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Ordinanza — n. 6826/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as Postal Bonds remain governed by old 1973 rules despite 2000 deregulation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6826/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Poste Italiane extinct, upholding the lower court's order for the full refund of a Postal Fruit Bond. While Poste Italiane argued that new 2000 regulations superseded the old 1973 rules regarding co-owners' death, the court found the 1973 provisions explicitly remained applicable to bonds issued before the new law. Consequently, the court ruled that the specific 1973 rules on co-ownership survival override the general deregulation, mandating the refund to the surviving co-owner.

Regesto Legislator

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Art. 9 comma 2 DPR 156/1973; Art. 208 DPR 256/1989: The abrogation of the 1973 Postal Code provisions by the 2000 decree does not remove their applicability to bonds issued prior to the new law, as the transitional clause preserves them, thereby excluding the general deregulation rules from governing co-ownership death scenarios.

Parole chiave

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Postal Fruit Bonds Co-ownership Death Transitional Provisions Deregulation Effect Refund Obligation chèque postale finzione di notifica postale responsabilità per debiti ereditari

Disposizioni normative citate

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Art. 9 comma 2 DPR 156/1973
19.12.2000, poiché l’art. 9, comma 2 esplicitamente prevede che tale normativa abrogata rimanesse applicabile ai buoni postali emessi sino alla data di entrata in vigore della norma abrogatrice.
Art. 208 DPR 256/1989
e) la disciplina dell’art. 208 è applicabile a tutti i casi di rimborso dei buoni fruttiferi e la sua esistenza preclude l’applicazione della disciplina dei libretti postali 4.
Art. 203 DPR 256/1989
/2020 della Suprema Corte, il rinvio all’art. 203 del Dpr.
Art. 171 DPR 156/1973
Art. 178 DPR 156/1973
art. 1292 c.c
19.12.2000 non ha previsto alcuna regola specifica per tali ipotesi confermando l’applicabilità per il futuro della disciplina generale dell’art. 1292 c.c.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 11137/2020 della Corte di Cassazione
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da POSTE ITALIANE S.P.A., rappresentatae difesa da ll’ Avv. Stefano Astorri,elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma , Via Alessandro Torlonia,33 -ricorrente- Contro FORGIONE PAOLA , rappresentata e difesa da gli Avv.ti Eleonora Olivieri e Francesco Pisenti, elettivamente domiciliata presso lo studiodi quest’ultimo, in Roma, via del Banco di Santo Spirito, 42 –controricorrente– avverso la sentenza n. 2527/2020 del la Corte di Appello di Milano , del9.10.2020, notificata il 12.10.2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 . 3 . 2024 dal Consigliere Daniela Valentino. Oggetto: buoni postali fruttiferi FATTI DI CAUSA 1.– Il 21.11.1985 Paola Forgione e Rosa Cazzani sottoscrivev ano un Buono Postale Fruttifero dell'importo di £ 2.000.000, con clausola P.F.R. -pari facoltà di rimborso-. Il 6.10.1990 moriva Rosa Cazzani. Il 3.1.2017 Paola Forgione chiedeva a Poste Italiane S.p.A. il rimborso integrale del Buono ma si sentiva opporre un rifiuto, ritenendo Poste Italiane S.p.A. che, nel caso di decesso di uno dei cointestatari, il pagamento potesse essere eseguito solo previo rilascio di una quietanza congiunta del cointestatario in vita e degli eredi del cointestatario definito. 2.

– Paola Forgione adiva, il Tribunale di Varese che accoglieva la sua, domanda e condannava Poste Italiane. S.p.A. al pagamento integrale del Buono. Il Tribunale riteneva non condivisibile la tesi di Poste Italiane, secondo cui il decesso di uno dei cointestatari renderebbe inefficace la clausola di pari facoltà di rimborso e impedirebbe l'esercizio della solidarietà dal lato attivo che caratterizza l'obbligazione. 3. – Poste Italiane s.p.a. proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Milano che con la sentenza qui impugnata rigettava l’appello.

Per quanto qui di interesse la Corte di meritoha statuito:

a) diversamente da quanto statuito dall’ordinanza n. /2020 della Suprema Corte, il rinvio all’art. 203 del Dpr. N. 256/1989 non è sufficiente a far considerare applicabile ai buoni postali, nel caso di decesso di uno dei cointestatari di buono fruttifero con clausola di pari facoltà di rimborso, la disciplina dettata per i libretti postali in quanto:b) il rinvio dell’art. 203 estende la disciplina dei libretti postali ai buoni fruttiferi, ma solo per i buoni per i quali “non è prevista una disciplina differente”;

c) nel caso di specie tale discip l ina differente si rinviene negli artt. 171 e 178 Dpr. n. 156/1973 e 208 Dpr. n. 256/1989 che per l’ipotesi in esame che anche nel caso di subentro degli eredi nel diritto del cointestatario defunto si possa procedere al rimborso all’altro cointestatario.

d) la nuova disciplina dei libretti postali e dei buoni fruttiferi introdotta con d.m. 19.12.2000 non ha previsto alcuna regola specifica per tali ipotesi confermando l’applicabilità per il futuro della disciplina generale dell’art. 1292 c.c.

e) la disciplina dell’art. 208 è applicabile a tutti i casi di rimborso dei buoni fruttiferi e la sua esistenza preclude l’applicazione della disciplina dei libretti postali 4. – Poste Italiane ha presentato ricorso per cassazione con un motivo. Paola Forgioneha presentato controricorso . In data 12.2.2024 la ricorrente ha depositato rinunzia al ricorso, notificata alla controricorrente in data 14.2.2024, instando per la compensazione delle spese. RAGIONI DELLA DECISIONE Laricorrente deduc e : 5.− Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 156/1973, art. 182 e del d.p.r. n. 256/1989, artt. 184,187, 203 e 208, dell’art. 14 disp. gen. e del principio espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 11137 del 10.6.2020 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).

La Corte non avrebbe applicato gli artt. 182, 184 e187 del Codice Postale applicabile ai buoni fruttiferi emessi sino al 27.12.2000, nonostante tale normativa sia stata abrogata per effetto del d.m. 19.12.2000, poiché l’art. 9, comma 2 esplicitamente prevede che tale normativa abrogata rimanesse applicabile ai buoni postali emessi sino alla data di entrata in vigore della norma abrogatrice. La Corte avrebbe evocato precedenti della medesima Corte di merito per disattendere l’arresto di questa Corte espresso con ordinanza n. 11137/2020. 6. –Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato estinto.

Nulla spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il ricorsor.g. n. 30676/2020. Nulla spes