Italian Supreme Court corrects a clerical error in an order regarding litigation costs and fee deductions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court accepted a request to correct a clerical error in a previous order concerning litigation costs. The appellant argued that the original text omitted mandatory fee deductions and accessory costs, which should have been included in the cost award. The court granted the correction to align the published order with the intended legal outcome regarding the distribution of expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: Clerical errors in Supreme Court orders must be corrected when they contradict the substantive decision, ensuring the final text accurately reflects the awarded costs and fee deductions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15587/2023 R.G. proposto da : PACCIONE LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAGLIAMENTO 14, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI EMANUELA (RMNMNL70H42H501Q) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BARONE ANSELMO (BRNNLM66D13H501S) -ricorrente- LAURINO MARIA TERESA, elettivamente domiciliato in BARI V.LE VITO VITTORIO LENOCI 6, presso lo studio dell’avvocato COPPOLA LUIGI (CPPLGU71R01D883C) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZAdi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 20436/2023depositata il 14/07/2023 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024dal Consigliere MARINA MELONI. RITENUTO CHE L’Avv.to Luigi Coppola, difensore della sig.ra Maria Teresa Laurino propone istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza emessa da questa Suprema Corte nr.20436/2023 il 14/4/2023 e pubblicata il 14/7/2023 con la quale vennerigettato il ricorso proposto dal ricorrente avverso il decreto cronologico nr. 14/2021, emesso dalla Corte di Appello di Bari il 9/10/2020 e pubblicato in data 7/1/2021, e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 3.000,00 più 200,00 per esborsi; chiede che venga disposta la distrazione delle spese di giudizio in suo favore e che siano liquidate le sese forfetarie nella misura del 15% ed ulteriori accessori di legge se dovuti;
CONSIDERATO CHE L’istanza di correzione di errore materiale è fondata e deve essere accolta
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e dispone la correzione dell’ordinanza emessa da questa Suprema Corte nr.20436/2023 il 14/4/2023 e pubblicata il 14/7/2023 nel senso che laddove si legge: “ condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore del controricorrente che si liquidano in euro 3.000,00complessive più 200,00 per esborsi ” debba invece leggersi: “ condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore del controricorrente che si liquidano in euro 3.000,00 complessive più 200,00 per esborsi oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% ed ulteriori accessori di legge se dovuti con distrazione in favore dell’Avv.to Luigi Coppoladichiarato