Cassation appeal dismissed due to withdrawal without counterparty consent, resulting in appellant's liability for litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's unilateral withdrawal of the proceedings. Although the withdrawal was effective, the counterparty did not formally adhere to the renunciation, triggering a specific procedural consequence. Consequently, the Court ruled that the appellant must bear the litigation costs, including a fixed sum and general expenses, under Article 391 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; While a withdrawal extinguishes the cassation judgment, the absence of counterparty adherence mandates the withdrawing party's condemnation for litigation expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 10981-2016proposto da: BERENGHI E SOCI STUDIO TRIBUTARIO LEGALE ASSOCIATO, rappresentato e difes o da gli Avvocat i CLAUDIO LUCISANO e MARIA SONIA VULCANO per procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro BANCA NETWORK INVESTIMENTI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, rappresentata e difes a da gli Avvocati MARCO DE INNPCENTIIS e ALESSANDRA SIRACUSANO per procura in calce al controricorso ; -controricorrente - avversola SENTENZA N. 2487/2016 DEL TRIBUNALE DI MILANOdepositatail 25/2/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23 /1/202 4 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; rilevato che il ricorrente, con atto del 10/1/2024, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per “cessata materia del contendere”; considerato che non risulta che la procedura controricorrente abbia aderito alla rinuncia;Ric. 2016n.10981 - Sez. 1 - CC del 23 gennaio 20 2 4 ritenuto che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione ma che, in difetto di adesione delle relative controparti, è pronunciata la condanna alle spese nei confronti del ricorrente, che vi ha dato causa (art. 391 c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 3.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezio