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Ordinanza — n. 6794/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses investor appeal, ruling portfolio management contract validates investment orders without separate negotiation form.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6794/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the investors' appeal inadmissible, upholding the lower court's finding that their investment orders were valid. The court reasoned that the portfolio management contract, properly signed, legally authorized the transactions, rendering a separate written negotiation form unnecessary. Consequently, the court rejected the argument that the absence of a specific 'negotiation framework' contract invalidated the investment operations.

Regesto Legislator

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Art. 23, comma 1, d.lgs. 58/1998; Art. 30, comma 1, Reg. Consob 11522/1998: A written portfolio management contract validly authorizes investment orders, making a separate written negotiation framework contract superfluous for the validity of the transaction.

Parole chiave

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portfolio management contract investment order validity Consob Regulation 11522 written form requirement negotiation framework contract financial intermediaries investment fraud defense ammortamento di titoli di credito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 23, comma 1, d.lgs. 58/1998
Al riguardo, è stato affermato da questa Corte che il contratto di gestionedi portafoglio di investimento stipulato con un intermediario finanziario deve essere redatto per iscritto a pena di nullità ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.lgs.
Art. 30, comma 1, Reg. Consob 11522/1998
58 e dell'art. 30, comma 1, del Regolamento Consob 1° luglio 1998, n.
Art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r.
artt. 23 d.lgs. 58/98
contratto-quadro)- assorbiti i motivi concernenti la violazione degli artt. 23 d.lgs. 58/98 e 30 Reg.
artt. 112 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 3889/14
Cass., n. 10713/17
in tal senso, Cass., n. 10713/17).
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Testo completo

CATALLOZZI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 264/2022proposto da: PIZZIGALLO MARIA; PIZZIGALLO ANGELO, elett.te dom ic. presso l’avv. Domenico Romito, dal quale sono rappres. e di fesi, per procura speciale in atti; -ricorrenti– -contro- BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA, società cooperativa per azioni, in persona del Presidente p.t., elett.te domic. in Roma, viale Bruno Buozzi 77, presso l’avv. Filippo Tornabuoni, rappres. e difesa dalle avvocatesse Roberta Piacente e Roberta Maranò, per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1073/2021 della Corte d’appello di Bari , pubblicatain data 8.06.2021;udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio dell’11/01/2024dal Cons. rel., dott.

ROSARIO CAIAZZO . RILEVATO CHE Con citazione del 2004, Domenico eMatteo Netti, Giuseppe Pizzigallo, Isabella Lacasella, Elvira Tursi, convennero innanzi al Tribunale di Bari la Banca Popolare di Puglia e Basilicata s.c.p.a., chiedendo declaratoria di nullità eannullabilità dei contratti d’acquisto di titoli obbligazionari Parmalat e Del Monte, sollecitati dalla convenuta o, in subordine, l’accertamento dell’inosservanza, da parte della stessa Banca , degli obblighi di diligenza, di cui all’art. 23, c.6. TUIF, con condanna alla restituzione delle somme versate,e al risarcimento dei danni.

Il Tribunale rigettava la domanda, con sentenza confermata dalla Corte d’appello; la Cassazione accoglieva il ricorso degli attori, cassando la sentenza impugnata, con rinvio al giudice di secondo gradoche, con sentenza del 2021, in accoglimento delle domande introduttive della causa, dichiaravala nullità dei contratti d’intermediazione mobiliare per mancanza della forma scritta, condannando la banca a restituire le somme investite, con interessi legali dalla domanda (previa detrazione di quanto dagli attori percepito e con obbligo di quest’ultimi di restituire i titoli stessi o il loro controvalore).

In particolare, la Corte d’appello rilevava che: premesso che la precedente sentenza d’appello era stata cassata per omesso esame di fatto decisivo, in ordine allamancata pronuncia sulla domanda di nullità per inesistenza della sottoscrizione delle parti del contratto di negoziazione (cd. contratto-quadro)- assorbiti i motivi concernenti la violazione degli artt. 23 d.lgs. 58/98 e 30 Reg. Consob 11552/98-non era ammissibile la difesa della banca secondo la quale il tema della nullità per difetto di formascritta del suddetto contratto non sarebbe esaminabile in mancanza di tempestiva eccezione, posto che la Cassazione aveva già implicitamente esaminato e valutato tale eccezione, demandando alla Corte d’appello di verificare la configurabilità della medesima eccezione alla luce della sentenza delle Sezioni Unite (secondo la quale il requisito della forma scritta è rispettato quando il contratto-quadro sia redatto per riscritto e ne venga consegnata copia al cliente, essendo sufficiente la sottoscrizione di quest’ultimo); nella fattispecie, il predetto contratto poteva dirsi perfezionato solo in ordine al Pizzigallo, ma non anche riguardo agli altri appellanti per i quali era stata prodotta documentazione che solo indirettamente richiamava il contratto-quadro, non acquisito; quanto agli altri investitori, la banca aveva prodotto documenti non riferibili con certezza a Domenico Netti e agli altri attori; dall’accertata nullità dei suddetti contratti-quadro conseguiva anche la nullità dei singoli ordini d’acquisto, con obbligo della banca di restituire l’indebito, detratte le somme percepite a titolo di cedole e il controvalore dei titoli.

Maria e Angelo Pizzigallo ricorrono in cassazione con tre motivi. La Banca Popolare resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria. RITENUTO CHE Preliminarmente, i ricorrenti reiterano l’eccezione d’inammissibilità della documentazione depositata per la prima volta in sede d’appello da parte della banca, nonché di mutatio libelli nella parte in cui veniva chiesta, in caso d’accoglimento della domanda degli attori, la ripetizione dei rimborsi del capitale. Al riguardo, i ricorrenti assumono che la banca non ha prodotto il contratto-quadro e gli ordini d’acquisto con data antecedente l’ordine contestato relativo aititoli Parmalat, avendo invece la banca depositato solo un contratto di deposito di titoli e di gestione di patrimoni mobiliari, in data 13.6.2000, come affermato nella sentenza impugnata.Con il primo motivo,i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 112 c.p.c., 23 TUF, 30 Reg.

Consob 11552/98, e nullità della sentenza per omessa pronuncia, per non aver la Corte d’appello, nel giudizio di rinvio dalla Cassazione, accertato l’effettiva esistenza del contratto-quadro, oggetto dei motivi d’impugnazione originaria in appello e reiterati nel giudizio di riassunzione, limitandosi invece ad affermare l’esistenza del diverso contratto di gestione di patrimonio mobiliare (peraltro non incompatibile con lo stesso contratto-quadro). Il secondo motivo- condizionato al primo - denunzia violazione degli artt. 23, c.6, TUF, 111 Cost., 132 c.p.c., deducendo mancanza o apparenzadi motivazione, per aver la Corte territoriale affermato che il contratto-quadro risultava sottoscritto con riferimento al dante causa (deceduto) Giuseppe Pizzigallo, per il quale era stato acquisito il contratto per il servizio di gestione di patrimoni mobiliari in data 13.6.2000, omettendo peraltro di indicare le ragioni per le quali la sottoscrizione di quest’ultimo contratto fosse idonea anche a disciplinare il diverso servizio inerente alla negoziazione in contropartita diretta (di cui all’art. 1, c.5, lett. a, TUF).

Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 23 TUF, 30 reg. Consob 11552/98, nonché contraddittorietà della sentenza impugnata, nel caso si ritenga che il predetto contratto di gestione patrimoniale mobiliare sottoscritto dal Pizzigallo possa dimostrare il perfezionamento in forma scritta del contratto di negoziazione (viene trascritto il testo del citato contratto di gestione). I tre motivi, esaminabili congiuntamente poiché traloro connessi, sono inammissibili.Anzitutto, va disattesa l’eccezione preliminare dei ricorrenti in ordine alla tardiva domanda della banca di restituzione delle somme ricevute per cedole, in caso d’accoglimento delle domande introduttive, in quanto l’interesse a tale decisione è necessariamente subordinato all’accoglimento dei motivi formulati (nel senso che, una volta cassata la sentenza impugnata, l’eccezione suddetta sarebbe riproponibile al giudice del rinvio).

Premesso ciò, va osservato che i tre motivi sono accomunati dalla sostanziale doglianza dell’omessa pronuncia della Corte territoriale sulla domanda d’accertamento della nullità della prima sentenza della stessa Corte circa il mancato perfezionamento in forma scritta del contratto di negoziazione (contratto-quadro). Invero, i ricorrenti lamentano che il giudice d’appellonon abbia di fatto pronunciato sulla suddetta domanda di nullità, avendo fatto riferimento ad un contratto distinto e non connesso con il contratto-quadro. In primo luogo, la doglianza relativa all’omessa pronuncia è diretta a ribaltare l’interpretazione contenuta nella sentenza impugnata, in quanto la Corte d’appello ha invece pronunciato, osservando che: sulla base della documentazione prodotta dalla banca, gravata dall’onere della prova, il contratto-quadro poteva dirsi perfezionato per iscritto con riferimento al solo investitore Giuseppe Pizzigallo, per il quale era acquisito il contratto per il servizio di gestione di patrimoni mobiliari, recante la data 13.6.2000, sottoscritto dal cliente, seppure in copia che, però, non è stata disconosciuta.

Al riguardo, il collegio ritiene di non condividere la critica, esplicitata in particolare nel terzo motivo, secondo la quale la sottoscrizione del citato contratto di gestione patrimoniale non possa dimostrare la valida stipula in forma scritta del contratto-quadro, a norma dell’art. 23 TUF.Invero, pur trattandosi di strumenti diversi, afferenti a servizi diversi (la gestione di portafogli è disciplinata dagli artt. 24 ss TUIF), il contratto quadro di gestione patrimoniale, disciplinato dagli artt. 30 e 37 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, regolarmente sottoscritto, rende del tutto valide le operazioni dì investimento effettuate dall’investitore in conformità del contenuto e delle prescrizioni del medesimo contratto di gestione.

Invero, il ricorrente lamenta che, all’atto dell’operazione contestata del 24.1.2002, non fosse stato sottoscritto il contratto-quadro di negoziazione con la banca, risultando acquisiti agli atti un contratto di deposito-titoli e il citato contratto di gestione di patrimoni mobiliari. Tale critica non tiene però conto del fatto decisivo che le operazioni d’investimento, oggetto della domanda del Pizzigallo, furono effettuate proprio in esecuzione, e sulla scorta, del medesimo contratto di gestione patrimoniale, regolarmente sottoscritto. Al riguardo, è stato affermato da questa Corte che il contratto di gestionedi portafoglio di investimento stipulato con un intermediario finanziario deve essere redatto per iscritto a pena di nullità ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 30, comma 1, del Regolamento Consob 1° luglio 1998, n. 11522; tale forma scritta, prevista dalla legge a protezione dell'investitore, non ammette equipollenti o ratifiche, cosicché non è idonea ad integrare il requisito formale la sottoscrizione del documento sui rischi generali di cui all'art. 28 del citato Regolamento Consob, che assolve unicamente ad una funzione strumentale e propedeutica alla stipulazione del contratto di gestione e serve a rendere l'investitore più consapevole rispetto ai rischi dell'investimento e del mandato gesto rio conferito all'intermediario (Cass., n. 3889/14).E’ dunque evidente che gli ordini d’acquisto dei titoli in questione, da parte di Giuseppe Pizzigallo, trovavano la propria fonte legittimante nel citato contratto di gestione e non in un distinto contratto-quadro.

Giova altresì rilevare che i ricorrenti non hanno allegato che l’ordine di acquistodei titoli per cui è causa, impartito dal cliente all’intermediario, abbia comportato una modifica radicale della linea d ’investimento contemplata dal contratto di gestione patrimoniale e, pertanto, del programma negoziale concordato tra le parti, atteggiandosi, così, come sostitutivo dei contenuti di base di quello preesistente, e pertantonon rispettoso delle regole imperative stabilite dal vigente sistema dei servizi di investimento (v. in tal senso, Cass., n. 10713/17).

Per quanto esposto, può dunque affermarsi che le varie doglianze espresse con i tre motivi tendono a rimettere in discussione l’attività interpretativa della Corte d’appello circa la validità dell’operazione d’investimento del Pizzigallo, sulla base del contratto di gestione patrimoniale. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 7.200,00, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte dei ricorrenti, dell’ulteri