lettura della sentenza della Corte di *13 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024Numero di raccolta generale 7033/2024dell * europea del 2 settembre 2015 in C 309/14 emergeData pubblicazione 15/03/2024chiaramente che al contrario di quanto sostengono le appellantiessa abbia inteso riferirsi consapevolmente e deliberatamente perevidenti e ben motivate ragioni di ordine logico sistematico anchealla misura dei contributi stabiliti per il rilascio o il rinnovo deipermessi di breve durata per quanto non contemplati dalladirettiva n. 2003/109/CE. 12.1.

… se è pur corretto affermarecome sostiene l Avvocatura Generale dello Stato nell appello qui inesame che la direttiva n. 2003/109/CE regoli esclusivamente ipermessi UE per soggiornanti di lungo periodo non è altrettantocorretto dedurne che il diritto eurounitario sia estraneo edindifferente al percorso normativo che nel suo complesso ognisingolo Stato delinea per il conseguimento di tali permessi. 12.2.Se fosse vero che solo il segmento finale di tale percorso e cioèquello esclusivamente concernente la procedura –e il contributoper l ottenimento del permesso UE per i soggiornanti di lungoperiodo debba essere oggetto di normazione eurounitaria e diinterpretazione da parte della Corte di * ogni singolo Statopotrebbe introdurre una normativa sui permessi di più brevesoggiorno tanto restrittiva da rendere sostanzialmente impossibileo eccessivamente oneroso per gli stranieri la legale permanenza nelterritorio per cinque anni necessari a stabilizzare la loro posizioneall interno dell * europea e a consentirne l inserimento neltessuto socioeconomico. 12.3.

In questo modo la libertà distabilimento che pure la direttiva n. 2003/109/CE mira aproteggere diverrebbe puramente teorica finendo di fatto peressere vanificata perché – mediante l introduzione di unalegislativa nazionale relativa ai permessi di più breve duratasostanzialmente penalizzante o addirittura proibitiva già solo alivello economico per la stabile permanenza degli stranieri nelterritorio nazionale – l obiettivo di conseguire i permessi di lungadurata sarebbe un traguardo irraggiungibile e illusorio per molti di14 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024Numero di raccolta generale 7033/2024essi per quanto in possesso di tutti i requisiti previsti dallaData pubblicazione 15/03/2024normativa eurounitaria con evidente elusione delle finalitàperseguite dalla stessa direttiva n. 2003/109/CE. 12.4.

Quantoall aspetto qui controverso dei contributi richiesti per il rilascio e ilrinnovo dei permessi la Corte di * ha evidenziato talepercorso ed ha censurato nel suo complesso la normativa italianasullo straniero intenzionato a stabilizzarsi avente tutti i requisitiprevisti dalla direttiva perché tale normativa pone una serie diostacoli sproporzionati rispetto alle finalità perseguite dalla direttiva– l inserimento dei lungo soggiornanti – e costituenti un ostacoloall esercizio dei diritti che essa loro conferisce»* argomentazioni sono state condivise sia dal giudice diprimo grado sia dalla Corte di non sono nemmeno contrastatedalle ricorrenti le quali hanno del resto dato atto che è stata datapiena attuazione alla decisione di annullamento del *pronunziata dal giudice amministrativo per effetto dell adozione diun nuovo * 5.5.2017 .10.3. * la posizione espressa dalla Corte di appello apparepienamente condivisibile ove appunto si consideri che nellaricordata sentenza della Corte di giustizia UE il giudice diLussemburgo dopo avere espressamente ricordato il * del 2011e gli importi fissati per i permessi di breve periodo e per quellirelativi ai soggiornanti di lungo periodo ebbe ad aggiungere che«l incidenza economica di un contributo siffatto può essereconsiderevole per taluni cittadini di paesi terzi che soddisfano lecondizioni poste dalla direttiva 2003/109 per il rilascio dei permessidi soggiorno previsti da quest ultima e ciò a maggior ragione per ilfatto che in considerazione della durata di tali permessi talicittadini sono costretti a richiedere il rinnovo dei loro titoli assai difrequente e che all importo di detto contributo può aggiungersiquello di altri tributi previsti dalla preesistente normativa nazionalecosicché in tali circostanze l obbligo di versare il contributo di cui15 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024trattasi nel procedimento principale può rappresentare un ostacoloNumero di raccolta generale 7033/2024alla possibilità per i predetti cittadini dei paesi terzi di farD avtaa pluebbrlieca ziio ne 15/03/2024diritti conferiti loro dalla summenzionata direttiva.» cfr.

§ 27 Cortegiust. 2 settembre 2015 C 309/14 .10.4. Tanto è sufficiente per ritenere che la Corte di giustizia UEabbia effettivamente individuato il punto di collegamento fra i costiprevisti a livello nazionale per le diverse tipologie dei permessi disoggiorno in Italia all epoca previsti individuando la necessità che iltest di proporzionalità reso necessario dalla dir.2003/109 dovesseestendersi necessariamente a tutte le tipologie regolate dal *del 2011.10.5. A questo sindacato d altra parte era stata sollecitato ilgiudice comunitario dal * * che con l ordinanza di rinviopregiudiziale n.5290/2014 aveva per l appunto esposto nella partemotiva del rinvio il proprio avviso secondo il quale «risulta chel imposizione del pagamento di un contributo per il rilascio del titoloa soggiornare sul territorio dello Stato italiano richiesto da uncittadino di un * terzo pari nel minimo a circa 8 volte il costodel rilascio della carta d identità tenuto conto di quanto giàaffermato dalla Corte di giustizia UE nella decisione n. 508 del2012 appare confliggente con i ricordati principi di livellocomunitario e soprattutto non sembra coerente con il citatoprincipio di proporzionalità nel senso espresso dalla direttiva2003/109/CE.»10.6.

Orbene sotto questo profilo la decisione del giudice diLussemburgo resa con riferimento ai costi per i permessi deisoggiornanti di luogo periodo e dei loro familiari si riferisce alladirettiva 109 già ricordata nella quale peraltro non vi era alcunespresso riferimento alla proporzionalità dei costi diversamenteche per altri permessi disciplinati da ulteriori strumenti comunitarinei quali il riferimento alla necessità di contenere detti costi è stataespressamente considerata cfr. ad es. art.36 dir.UE 11 maggio16 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024Numero di raccolta generale 7033/20242016 2006/801 relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno deiData pubblicazione 15/03/2024cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca studio tirociniovolontariato programmi di scambio di alunni o progetti educativi ecollocamento alla pari rifusione art.19 par.1 * del26 febbraio 2014 sulle condizioni di ingresso e di soggiorno deicittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratoristagionali .10.7. * posto non è superfluo evidenziare che la Corte giustiziaUE in piena linea di continuità con quanto già ritenuto nellapronunzia che aveva riguardato la procedura di infrazione neiconfronti del Regno di Olanda e della Grecia sempre relativa aicosti sproporzionati fissati per il rilascio di permessi di soggiorno aisoggetti soggiornanti di lungo periodo aveva ritenuto che lafissazione di importi sproporzionati previsti dal * del 2011 inostacolo all esercizio dei diritti conferiti da quest ultima.10.8. * dunque al Collegio che tale precisazione abbia estremorilievo ai fini del presente giudizio dimostrando che la decisioneresa dal giudice di Lussemburgo fosse orientata ad evitare che iPaesi dell * potessero attraverso una politica relativa ai costiper i permessi di soggiorno pur riservata alla discrezionalità deglistessi tuttavia incidere negativamente sui diritti che la stessadirettiva 109 intendeva espressamente salvaguardare e fra questiquello di soggiorno insieme ai diritti fondamentali.10.9.

Né può essere senza significato che tale indicazione riflettaancora una volta il contenuto della sentenza della Corte di giustiziaUE del 2012 causa 508/10 cit. resa nel procedimento diinfrazione ricordato allorché si era espressamente affermato che«…Contributi aventi un incidenza finanziaria considerevole per icittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni previste dalladirettiva 2003/109 per il rilascio di detti permessi di soggiornopotrebbero privare tali cittadini della possibilità di far valere i diritti17 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024Numero di raccolta generale 7033/2024conferiti dalla direttiva in parola contrariamente al decimoData pubblicazione 15/03/2024considerando della medesima.

Orbene come emerge da taleconsiderando il sistema di regole procedurali per l esame delledomande intese al conseguimento dello status di soggiornante dilungo periodo non dovrebbe costituire un mezzo per ostacolarel esercizio del diritto di soggiorno» cfr. § 70 e 71 Corte giust. C508/10 .10.10. * consente di affrontare l ulteriore censura esposta nelsecondo motivo di ricorso e dunque di verificare il senso e laportata della sentenza della Corte di giustizia UE più volte ricordatae delle pronunzie del giudice amministrativo sul quale si appuntaparte della censura contestandosi dai ricorrenti l equiparazione fraritenuta «sproporzione» del contributo originariamente fissato sulpiano interno e «discriminazione» invece nel caso di specie ritenutadal giudice di merito di primo e di secondo grado .10.11.

La censura è infondata posto che il giudice di appello haargomentato sulla ritenuta sussistenza di una discriminazioneindiretta correlata al * 6.10.2011 proprio muovendo dall esamecompiuto della sentenza della Corte di giustizia e dellaprecisazione ivi già ricordata in ordine alla necessità che la politicain tema di costi per il rilascio di permessi di soggiorno non finiscacol costituire un ostacolo al diritto di soggiorno dei richiedenti e nonpregiudichi i loro diritti fondamentali in modo discriminatorio.10.12. In altri termini è stato il giudice di merito – di primo e disecondo grado ad individuare il contegno discriminatorio sotteso al* del 2011 in base alla nazionalità nei confronti dei richiedenti ipermessi di soggiorno provenienti da paesi terzi assoggettandoliad un peso economico ingiustificato destinato ad incidere sul dirittodi soggiorno nella ricorrenza dei relativi presupposti individuati dalrichiedente e appunto discriminatorio rispetto ai cittadinirichiedenti un titolo ritenuto corrispondente carta d identità per ilrilascio del quale l ordinamento positivo richiedeva costi18 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024Numero di raccolta generale 7033/2024notevolmente inferiori.

E ciò ha fatto correttamente sussumendo laData pubblicazione 15/03/2024fattispecie nel corretto quadro normativo art.43 d.lgs.n.286/1998e art.2 d.lgs.n.215/2003 .10.13. * esclude dunque di poter profilare il vizio sotto il profilodella non corretta applicazione della giurisprudenza comunitaria alcaso di specie. Ed invero il giudice di merito ha operatodirettamente una verifica in ordine alla ricorrenza nel caso di speciedi un comportamento discriminatorio in violazione dell art.2 c.2lett.b del d.lgs.n.215/2003 affermando che «il * del6/10/2011 ha introdotto un trattamento differenziato dei cittadinidi Paesi terzi rispetto ai cittadini italiani per motivi di nazionalitàpoiché li ha costretti a pagare dei contributi di importonotevolmente superiori a quelli versati dai cittadini italiani perottenere documenti elettronici che ben possono essere consideratidi analoga natura».10.14. * per cui bene ha fatto la Corte di appello a ritenerecon valutazione autonoma – ed al contempo intimamente collegata rispetto a quella relativa al giudizio di proporzionalità operatodalla Corte di giustizia UE che il * del 2011 in attuazione dellalegge già ricordata art.5 c.2 ter * aveva consapevolmentecreato una situazione di svantaggio per i cittadini non comunitarionerandoli di contributi economici necessari per l ottenimento deipermessi di soggiorno non solo sproporzionati rispetto alle finalitàperseguite dalla direttiva UE 109 cit. ma altresì idonei arappresentare un fattore discriminante per l ottenimento tanto dellostatus di lungo soggiornanti che dei permessi di soggiorni di piùbreve durata.10.15.

E altrettanto corretto deve ritenersi il giudizio di contrarietàai canoni di non discriminazione fatti propri dalla stessa direttiva CEn.109/2003 con le declinazioni contenute nell art. 11.10.16. In definitiva nelle affermazioni esposte dalla Corte diappello non si ravvisa il vizio prospettato dai ricorrenti.19 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024Numero di raccolta generale 7033/202410.17. * perché il giudice di merito ha correttamente ritenutoData pubblicazione 15/03/2024sussistente una discriminazione indiretta valutando che ladifferenza di trattamento fra i costi sopportati dai cittadini italianirichiedenti una carta d identità e quelli richiesti ai richiedenti ipermessi di soggiorno dei lungo soggiornanti e/ richiedenti cheavrebbero perciò potuto acquisire lo status anzidetto stimata inmisura pari ad otto volte costituiva una discriminazione fondatasulla nazionalità e quindi un ostacolo all ottenimento dellacertificazione fondata sulla nazionalità.Così facendo la Corte territoriale non è incorsa in alcun error iurisrispetto alla sussunzione della condotta nel tipo di discriminazioneindiretta ove solo si consideri che ai fini del giudizio sulladiscriminazione non si richiede la completa identità delle fattispecieche renderebbe inapplicabile la tutela antidiscriminatoria è invecesufficiente che le situazioni siano simili o analoghe come appuntoha ritenuto correttamente il giudice di merito.10.18. * del resto conto rilevare a conferma della soluzioneespressa dalla Corte di appello che l * * nelleconclusioni relative alla causa 508/10 presentata il 19 gennaio2012 ult.cit. relativa al procedimento di infrazione definito con lasentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 2012 avevaaffermato che «…l obiettivo perseguito dalla direttiva volta afavorire l integrazione dei soggiornanti di lungo periodo attraversola loro assimilazione sia pure parziale ai cittadini dell *debba condurre a trattare i primi in condizioni paragonabili a quelleapplicate ai secondi qualora in forza di tale direttiva essichiedano in condizioni simili il rilascio di documenti analoghi.Anche in mancanza di disposizioni relative al percepimento deicontributi tale obiettivo mi pare renda illegittima una disparità ditrattamento che non sia giustificata da alcuna ragione oggettiva.

Ilmargine di discrezionalità riconosciuto agli * membri mi pareperaltro soggetto ad una seconda serie di limiti concernenti il20 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024Numero di raccolta generale 7033/2024rispetto dei diritti fondamentali. * infatti da unaData pubblicazione 15/03/2024giurisprudenza costante della Corte che i doveri inerenti alla tuteladei principi generali riconosciuti nell ordinamento giuridicodell * tra i quali vanno annoverati i diritti fondamentalivincolano parimenti gli * membri quando danno esecuzione allenormative dell * e quindi questi sono tenuti quanto piùpossibile ad applicare siffatte normative in condizioni tali da nonviolare detti doveri.

Il terzo considerando della direttiva precisad altro canto che quest ultima rispetta i diritti fondamentali eosserva i principi riconosciuti segnatamente nella *europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertàfondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e nella Carta deidiritti fondamentali dell * europea. Ne consegue che ledisposizioni di attuazione della direttiva devono essere valutate allaluce dei diritti fondamentali e più in particolare del principio di nondiscriminazione. * nel quinto considerando della direttivala quale precisa che « g li * membri dovrebbero attuare ledisposizioni della presente direttiva senza operare discriminazionifondate su sesso razza colore della pelle origine etnica o socialecaratteristiche genetiche lingua religione o convinzioni personaliopinioni politiche o di qualsiasi altra natura appartenenza a unaminoranza nazionale censo nascita disabilità età o tendenzesessuali» il principio di non discriminazione mi pare osti allaprevisione di contributi il cui importo sia dissuasivo per i cittadini dipaesi terzi che non dispongano di capacità finanziariesufficientemente consistenti.»10.19. * tali argomentazioni espresse dall * Generalepur ovviamente non dotate di alcuna efficacia vincolante rispetto alsistema interno risultano pienamente convincenti ed utilizzabilicon l autorevolezza che può riconoscersi alle conclusioni degliAvvocati generali presso la Corte di giustizia UE per ulteriormentecorroborare il giudizio operato dalla Corte di appello poiché21 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024Numero di raccolta generale 7033/2024appaiono anch esse orientate a considerare proprio sulla baseData pubblicazione 15/03/2024dell esame diretto delle disposizioni contenute nella dir.109 cit. glieffetti discriminatori prodotti dalla determinazione sproporzionatadei costi dei permessi di soggiorno su soggetti provenienti da paesiterzi alcuni dei quali peraltro particolarmente vulnerabili proprioper la loro condizione di non soggiornanti di lungo periodo erichiedenti in Italia il rilascio di tali permessi.10.20.

D altra parte l ulteriore censura mossa dalle ricorrenti inordine al fatto che sarebbe stata operata una indebitacomparazione fra situazioni differenti è infondata. Sul punto èsufficiente rammentare che ancora una volta la Corte di giustizia Corte giust. sez. II sentenza 26/04/2012 C 508/10nell accertare l inadempimento dei Paesi * agli obblighi nascentidalla dir.109/2003 per avere introdotto costi sproporzionati per irilascio dei permessi ai lungo soggiornanti ebbe tra l altro adaffermare che «gli importi dei contributi richiesti dal Regno deiPaesi * variano all interno di una forbice il cui valore più bassoè all incirca sette volte superiore all importo dovuto per ottenereuna carta nazionale d identità.

Anche se i cittadini olandesi ed icittadini di paesi terzi nonché i loro familiari contemplati dalladirettiva UE 2003/109 non si trovano in una situazione identica unsimile divario dimostra la natura sproporzionata dei contributirichiesti in applicazione della normativa nazionale in esame» cfr.Corte giust. 26/04/2012 C 508/10 p.77 per concludere appuntoche i contributi richiesti dal Regno dei Paesi * ai sensi dellanormativa nazionale che attua la direttiva 2003/109 risultavano diper sé sproporzionati e idonei a creare un ostacolo all esercizio deidiritti conferiti da tale direttiva.10.21. * consente di affermare che la comparazione fra situazionisimili operata dal giudice di merito sia esente dal vizio prospettatoe rappresenti il fondamento dell accertata discriminazione22 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024Numero di raccolta generale 7033/2024dovendosi sul punto richiamare le considerazioni espresse subData pubblicazione 15/03/202410.17.10.22.

Né migliore sorte può riconoscersi alla censura esposta nelmotivo qui scrutinato nella parte in cui prospetta la comparazionecon i costi richiesti per il rilascio della cittadinanza italiana iuresanguinis ai sensi dell art.5 bis del d.l.n.66/2014 per desumerne laproporzionalità dei costi determinati nel * del 2011 per il rilascioo rinnovo del permesso di soggiorno non apparendo in questo casorispettato il canone della similitudine fra i permessi di soggiornorichiesti in Italia e la richiesta relativa ai diritti consolari dariscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari ai sensi della cennatadisposizione.10.23. * infine da esaminare la censura dei ricorrenti in ordinealla mancata considerazione da parte della Corte di appello ai finidel danno liquidato del * * rilevare che la Cortedi appello acclarata l esistenza di una discriminazione haconfermato la decisione di primo grado ritenendo che «la nuovanormativa in vigore dal 9.6.2017 con cui sono stati fissati i nuovicontributi per le diverse e singole tipologie di permessi …noncontiene disposizioni transitorie».10.24 Orbene occorre precisare ancora una volta che sul pianointerno all esito della sentenza del Consiglio di Stato sopraricordata il * 5.5.2017 che ha esso stesso regolato la materiain modo dissonante rispetto a quanto previsto dall art.5 comma 2ter del d.lgs. n.286/1998 ove si prevedeva che per la richiesta dirilascio o rinnovo del permesso di soggiorno era necessario versareun contributo «fra un minimo di euro 80 e un massimo di euro200».

Ed infatti l art.1 del * ult. cit. ha previsto che l art. 1comma 1 del decreto del Ministro dell economia e delle finanze diconcerto con il Ministro dell interno del 6 ottobre 2011 siasostituito dal seguente «Ai sensi dell art. 1 comma 22 lettera bdella legge 15 luglio 2009 n. 94 la misura del contributo per il23 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024Numero di raccolta generale 7033/2024rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello stranieroData pubblicazione 15/03/2024di età superiore ad anni diciotto è determinata come segue aEuro 40 00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tremesi e inferiore o pari a un anno b Euro 50 00 per i permessi disoggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a dueanni c Euro 100 00 per il rilascio del permesso di soggiorno UEper soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratorispecializzati richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi degliarticoli 27 comma 1 lettera a 27 quinquies comma 1 lettere ae b e 27 sexies comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998n.286 e successive modificazioni e integrazioni».* quest ultima che dunque è andata a modificare il testonormativo primario art.5 c.2 ter * imm. introdotto dall art.1c.22 l.n.94/2009 cit. individuando come costo per alcunipermessi importi inferiori a quelli «legali» proprio in ragione dellascelta di adottare sul piano interno una regolamentazione cheseguisse i principi espressi dalla Corte di giustizia UE nell ambitodell interpretazione dalla stessa espressa con riguardo alladir.109/2003/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi chesiano soggiornanti di lungo periodo.10.25.

Orbene non pare condivisibile l argomentazione utilizzatadalla Corte di appello per escludere la rilevanza del * ai fini dellaquantificazione della domanda di restituzione delle sommeindebitamente corrisposte così riqualificata la richiesta risarcitoriada parte del Tribunale di Milano secondo la quale nonemergerebbe alcun elemento dal * medesimo per confermare lasua efficacia retroattiva.10.26 Ed invero premesso che gli stessi controricorrenti hannodato atto nella memoria conclusionale che il Ministero dell Internoin epoca successiva al pagamento delle somme versate dagli stessiper il rilascio dei permessi si era adeguato al * del 2017sostenendone però la non applicabilità alle somme corrisposte24 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024Numero di raccolta generale 7033/2024prima della sua entrata in vigore in linea con la decisioneData pubblicazione 15/03/2024impugnata questa Corte ritiene che a prescindere dallacircostanza che il Ministero abbia ritenuto applicabile il *5.5.2017 alle vicende anteriori circolare n.44790 del 2019 èl interpretazione che la Corte di appello di Milano ha utilizzato perescludere la rilevanza del * del 2017 a non essere coerente conla giurisprudenza comunitaria.* per l assorbente ragione che conformemente allagiurisprudenza costante della Corte di giustizia UE nell applicare ildiritto nazionale e in particolare le disposizioni di una legge chesono state introdotte specificamente al fine di garantire latrasposizione di una direttiva non correttamente attuata il giudicenazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale quanto piùpossibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva ondeconseguire il risultato perseguito da quest ultima e conformarsipertanto all art. 189 terzo comma del * CE v. sentenze 13novembre 1990 causa C 106/89 * punto 8 e 16dicembre 1993 causa C 334/92 * * punto 20 .Il giudice comunitario è fermo nel ritenere che il potere di fareall atto stesso di tale applicazione tutto quanto è necessario perdisapplicare una normativa o una prassi nazionale cheeventualmente osti alla piena efficacia delle norme del dirittodell * costituisce parte integrante del ruolo di giudicedell * che incombe al giudice nazionale incaricato di applicarenell ambito della propria competenza le norme del dirittodell * v. in tal senso sentenza del 21 dicembre 2021 Euro* * e a.

C 357/19 C 379/19 C 547/19 C 811/19 eC 840/19 EU C 2021 1034 punto 257 Corte giust. 24 luglio2023 causa C 107/23 * * § 134 .In definitiva il giudice nazionale è tenuto a interpretare il propriodiritto nazionale quanto più possibile alla luce della lettera e delloscopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da25 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024quest ultima e conformarsi pertanto all art. 189 comma 3 delNumero di raccolta generale 7033/2024* CE oggi art. 249 comma 3 CE . Data pubblicazione 15/03/202410.27. * è sufficiente leggere le premesse al * del 5 maggio2017 per accorgersi che lo stesso intendeva eliminare gli effettiprodotti dal * del 2011 in modo da paralizzare la procedura diinfrazione che era stata medio tempore proposta dallaCommissione * Si legge infatti nel * che lo stesso era statoadottato «Vista la sentenza della Corte di giustizia dell *europea del 2 settembre 2015 C 309/14 Vista la lettera dellaCommissione europea * generale migrazione e affariinterni del 9 novembre 2015 con la quale viene richiesto dicomunicare le misure atte a conformarsi alla citata sentenza dellaCorte di giustizia Vista la procedura di infrazione 2014/4253.»* stati altresì aggiunti nelle premesse alcuni stralci dellasentenza del Consiglio di Stato n.4487/2016 e specificamente ilseguente capo di decisione «In ottemperanza della presentedecisione e previa disapplicazione nei limiti sopra esplicati delcomma 2 ter dell art. 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998 allaluce di quanto stabilito dalla Corte di giustizia le *competenti ridetermineranno l importo dei contributi nell eserciziodella loro discrezionalità in modo tale che la loro equilibrata eproporzionale riparametrazione non costituisca un ostacoloall esercizio dei diritti riconosciuti dalla direttiva n. 2003/109/CE».10.28 Orbene sulla base di tali argomenti testuali risulta evidenteche il * del 5 maggio 2017 nel determinare i contributi dovutidai richiedenti i permessi di soggiorno ha inteso pienamenteadeguarsi alla sentenza della Corte di giustizia UE adottando una ri modulazione dei detti costi che voleva ispirarsi alla decisioneresa dal giudice di Lussemburgo proprio al fine di risolvere ilcontenzioso preannunziato dalla Commissione con l apertura di unaprocedura di infrazione così garantendo il pieno ristoro deirichiedenti che avevano dovuto corrispondere importi26 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024sproporzionati e discriminatori per il rilascio dei permessi diNumero di raccolta generale 7033/2024soggiorno.

Data pubblicazione 15/03/202410.29 Da qui l obbligo del giudice nazionale di interpretare il *del 2017 nel senso di ritenerlo pienamente applicabile ancheretroattivamente quanto ai costi da rimborsare rispetto a quellisproporzionati fissati dal * del 2011 alla vicenda processualeche aveva riguardato le somme versate sulla base del * del2011 di contenuto discriminatorio ancorché prima che il *fosse stato adottato appunto dovendo applicarsi in modo daeliminare gli effetti pregiudizievoli prodotti dalla normativaprecedente.11. * base di tali considerazioni idonee ad assorbire ogni altracesnura proposta dalle ricorrenti in parziale accoglimento delsecondo motivo di ricorso limitatamente all importo spettante airicorrenti quale ristoro dell accertata discriminazione rigettato ilprimo motivo la sentenza impugnata va cassata con rinvio allaCorte di appello di Milano che in diversa composizioneprovvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Va disposto che ai sensi del * n. 196 del 2003 art. 52 sianoomessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusionedel presente provvedimento.Rigetta il primo motivo ed accoglie per quanto di ragione il secondomotivo di ricorso nei termini di cui alla parte motiva.* la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appellodi Milano che in diversa composizione provvederà altresì allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Dispone che ai sensi del * n. 196 del 2003 art. 52 sianoomessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusionedel presente provvedimento.27 di 28* disposto d ufficio Numero registro generale 12075/2019Numero sezionale 1110/2024Numero di raccolta generale 7033/2024Così deciso il 7 marzo 2024 nella camera di consiglio della primaData pubblicazione 15/03/2024sezione civile in *Il Presidente* * * * *28 di 28* *